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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995,
come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di
seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978, di
recepimento della direttiva 78/548/CEE, recante norme relative
all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto
riguarda il riscaldamento dell'abitacolo, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1979;
Vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e
abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 292 del 9 novembre 2001;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Ai fini del presente
decreto, si intende per "veicolo" ogni veicolo cui si applica
il "decreto sulla omologazione CE".
Art. 2
1. Non e' consentito
rifiutare l'omologazione CE ne' l'omologazione nazionale di un tipo di
veicolo o di un tipo di sistema di riscaldamento per motivi riguardanti
il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico se il
sistema stesso e' conforme alle prescrizioni stabilite negli allegati al
presente decreto.
Art. 3
1. Non e' consentito
rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'entrata in servizio
o l'uso dei veicoli o la vendita, l'entrata in servizio o l'uso dei
sistemi di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di
riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico, se il sistema stesso
e' conforme alle prescrizioni degli allegati al presente decreto.
Art. 4
1. A decorrere dal 9
maggio 2003, non e' consentito:
a) rifiutare, per un tipo di veicolo o di sistema di riscaldamento,
l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o b) vietare la vendita,
l'immatricolazione e l'entrata in servizio di veicoli o la vendita e
l'entrata in servizio di sistemi di riscaldamento, per motivi riguardanti
i sistemi di riscaldamento, se questi sono conformi alle prescrizioni del
presente decreto.
2. A decorrere dal 9 maggio 2004:
a) non e' consentito rilasciare l'omologazione CE, ed b) e' rifiutato il
rilascio dell'omologazione nazionale, di un tipo di veicolo per motivi
riguardanti i sistemi di riscaldamento, o di un tipo di dispositivo di
riscaldamento a combustione, se non sono rispettate le prescrizioni del
presente decreto.
3. A decorrere dal 9 maggio 2005, non sono considerati validi i
certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del
"decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'art. 7, comma 1,
del medesimo, e non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o
l'entrata in servizio dei veicoli stessi, per motivi riguardanti i
sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del
presente decreto. Il presente comma non si applica ai tipi di veicoli
muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.
4. A decorrere dal 9 maggio 2005, le prescrizioni del presente decreto,
relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto
componenti, si applicano ai fini dell'art. 7, comma 2, del "decreto
sulla omologazione CE".
5. A decorrere dal 9 maggio 2006, non e' consentita l'immatricolazione,
la vendita o l'entrata in servizio di veicoli nuovi di categoria diversa
dalla M1 per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono
soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Il presente comma non
si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con
recupero del calore - acqua.
Art. 5
1. Gli allegati al
"decreto sulla omologazione CE" sono modificati come segue:
Tabella
a pag. 36
Art. 6
1. A decorrere dal 9
maggio 2004 e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre
1978, di recepimento delle direttiva 78/548/CEE, recante norme relative
all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto
riguarda il riscaldamento dell'abitacolo.
2. I riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 18 ottobre 1978 si
intendono fatti al presente decreto e, quelli relativi alla direttiva
78/548/CEE del Consiglio si intendono fatti alla direttiva 2001/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
Art. 7
1. L'elenco degli allegati
e gli allegati da I a VIII al presente decreto ne costituiscono parte
integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2002
Il Ministro: Lunardi
Allegato
pag.
37
pag. 38
pag. 39
pag. 40
pag. 41
pag. 42
pag. 43
pag. 44
pag. 45
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pag. 47
pag. 48
pag. 49
pag. 50
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