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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti
a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995,
come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di
seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE";
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo
1994, di attuazione della direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai
pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro
montaggio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 1994; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva
70/157/CE relativa al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di
scappamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 settembre 1974, come da ultimo modificato dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 13 aprile 2000, di recepimento
della direttiva 1999/101/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 13 maggio 2000;
Vista la direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE relativa ai
pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro
montaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 211 del 4 agosto 2001;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della
direttiva 92/23/CEE, e' modificato come segue:
a) i termini "omologazione CEE del componente" ed
"omologazione CEE" sono sostituiti dal termine
"omologazione CE";
b) la lettera b), del comma 1, dell'art. 1 e' sostituita dalla seguente:
"b) per "pneumatico : qualsiasi pneumatico nuovo, inclusi
quelli invernali predisposti con fori per la chiodatura, montato
all'origine o di ricambio, destinato ad essere installato sui veicoli per
i quali si applica il "decreto sulla omologazione CE . Sono esclusi
da questa definizione i pneumatici da neve chiodati";
c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. E' consentito il rilascio dell'omologazione CE, alle
condizioni fissate nell'allegato I, ai tipi di pneumatici in possesso dei
requisiti di cui all'allegato II ed e' attribuito un numero di
omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.
2. E' consentito il rilascio dell'omologazione CE, alle condizioni
fissate nell'allegato I, ai tipi di pneumatici, per quanto riguarda il
rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale,
in possesso dei requisiti di cui all'allegato V ed e' attribuito un
numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.
3. E' consentito il rilascio dell'omologazione CE, per quanto riguarda i
pneumatici, alle condizioni fissate nell'allegato III, ai veicoli i cui
pneumatici, compreso l'eventuale pneumatico di scorta, posseggono i
requisiti dell'allegato II nonche' quelli relativi ai veicoli di cui
all'allegato IV ed e' assegnato un numero di omologazione come
specificato nell'allegato III.
4. E' consentito il rilascio dell'omologazione nazionale, per quanto
riguarda i pneumatici, ai veicoli i cui pneumatici, compreso l'eventuale
pneumatico di scorta, posseggono i requisiti dell'allegato II, recano il
numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I e
soddisfano le prescrizioni contenute negli allegati III e IV.";
d) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. I requisiti di
cui all'allegato V si applicano ai pneumatici destinati ad essere
installati sui veicoli utilizzati per la prima volta dal 1 ottobre 1980
in poi. 2. I requisiti di cui all'allegato V non si applicano ai: a)
pneumatici di categorie di velocita' inferiori a 80 km/h; b) pneumatici
il cui diametro nominale del cerchio e' inferiore o uguale a 254 mm (o
codice 10) o uguale o superiore a 635 mm (codice 25); c) pneumatici di
scorta provvisori di tipo T quali definiti al punto 2.3.6 dell'allegato
II; d) pneumatici progettati unicamente per essere montati sui veicoli
immatricolati per la prima volta in data precedente al 1 ottobre
1980.";
e) il primo periodo del comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Qualora si accerti che pneumatici contrassegnati dal marchio di
omologazione di cui al punto 4 dell'allegato I, che ne attesta la
conformita', o veicoli omologati ai sensi del presente decreto non sono
conformi al tipo omologato, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformita'
degli esemplari prodotti.";
f) l'elenco degli allegati di cui all'art. 5 e gli allegati sono
modificati conformemente all'allegato al presente decreto.
Art. 2
1. A decorrere dal 4
febbraio 2003, non e' consentito, per motivi riguardanti i pneumatici ed
il loro montaggio sui veicoli nuovi: a) rifiutare l'omologazione CE o
l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo o di pneumatico, e b)
vietare l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione
dei veicoli nonche' la vendita o la immissione in circolazione o
l'utilizzazione di pneumatici, se i veicoli o i pneumatici sono conformi
alle prescrizioni stabilite nel decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 4 agosto 2003, non e' consentito rilasciare
omologazioni CE ed omologazioni nazionali ai tipi di pneumatico compresi
nel campo di applicazione del presente decreto che non siano conformi
alle prescrizioni stabilite dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 4 febbraio 2004 non e' consentito rilasciare ne'
l'omologazione CE ne' l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo per
motivi riguardanti i pneumatici ed il loro montaggio se i requisiti del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come
modificato dal presente decreto non sono rispettati.
4. A decorrere dal 4 febbraio 2005: a) non sono considerati validi i
certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del
"decreto sulla omologazione CE" ai fini dell'art. 7, comma 1,
del medesimo, se i requisiti del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto non
sono rispettati, e b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, o
l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i
requisiti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30
marzo 1994 come modificato dal presente decreto.
5. A decorrere dal 1 ottobre 2009 le prescrizioni del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994 come modificato
dal presente decreto sono applicabili, ai fini dell'art. 7, comma 2, del
"decreto sulla omologazione CE", ai pneumatici compresi nel
campo di applicazione del presente decreto, tranne quelli delle classi
C1d e C1e, ai quali si applicano, rispettivamente, dal 1 ottobre 2010 e
dal 1 ottobre 2011.
Art. 3
1. L'allegato al presente
decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2002
Il Ministro: Lunardi
Allegato
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Vedere allegato da pag. 36 a pag. 54 <----
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