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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature
delle Forze di polizia;
Visto il regolamento, di cui al decreto
ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione del
citato articolo 5 della legge n. 217 del 1992, in materia di affidamento
in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito
aeroportuale;
Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 2000, recante
le modalita' di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle
imprese di sicurezza e degli addetti;
Vista la direttiva ministeriale, di
carattere interpretativo, del 17 dicembre 1999, n. 119-T, circa
l'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento di cui al
decreto ministeriale n. 85 del 1999;
Ritenuta la necessita' di apportare
alcune modifiche al citato regolamento sostituendo in particolare
l'allegato C al medesimo, recante le specifiche minime per apparati
radiogeni e le procedure di test, tenendo conto, al riguardo, degli
aggiornamenti apportati alle disposizioni tecniche internazionali,
elaborate in particolare in sede di Conferenza Europea dell'Aviazione
Civile (CEAC);
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Vista
la nota di comunicazione n. 2306 dell'11 luglio 2002 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3 della
legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al
decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione
dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di
affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in
ambito aeroportuale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 7, comma 2, le parole: "sei" e "tre"
sono sostituite rispettivamente da: "dodici" e "sei";
b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis - 1. L'ENAC,
d'intesa con il Ministero dell'interno, adotta le disposizioni tecniche
necessarie, in conformita' alla normativa e alle procedure internazionali
in materia di atti illeciti contro l'aviazione civile fissate
dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) e dalla
Conferenza europea dell'Aviazione Civile (CEAC), al fine di indicare i
requisiti delle apparecchiature di rilevazione e di controllo, nonche' le
modalita' di verifica del possesso di detti requisiti, anche in relazione
all'evoluzione tecnologica."
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli
organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992,
n. 57, cosi' recita: "Art. 5. (Servizi in aree aeroportuali non
richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia).
- 1. Ferme
restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza
e dell'autorita' doganale, nonche' i poteri di polizia e di coordinamento
attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali
dell'amministrazione della navigazione aerea, e' consentito l'affidamento
in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito
aeroportuale, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di
pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.
2.
Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli
ambiti funzionali e le modalita' per l'affidamento in concessione dei
servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le
caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione
eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta per
assicurare il regolare svolgimento delle attivita' aeroportuali.
3. Il
Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresi' gli
importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico
dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio
reso.
4. In caso di necessita' l'autorita' di pubblica sicurezza o il
direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte
del concessionario particolari misure di controllo.
4-bis. All'art. 1
della legge 28 dicembre 1989, n. 245, le parole: "(Francia e
Svizzera)" sono sostituite dalla seguenti: "(Francia, Svizzera
e Austria)".
- Il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85
recante: "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5 del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione
dei servizi di sicurezza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
aprile 1999, n. 77.
- Il decreto ministeriale 23 febbraio 2000 recante:
"Modalita' di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle
imprese di sicurezza e degli addetti" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 marzo 2000, n. 52.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il
testo dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 85/1999, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 7 (Vigilanza, ispezione
e controlli). - 1. Per quanto rispettiva competenza il Ministero dei
trasporti e della navigazione e l'amministrazione della pubblica
sicurezza esercitano il potere di vigilanza e di controllo sui servizi
previsti dal presente regolamento, sugli addetti, sui macchinari e sulle
misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalita' del
servizio ed al rispetto degli standard richiesti a livello
internazionale.
2. L'attivita' di ispezione e' svolta periodicamente o
per particolari esigenze da un nucleo di dodici ispettori esperti, di cui
sei designati dal Ministero dell'interno, dipartimento di pubblica
sicurezza, appositamente costituito dall'E.N.A.C. e puo' essere svolta,
in caso di urgenza, anche autonomamente dall'E.N.A.C. e
dell'amministrazione della pubblica sicurezza.".
Art. 2
1. L'allegato C al regolamento di cui al decreto citato
all'articolo 1 e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 13
settembre 2002
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2002
Ufficio di controllo
sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 4, foglio n. 237
Allegato I (Art. 2.)
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Vedere allegato da pag. 7 a pag. 15 <----
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