MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 settembre 2002, n. 263

Regolamento in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale modificativo del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norma di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

(Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21/11/2002)

  
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia;
Visto il regolamento, di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione del citato articolo 5 della legge n. 217 del 1992, in materia di affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale;
Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 2000, recante le modalita' di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti;
Vista la direttiva ministeriale, di carattere interpretativo, del 17 dicembre 1999, n. 119-T, circa l'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento di cui al decreto ministeriale n. 85 del 1999;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al citato regolamento sostituendo in particolare l'allegato C al medesimo, recante le specifiche minime per apparati radiogeni e le procedure di test, tenendo conto, al riguardo, degli aggiornamenti apportati alle disposizioni tecniche internazionali, elaborate in particolare in sede di Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (CEAC);
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Vista la nota di comunicazione n. 2306 dell'11 luglio 2002 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 2, le parole: "sei" e "tre" sono sostituite rispettivamente da: "dodici" e "sei"; b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis - 1. L'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'interno, adotta le disposizioni tecniche necessarie, in conformita' alla normativa e alle procedure internazionali in materia di atti illeciti contro l'aviazione civile fissate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) e dalla Conferenza europea dell'Aviazione Civile (CEAC), al fine di indicare i requisiti delle apparecchiature di rilevazione e di controllo, nonche' le modalita' di verifica del possesso di detti requisiti, anche in relazione all'evoluzione tecnologica."

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57, cosi' recita: "Art. 5. (Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia).
- 1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza e dell'autorita' doganale, nonche' i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'amministrazione della navigazione aerea, e' consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalita' per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' aeroportuali.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.
4. In caso di necessita' l'autorita' di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.
4-bis. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 245, le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalla seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)".
- Il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85 recante: "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1999, n. 77.
- Il decreto ministeriale 23 febbraio 2000 recante: "Modalita' di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2000, n. 52.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 85/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 7 (Vigilanza, ispezione e controlli). - 1. Per quanto rispettiva competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'amministrazione della pubblica sicurezza esercitano il potere di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente regolamento, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalita' del servizio ed al rispetto degli standard richiesti a livello internazionale.
2. L'attivita' di ispezione e' svolta periodicamente o per particolari esigenze da un nucleo di dodici ispettori esperti, di cui sei designati dal Ministero dell'interno, dipartimento di pubblica sicurezza, appositamente costituito dall'E.N.A.C. e puo' essere svolta, in caso di urgenza, anche autonomamente dall'E.N.A.C. e dell'amministrazione della pubblica sicurezza.".

Art. 2

1. L'allegato C al regolamento di cui al decreto citato all'articolo 1 e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 settembre 2002

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'interno
Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 237

Allegato I (Art. 2.)

----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 15 <----

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