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MINISTERO
DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3/7/2002) |
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Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti
a materie disciplinate dallo stesso codice; Adotta Art. 1 1. Gli allegati III e IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto. Art. 2 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 2002. 2. Le disposizioni del presente decreto lasciano impregiudicate le omologazioni rilasciate fino al 30 giugno 2002 ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE, e non precludono l'estensione delle medesime omologazioni in conformita' del decreto ministeriale stesso a norma del quale sono state rilasciate inizialmente. Art. 3 1. L'allegato al presente decreto ne
costituisce parte integrante. Roma, 20 giugno 2002 Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Allegato ----> Vedere allegato a pag. 44 della G.U. <---- |
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