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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regio
decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio
1940, n. 674, recante "Nuove condizioni e tariffe per il trasporto
delle cose sulle ferrovie dello Stato";
Visto, in particolare, l'allegato 7 al citato regio decreto-legge n. 9
del 1940, recante "Regolamento per il trasporto per ferrovia delle
merci pericolose (RMP)";
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante
"Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia";
Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 3, ai sensi del quale
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le
disposizioni disciplinanti le seguenti materie non regolate dall'allegato
al citato decreto legislativo n. 41 del 1999:
a) prescrizioni generali
per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in
servizio nazionale;
b) norme integrative per il trasporto di merci
pericolose sulle navi traghetto;
c) norme integrative per la spedizione
di merci pericolose per le quali e' previsto il trasporto su strada
ordinaria;
d) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti
alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci
pericolose (RMP); e) norme integrative per il trasporto di merci
appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia
delle merci pericolose (RMP); Visto il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e successive modificazioni; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839,
e successive modificazioni;
Visti gli esiti dei lavori preparatori in
sede tecnica, come rilevabili dalla nota della Direzione dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici di questo Ministero prot. 215 del
21 febbraio 2002;
Decreta:
Art. 1
Il presente decreto reca,
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 41 del 1999,
disposizioni disciplinanti le materie di cui all'art. 2 inerenti al
trasporto di merci pericolose per ferrovia.
Art. 2
1. Le prescrizioni
generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose
in servizio nazionale sono quelle di cui all'annesso A;
2. Le norme
integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto
sono quelle di cui all'annesso B;
3. Le norme integrative per la
spedizione di merci pericolose per le quali e' previsto il trasporto su
strada ordinaria sono quelle di cui all'annesso C;
4. Le norme
integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del
regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)
sono quelle di cui all'annesso D;
5. Le norme integrative per il
trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il
trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP) sono quelle di cui
all'annesso E.
Art. 3
1. Gli annessi di cui
all'art. 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2002
Il Ministro: Lunardi
Annesso A
(Articolo 2, comma 1)
PRESCRIZIONI GENERALI PER
L'AMMISSIONE AL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI PERICOLOSE IN SERVIZIO
NAZIONALE.
Sezione: I
A.1.1 Possono essere autorizzate sul territorio nazionale singole
operazioni di trasporto di merci pericolose oppure trasporti vietati dal
decreto legislativo n. 41 del 1999 o trasporti effettuati in condizioni
diverse da quelle ivi previste: la competenza al riguardo spetta al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A.1.2 Il trasporto delle merci, qualora non siano previste prescrizioni
particolari nell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999, deve
essere effettuato rispettando le prescrizioni stabilite dall'impresa
ferroviaria di trasporto.
A.1.3 Per ogni spedizione deve essere presentato dal mittente il
documento di trasporto predisposto dall'impresa ferroviaria; detto
documento deve accompagnare la spedizione stessa. Il documento di
trasporto nella sua forma grafica deve prevedere idoneo spazio per le
iscrizioni previste dall'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999.
Nel caso di spedizione intermodale, il documento di trasporto deve essere
integrato da quelli previsti per le modalita' di trasporto precedenti o
seguenti la tratta ferroviaria.
A.1.4 Le imprese ferroviarie di trasporto dovranno prevedere nelle
proprie condizioni generali di trasporto penalita' nei confronti dei
clienti in caso di errata, inesatta o incompleta dichiarazione della
qualita' o del peso della merce, oppure di inosservanza delle altre
prescrizioni previste dall'allegato al decreto legislativo n. 4l del
1999.
A.1.5 Oltre a quanto previsto al punto A.1.3, il documento di trasporto
deve contenere almeno le seguenti indicazioni: nome ed indirizzo del
mittente; nome e indirizzo del destinatario; numero e descrizioni dei
colli trasportati; quantita' totale di merci pericolose trasportate in
massa o in volume; dichiarazione indicante ogni eventuale accordo in
deroga; eventuali preclusioni della stazione di destinazione a ricevere
la merce trasportata; dati identificativi del carro predisposto a cura
del mittente che ne ha la disponibilita'; indicazione dei documenti
richiesti da altre autorita' amministrative che devono essere allegati al
documento di trasporto stesso.
Annesso B
(Articolo 2, comma 2)
NORME INTEGRATIVE PER IL
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SULLE NAVI TRAGHETTO
Sezione: I Definizioni.
Ai fini delle presenti norme si definiscono:
B.1.1 Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
B.1.2 Navi traghetto: nave munita di attrezzature particolari che la
rendono atta al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con
imbarco degli stessi sulle proprie ruote.
B.1.3 Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle
merci pericolose.
B.1.4 Merci pericolose ammesse al traghettamento: merci elencate nel
Codice IMDG e quelle autorizzate dall'Amministrazione.
B.1.5 Collo: prodotto finale dell'operazione di imballaggio, pronto alla
spedizione e costituito dall'imballaggio o dallo stesso grande
imballaggio per trasporto alla rinfusa (GIR) con relativo contenuto il
termine comprende i recipienti per il gas indicati al margine 2211 e gli
oggetti che, per la loro dimensione, peso e configurazione, possono
essere trasportati senza imballaggio o in culle, gabbie da imballaggio o
dispositivi di mantenimento. Il termine non si applica agli oggetti non
imballati e alle materie solide trasportate sfuse in contenitori, carri o
veicoli, ne' alle materie trasportate in cisterne.
B.1.6 Unita' di trasporto del carico: carro, carro batteria, carro
cisterna fissa od amovibile, casse mobile, cassa mobile cisterna,
cisterna mobile, contenitore, contenitore cisterna, contenitore per gas
ed elementi multipli (CGEM).
Sezione II: Trasporto:
B.2.1 L'imbarco, il trasporto, lo sbarco delle merci pericolose, nonche'
il loro stivaggio e segregazione a bordo delle navi traghetto devono
essere effettuati in conformita' alle vigenti norme stabilite
dall'amministrazione. Gli imballaggi, le iscrizione, la marcatura,
l'etichettatura e segnalazione nonche' il documento di trasporto possono
essere conformi al RID.
B.2.2 Nel caso in cui la merce sia soggetta alla MARPOL, i carri, i carri
cisterna e i contenitori cisterna devono essere muniti sulle loro due
fiancate di un contrassegno conforme al modello qui riportato.
---->
Vedere IMMAGINE a Pag. 31 della G.U. <----
La dimensione del lato del
triangolo deve essere di almeno 100 mm. Per i piccoli imballaggi, le cui
dimensioni sono incompatibili con quella prima indicata, il contrassegno
puo' essere di dimensioni inferiori. Per tutte le altre forme di
contenimento, esclusi i colli, la dimensione non deve essere inferiore a
250 mm.
Annesso C
(Articolo 2, comma 3)
NORME INTEGRATIVE PER LA
SPEDIZIONE DI MERCI PERICOLOSE PER LE QUALI E' PREVISTO IL TRASPORTO SU
STRADA ORDINARIA
Sezione: I Ambito di
applicazione.
C.1.1 Operazioni di trasporto su strada dei carri ferroviari cisterna che
portano merci pericolose in conformita' al RID e dei carri ferroviari in
genere che trasportano comunque merci pericolose imballate in conformita'
al RID.
C.1.2 Trasporto in collo di merci pericolose in conformita' al RID, solo
per quelle merci per le quali tale modalita' e' prevista nel capitolo B
delle varie classi del RID, ad esclusione della classe 7. Per la predetta
modalita' di trasporto, nella parte in cui lo stesso e' effettuato con
veicoli stradali, devono essere osservate anche le norme del RID.
Sezione: II Trasporto.
C.2.1 L'operazione di trasporto su strada di un carro ferroviario (carrellamento)
di cui al punto a) della sezione I, deve essere effettuata per mezzo di
idonei autotreni provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la
circolazione stradale, ivi comprese quelle riguardanti la disciplina
della circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di
attuazione e di esecuzione.
C.2.2 Il trasporto di merci pericolose in colli in conformita' al RID,
puo' essere effettuato, in tutto o in parte, con automezzo stradale a
condizione che questo sia conforme alle prescrizioni ADR e sia provvisto
di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale, ivi
comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale
delle merci pericolose.
C.2.3 Un carro cisterna che porta merce pericolosa ammessa al trasporto
ferroviario ai sensi del RID, puo' essere carrellato su strada senza
ulteriori autorizzazioni e/o prescrizioni a condizione che il carro e il
carico della merce pericolosa, siano conformi al RID, con l'unica
eccezione relativa ai limiti da rispettare, in conformita' al marginale
4.3.2.2.4 dell'ADR, per un eventuale carico parziale della cisterna
ferroviaria nel caso di trasporto di merce pericolosa allo stato liquido.
C.2.4 Un carro che trasporta merci pericolose ammesse al trasporto
ferroviario ai sensi del RID, nel momento in cui viene carrellato deve
rispettare, in termini di quantita' di materie pericolose trasportate, i
limiti massimi trasportabili previsti dall'ADR. E' vietato il trasporto
ordinario delle merci della classe 1 nonche' degli imballaggi vuoti non
ripuliti che hanno contenuto merci della medesima classe 1. E 'escluso
dal predetto divieto il trasporto delle merci aventi codice di
classificazione 1.45.
C.2.5 Un carro cisterna che porta merce pericolosa ammessa al trasporto
ferroviario ai sensi del RID, deve rispettare, in funzione della
capacita' del serbatoio i limiti di riempimento minimo e massimo previsti
dall'ADR.
C.2.6 Oltre alle certificazioni/autorizzazioni/abilitazioni previste
dalle norme in vigore, per il veicolo e per il conducente, ciascuna
operazione di trasporto di vagoni ferroviari deve essere accompagnata
anche dalla seguente documentazione:
a) Una lettera di vettura compilata in conformita' alle norme del RID
(capitolo C delle varie classi) per la merce pericolosa trasportata. Tale
lettera di vettura sostituisce il documento di trasporto di cui ai
marginali 5.4.0., 5.4.1.1.1, 5.4.1.4.1 dell'ADR.
b) Un certificato di formazione per i conducenti e per le persone diverse
dai conducenti in conformita' ai marginali 8.2.1.e 1.3.1, 8.2.3. ADR.
c) Istruzioni scritte per l'autista in conformita' al marginale 5.4.3,
8.1.2 ADR. C.2.7 Non sono ammesse al trasporto le materie comprese nelle
elencazioni RID ma non nell'ADR.
C.2.8 Restano in ogni caso applicabili per i veicoli, i conducenti, e gli
altri soggetti interessati, anche le altre norme vigenti in materia di
circolazione stradale e di sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
Annesso D
(Articolo 2, comma 4)
NORME INTEGRATIVE PER IL
TRASPORTO DI MERCI APPARTENENTI ALLA CLASSE 1 DEL REGOLAMENTO PER IL
TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI PERICOLOSE
Sezione I: Treni di inoltro e
preavvisi per la consegna e la riconsegna.
D.1.1 Le merci della classe 1 si trasportano a carro utilizzando treni
merci. Il cliente puo' chiedere che la spedizione sia effettuata con
apposito treno speciale alle condizioni stabilite dall'impresa
ferroviaria nelle proprie condizioni generali di trasporto. Il cliente
puo' rivolgersi all'impresa ferroviaria per conoscere su quali linee si
effettuera' il treno speciale o su quale altro itinerario si potrebbe, su
richiesta, istradare il trasporto.
D.1.2 I trasporti di' munizioni e di esplosivi della classe 1 effettuati
per conto delle amministrazioni delle Forze armate dello Stato devono
essere scortati da militari. Sono inoltre ammessi al trasporto, in treni
esclusivamente militari effettuati per viaggi di truppe, anche gli
esplosivi costituenti la dotazione delle truppe stesse.
D.1.3 Le spedizioni degli esplosivi appartenenti alla classe 1 devono
essere annunziate anticipatamente all'impresa ferroviaria, cui spetta di
stabilire il luogo ed il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo
scarico, la consegna ed il ritiro, nonche' il treno con cui dette merci
devono essere trasportate. Il carico e lo scarico devono essere eseguiti
rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza
degli agenti dell'impresa ferroviaria e nelle localita' che da questi
verranno indicate. Il mittente e' tenuto ad avvertire per tempo il
destinatario dell' arrivo delle spedizioni di esplosivi della classe 1,
in modo che quest'ultimo possa provvedere tempestivamente al loro
scarico.
D.1.4 Per l'esecuzione dei trasporti per conto delle amministrazioni
delle Forze armate dello Stato devono prendersi preventivi accordi fra
gli uffici militari e l'impresa ferroviaria. Quest'ultima dovra'
comunicare con il mezzo piu' sollecito all'Autorita' militare
destinataria il giorno e l'ora di arrivo di ogni treno contenente materie
esplodenti.
Sezione II: Notificazioni.
D.2.1 L'impresa ferroviaria deve notificare alle Autorita' di pubblica
sicurezza delle province di partenza, transito e arrivo, tutti i
trasporti di materie comprese nella classe 1 dell'allegato al decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nonche' le giacenze di esplosivi
negli impianti ferroviari ovvero in strutture in uso o di proprieta'
dell'impresa Ferroviaria stessa. La medesima comunicazione dovra' essere
inoltrata ai compartimenti di Polizia ferroviaria competenti per
territorio ed al Ministero degli interni - Dipartimento della Pubblica.
sicurezza, Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale - Servizio Polizia ferroviaria soggiacciono agli
stessi obblighi di notifica e con le medesime modalita' anche i trasporti
effettuati per conto delle Forze armate. L'impresa ferroviaria, nella
notifica relativa alla giacenza degli esplosivi della suddetta classe,
deve sempre richiedere una vigilanza specifica salvo che per le polveri
da caccia in spedizioni di peso non eccedente 300 Kg per le quali
l'avviso viene dato a titolo informativo.
Sezione III: Scali ammessi.
D.3.1 Nel rispetto delle norme di legge in materia ed in relazione alla
propria organizzazione, l'impresa ferroviaria stabilisce quali scali
siano idonei a ricevere e spedire trasporti di esplosivi della classe 1.
Sezione IV: Altre
disposizioni riguardanti i trasporti per conto delle Amministrazioni
delle Forze armate dello Stato.
D.4.1 Non sono necessari la licenza di trasporto, la dichiarazione ed il
certificato richiesti per le spedizioni effettuate dai privati;
D.4.2 Le merci si accettano nelle condizioni di peso e di imballaggio (e
anche senza imballaggio) corrispondenti a quelle in uso presso le
Amministrazioni medesime.
D.4.3 Le merci si trasportano di norma in carri coperti; possono essere
impiegati, se richiesti, specie per il trasporto di proiettili e delle
bombe, carri scoperti a sponde alte o a sponde ribaltabili muniti di
copertone;
D.4.4 Le spedizioni di qualsiasi peso rientrano fra quelle a carro e
quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente
dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti
dell'impresa ferroviaria e nelle localita' che da questi verranno
indicate. Per le eccezioni alle disposizioni di questo comma, avuto
riguardo all'entita' dei trasporti, le Amministrazioni delle Forze armate
dello Stato devono prendere, di volta in volta, gli opportuni accordi con
l'impresa ferroviaria.
D.4.5 I trasporti devono essere accompagnati da personale militare dal
luogo del deposito fino allo scalo di partenza e dallo scalo di arrivo
fino al luogo di destinazione. Per le spedizioni di piccolo peso, cioe'
fino a 50 kg, e per quelle costituite da un solo collo o da una sola
cassa regolamentare, non e' obbligatorio il personale militare, potendo
la merce stessa essere presentata e ritirata da qualsiasi persona munita
di documento dell'Autorita' militare.
Sezione V: Licenze, dichiarazioni.
D.5.1 Il mittente deve essere in possesso della prescritta licenza di
trasporto.
D.5.2 Con la lettera di vettura il mittente deve presentare le licenze di
importazione e/o trasporto di esplosivi rilasciate dalle competenti
autorita'. Per i manufatti di cui al decreto del Ministro dell'interno 4
aprile 1973, non classificati tra i prodotti esplodenti e per i quali non
necessitano le predette licenze, il cliente deve presentare la
comunicazione dell'Autorita' competente relativa all'avvenuto esame ed
alla non classificazione tra i prodotti esplodenti riferita al materiale
di cui si richiede il trasporto. In carenza della documentazione
sopraindicata, gli esplosivi non devono essere accettati dall'impresa
ferroviaria.
Annesso E
(articolo 2, comma 5)
NORME INTEGRATIVE PER IL
TRASPORTO DI MERCI APPARTENENTI ALLA CLASSE 7 DEL REGOLAMENTO PER IL
TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI PERICOLOSE
Sezione I: Definizioni.
Oltre alle definizioni di cui al marginale 700 dell'allegato al decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, per il trasporto per ferrovia delle
materie radioattive e fissili speciali valgono le seguenti definizioni:
E.1.1 Vettore: impresa ferroviaria di trasporto di materie radioattive e
fissili speciali che opera in nome e per conto altrui, oppure in nome e
per conto proprio, ancorche' avvalendosi di mezzi altrui dei quali si
abbia la piena responsabilita' e disponibilita' come identificato al
comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modificazioni.
E.1.2 Autorita' competente:
1) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio del
nulla osta tecnico di sicurezza di cui al successivo punto E.3.1);
2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale
capitaneria di porto per il rilascio del nulla osta tecnico di sicurezza
nel caso di trasporto marittimo;
3) ANPA, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente competente
per: a) le approvazioni prescritte al marginale 1750 dell'allegato al
decreto legislativo n. 41 del 1999; b) il rilascio dell'attestato di
sicurezza per il trasporto ferroviario di cui al successivo punto E.3.1;
c) i casi di cui ai marginali 715 e 716 dell'allegato al decreto
legislativo, n. 41 del 1999.
E.1.3 Nulla osta tecnico di sicurezza. Certificazione rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la spedizione di
materie radioattive di cui alla lettera a) del successivo punto E.3.1.
E.1.4 Attestato di sicurezza. Certificazione rilasciata dall'ANPA, ai
fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per la
spedizione di materie radioattive e/o fissili speciali di cui ai
successivi punti E.3.1 e E.3.2.
E.1.5 Grandi sorgenti. Per grandi sorgenti si intendono materiali
radioattivi con attivita' superiori a 300 volte A1, in caso di
materiale in forma speciale e 300 volte A2 per le altre forme, essendo
A1 e A2 i valori di base di cui alla Tabella 1 del marginale 1700
dell'allegato al decreto legislativo n. 41 del 1999.
E.1.6 Deposito in
corso di trasporto. Per deposito in corso di trasporto si intende una
interruzione temporanea della spedizione, con immagazzinamento della
consegna in idonei locali, connessa alle fasi di trasporto con altre
modalita' della stessa o conseguente alla necessita' di impiego di
diverse tratte ferroviarie.
Sezione II: Autorizzazione al
trasporto.
E.2.1 Il trasporto per ferrovia delle materie radioattive e fissili
speciali deve essere effettuato da vettori autorizzati con decreto del
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ANPA ed il Ministero
dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860
e successive modifiche ed integrazioni e del comma 1 dell'art. 21 del
decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni.
L'autorizzazione ha durata massima di sette anni e puo' essere rinnovata.
E.2.2 Per le stazioni ferroviarie e gli scali utilizzati per il trasporto
e/o eventuale deposito in corso di trasporto delle materie radioattive e
fissili speciali dovra' essere rilasciato da un esperto qualificato il
benestare di cui al punto 1), lettera b), comma 1 dell'art. 79 del
decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modifiche e
integrazioni. Copia del benestare dovra' essere trasmesso all'ANPA. Nel
caso in cui nello stesso scalo o stazione ferroviaria operino piu'
imprese ferroviarie, il benestare dovra' essere rilasciato dall'esperto
qualificato del soggetto gestore dello scalo e/o della stazione
ferroviaria.
Sezione III: Certificazione delle spedizioni.
E.3.1 Le spedizioni di cui ai marginali 1757 e 1758 dell'allegato al
decreto legislativo n. 41 del 1999, applicabili anche per i trasporti
nazionali, e le spedizioni di colli che contengano materie radioattive
definite come "grandi sorgenti", sono ammesse al trasporto
previo rilascio dell'attestato di sicurezza da parte dell'ANPA e del
nulla osta tecnico di sicurezza da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Comando generale capitanerie di
porto nel caso di trasporto marittimo.
E.3.2 Le spedizioni di colli che contengano materie fissili non
rientranti nelle definizioni di cui al marginale 1703 dell'allegato al
decreto legislativo n. 41 del 1999, sono ammesse al trasporto previo
rilascio dell'attestato di sicurezza da parte dell'ANPA.
Per il rilascio dei suddetti certificati, il mittente o il vettore dovra'
presentare apposita domanda alle autorita' competenti nelle quali
dovranno essere fornite le indicazioni di seguito elencate:
1) dati anagrafici o denominazione del richiedente;
2) estremi del decreto interministeriale autorizzativo per il trasporto
di materie radioattive;
3) estremi identificativi del mittente e del destinatario;
4) indicazioni relative ai colli da trasportare:
i - Nome, natura chimico - fisica dei contenuti radioattivi e loro
radioattivita' (per i miscugli di radionuclidi l'indicazione dei
radionuclidi piu' limitativi);
ii - Per il materiale in forma speciale: Certificato di taratura della
sorgente; Certificato di approvazione di modello di forma speciale; Se
trattasi di certificato estero, gli estremi del documento ANPA di
convalida.
5) tipo di imballaggio utilizzato; in particolare il
richiedente dovra' fornire con la domanda:
i) il certificato di
approvazione del modello di collo rilasciato dall'Autorita' competente;
se trattasi di imballaggio estero, gli estremi del documento ANPA di
convalida;
ii) il valore dell'indice di trasporto per il collo e la
relativa categoria. In caso di trasporto di piu' colli anche l'indice di
trasporto totale del carro.
6) dettagliata relazione tecnica sul sistema
di ammaraggio dei colli al carro;
7) le precauzioni particolari adottate
ai fini della sicurezza della spedizione in tutte le sue fasi;
8) la
ripartizione delle responsabilita' per ogni fase del trasporto;
9) le
verifiche amministrative riguardanti l'idoneita' del destinatario in
ordine alle autorizzazioni previste nel decreto legislativo n. 230 del
1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Sezione IV: Documentazione
di accompagnamento della spedizione.
E.4.1 Le materie della Classe 7 dovranno essere accompagnate dalla
documentazione prevista per il trasporto ferroviario e, ove applicabile,
dalle certificazioni di cui alla precedente sezione III.
Sezione V:
Ammaraggio.
E.5.1 Le spedizioni di colli che:
1. contengono materiale radioattivo con
attivita' superiore a 300 A1 nel caso di forma speciale o 300 A2 nel
caso di altre forme;
2. sono presentati al trasporto con procedura di
accordo speciale;
3. che contengono materiale fissile in quantita' eccedente i limiti
specificati nel marginale 1703 dell'allegato al decreto legislativo n. 41
del 1999 dovranno essere solidamente ammarati al carro ferroviario con
sistema che garantisca criteri di progetto e sollecitazioni non meno
restrittivi di quelli prescritti al margine 1.2.8.1 dell'Appendice X al
decreto legislativo n. 41 del 1999.
Sezione VI: Rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti nel corso di una spedizione.
E.6.1 Dovra' essere assicurata la conformita' con quanto disposto in
materia di radioprotezione dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e
successive modifiche ed integrazioni.
Sezione VII: Controllo di
contaminazione dei carri.
E.7.1 Il vettore, al termine di ogni trasporto, dovra' effettuare
controlli di contaminazione al fine di garantire il rispetto dei limiti
di cui al marg. 702, alinea 4 o del marg. 703, alinea 4, dall'allegato al
decreto legislativo n. 41 del 1999. Il vettore dovra' inoltre mantenere
una registrazione dei carri impiegati nel trasporto di materie della
Classe 7.
Sezione VIII: Anormalita' ed incidenti.
E.8.1 Anormalita': dovranno essere predisposte dal vettore e dal gestore
delle infrastrutture idonee procedure per far fronte ad eventi anormali,
che comportino deviazioni dalle normali condizioni di trasporto, senza
pero' danneggiare il materiale radioattivo trasportato, in modo da
evitare indebite conseguenze da esposizioni radiologiche ai lavoratori ed
alla popolazione.
E.8.2 Incidenti: dovranno essere predisposte dal vettore e dal gestore
delle infrastrutture le misure, di cui alle norme generali di
radioprotezione previste dal Capo IX del decreto legislativo n. 230 del
1995 e successive modificazioni, per far fronte ad eventuali incidenti
che possano coinvolgere il materiale radioattivo trasportato cosi da
causare esposizioni alle radiazioni e/o contaminazioni radioattive
indebite. Per tali eventi si dovranno predisporre idonee procedure di
emergenza che prevedano, tra l'altro, l'allertamento tempestivo
dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per
territorio e dell'ANPA, oltre che degli altri organi istituzionalmente
competenti per le emergenze.
Sezione IX: Altre norme
rilevanti applicabili.
E.9.1 Per il trasporto di materie fissili, valgono le disposizioni
relative alla protezione fisica di cui alla legge n. 704 del 7 agosto
1982.
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