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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti
a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visti gli articoli 79 e 80 del nuovo codice della strada, recanti norme
concernenti l'efficienza nella circolazione e le revisioni dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987,
che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri
decreti, alle direttive emanate dalla Comunita' europea per le parti in
cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
di altre direttive della Comunita' europea gia' recepite nell'ordinamento
nazionale;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6
agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei
veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio
concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7
agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto
2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione che
adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio relativa
al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 21
dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva 98/69/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare
contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e
recante modificazioni alla direttiva 70/220/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2001/9/CE della Commissione del 12 febbraio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 48 del
17 febbraio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;
Adotta il seguente decreto:
Recepimento della
direttiva 2001/9/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001, che adegua
al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
(Testo rilevante ai fini
dello spazio economico europeo)
Art. 1
1. Il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, modificato
dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 agosto
2000, e' modificato conformemente all'allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 9
marzo 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2002
Il Ministro: Lunardi
Allegato
Il punto 8.2.2.3.
dell'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 6 agosto 1998. n. 408 e' sostituito dal seguente:
"8.2.2.3. Emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite:
a) misurazione con motore al minimo:
il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello
dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualora il dato relativo non sia
disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.
b) misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocita' del
motore (disinnestato) di almeno 2000 min--1. il tenore massimo
ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal
costruttore del veicolo per il motore al minimo accellerato. Qualora il
dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere
superiore a 0,3% vol. Il rapporto aria/combustibile, lambda, deve essere
uguale a 1 (+ o -) 0,03 o conformemente alle specifiche del costruttore.
c) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo in
conformita' della direttiva 98/69/CE, gli Stati membri possono, in
alternativa al metodo precisato alla lettera a), stabilire il
funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura
adeguata del dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento
corretto del sistema OBD.".
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