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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti
a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995,
come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del
31 agosto 1998, e, da ultimo, dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva
98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e
che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione
CE"; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/22/CEE del Consiglio
relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a
motore e sui loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
Vista la direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio,
relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a
motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291
dell'8 novembre 2001;
Adotta
il seguente decreto: Recepimento
della direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa
ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e
sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo
rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).
Art. 1
1. Il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della
direttiva 92/22/CEE, e' modificato come segue:
a) il comma 1, dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del presente decreto, per veicolo si intende ogni
veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza
carrozzeria, avente almeno quattro ruote ed una velocita' massima per
costruzione superiore a 25 km/h, nonche' i suoi rimorchi, ad eccezione
dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali
e di tutte le macchine mobili.";
b) il comma 1, dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "1. E'
consentito il rilascio dell'omologazione CE di ogni tipo di vetro di
sicurezza e di ogni materiale per vetri sui veicoli a motore e sui loro
rimorchi, se gli stessi risultano conformi alle prescrizioni di
costruzione e di prova stabilite negli allegati.";
c) il comma 1, dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
"1. Per ogni tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui
veicoli a motore e sui loro rimorchi, omologato ai sensi del comma 1,
dell'art. 2, e' attribuito al fabbricante o al suo mandatario un marchio
di omologazione CE conforme al modello riportato nell'alle-gato II
A.";
d) l'art. 5 e' soppresso;
e) gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II
dell'allegato al presente decreto;
f) l'appendice dell'allegato III e' soppressa.
Art. 2
1. L'elenco degli allegati
e gli allegati I e II dell'allegato al presente decreto ne costituiscono
parte integrante.
Art. 3
1. A decorrere dal 1
luglio 2002 non e' consentito:
a) negare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un
tipo di veicolo, o l'omologazione, in quanto componente, di vetro di
sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli a motore e sui loro
rimorchi, ne' b) negare l'immatricolazione e vietare la vendita o la
messa in circolazione di veicoli, nonche' la vendita o la messa in
servizio di vetri di sicurezza e di materiali per vetri sui veicoli a
motore e sui loro rimorchi, per motivi concernenti i vetri di sicurezza
ed i materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, se i
vetri di sicurezza ed i materiali per vetri sono conformi alle
prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
30 marzo 1994 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1 ottobre 2002 non e' consentito:
a) rilasciare l'omologazione CE, e b) rilasciare l'omologazione di
portata nazionale, di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti
qualsiasi tipo di vetro di sicurezza o di materiale per vetri sui veicoli
e sui loro rimorchi, se le prescrizioni del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, come modificato dal presente
decreto, non sono soddisfatte.
3. A decorrere dal 1 luglio 2003 le prescrizioni del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, come modificato dal
presente decreto, relative ai vetri di sicurezza in quanto componenti, si
applicano ai fini dell'art. 7, comma 2, del "decreto sulla
omologazione CE".
4. In deroga al comma 3, per i pezzi di ricambio si continua a concedere
l'omologazione CE ed a permettere la vendita e la messa in servizio di
vetri di sicurezza o di materiali per vetri sui veicoli a motore e sui
loro rimorchi conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, vigente prima dell'entrata
in vigore del presente decreto, a condizione che detti vetri e materiali:
a) siano destinati a veicoli gia' in circolazione, e b) soddisfino le
prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
30 marzo 1994 vigente all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.
Art. 4
1. Nell'allegato I al
"decreto sulla omologazione CE" e' aggiunto il seguente punto
9.5.1.5:
"9.5.1.5. Equipaggiamento complementare del parabrezza e relativa
posizione e breve descrizione degli eventuali componenti
elettrici/elettronici".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2002
Il Ministro: Lunardi
Allegati
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Vedere allegati da pag. 23 a pag. 41 <----
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