|
IL DIRETTORE GENERALE
dell'autotrasporto di persone e cose
Vista la legge
6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni,
relativa alla istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto terzi;
Visto il decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre
2000 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000) con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva del Consiglio dell'UE n. 98/76/CE
del 1 ottobre 1998 in materia di accesso alla professione e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999
(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000) che reca "Disposizioni
concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al
trasporto di merci su strada";
Visto il decreto dirigenziale 7
aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000) con il quale
sono state fissate le modalita' applicative del sopracitato decreto n.
521; Considerato che con tali due ultimi decreti e' stata ridisciplinata
la gestione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci;
Considerato che dopo il primo anno di applicazione del nuovo sistema e'
emersa l'opportunita' di emanare disposizioni modificative per
l'attribuzione delle autorizzazioni CEMT, in quanto un notevole numero di
imprese, pur risultando vincitrici nella graduatoria CEMT, non riesce poi
a raggiungere un livello di utilizzazione sufficiente per poterne
ottenere, a fine anno, il rinnovo, o comunque un livello elevato;
Considerato che il decreto dirigenziale 22 marzo 2002, di approvazione
della graduatoria CEMT, ha evidenziato una notevole differenziazione nei
punteggi di graduatoria a partire dall'impresa collocata al primo posto
(con punti 2324,8) all'ultima delle vincitrici (con punti 19,4);
Considerato che il punteggio conseguito da ciascuna impresa evidenzia il
differente grado di presenza delle singole imprese nel mercato del
trasporto dell'area geografica CEMT; Considerato che occorre quindi
apportare alcune modifiche al decreto 7 aprile 2000 per adeguare i
criteri di distribuzione delle autorizzazioni CEMT affinche' le stesse
possano essere attribuite, entro certi limiti, in misura graduata, in
relazione al punteggio, alle imprese capaci di utilizzarle al massimo;
Considerato che una sola autorizzazione CEMT puo' sostituire piu'
autorizzazioni bilaterali con risparmio di attivita' amministrativa e per
le imprese; Considerato opportuno conteggiare l'attivita' svolta con le
autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e
gli altri Paesi o quella svolta con le autorizzazioni CEMT;
Considerato
che per le autorizzazioni CEMT valide in Austria sono previsti criteri di
rinnovo diversi dalle altre autorizzazioni CEMT; Considerato che e'
necessario che tali autorizzazioni CEMT valide per l'Austria vengano
attribuite ad imprese interessate ai trasporti da e per l'Austria per i
quali necessiti l'autorizzazione CEMT e che, per il minor numero delle
stesse, vengano attribuite una per impresa secondo l'ordine di
graduatoria;
Considerato che le risoluzioni CEMT si propongono di
contribuire alla riduzione dell'inquinamento ambientale, per cui le
autorizzazioni CEMT dovranno essere utilizzate solo con veicoli della
categoria "Euro" corrispondente almeno al tipo di
autorizzazione da assegnare nell'anno di riferimento;
Sentito il parere
della Commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale di merci,
ricostituita con decreto ministeriale 29 aprile 1999, reso nella seduta
dell'8 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione delle autorizzazioni
multilaterali disponibili Il testo dell'art. 2 del decreto dirigenziale 7
aprile 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Le autorizzazioni
multilaterali disponibili per l'area geografica della Conferenza europea
dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le
imprese che ne hanno fatto domanda, secondo l'ordine di una graduatoria
unica. 2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 e'
necessario essere gia' titolari di un'autorizzazione multilaterale oppure
aver effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno
nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della
domanda, o aver effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli
ultimi due anni. Comunque, in entrambi i casi, e' necessario che,
nell'ultimo anno preso in considerazione, venga raggiunto almeno il
punteggio di 150 punti.".
Art. 2
Formazione della
graduatoria All'art. 3 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, sono
apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti quattro commi 1-bis, 1-ter, 1-quater 1-quinquies:
"1-bis.
Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata l'attivita'
effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali stipulati
solo fra l'Italia ed altri singoli Paesi o con autorizzazioni CEMT".
"1-ter. Le imprese che totalizzeranno meno di 150 punti non saranno
inserite in graduatoria ma appariranno in elenco quali imprese non
vincitrici".
"1-quater. Le autorizzazioni CEMT "valide
Austria , saranno attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna
impresa, a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:
a)
essere gia' titolari di altre autorizzazioni, rinnovabili, dello stesso
tipo;
b) essere titolari di assegnazione di ecopunti;
c) essere titolari
di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile, per uno dei seguenti Paesi:
R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e Bielorussia.".
Le
autorizzazioni che dovessero residuare verranno assegnate in aggiunta,
ripartendo dalla prima impresa e seguendo lo stesso criterio fino ad
esaurimento delle autorizzazioni disponibili".
"1-quinquies.
Le
autorizzazioni CEMT "non valide Austria saranno assegnate, in
aggiunta alle altre, in ordine di punteggio, attribuendo una prima
autorizzazione per ciascuna impresa che abbia totalizzato almeno 150
punti e ricominciando il giro dalla prima classificata, per ogni
successiva assegnazione, utilizzando il divisore 150 per un massimo di 4
giri. Le eventuali autorizzazioni residue saranno attribuite con
ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere piu' conto del
divisore".
Art. 3
Requisiti per
l'assegnazione delle autorizzazioni All'art. 8, il comma 2 viene
sostituito dal seguente:
"2. Per ottenere il rinnovo o
l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in
disponibilita' veicoli idonei Euro 2, Euro 3 o meno inquinanti a seconda
del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle
autorizzazioni CEMT di cui puo' essere titolare".
Art. 4
Moduli da
utilizzare per la presentazione delle domande I nove modelli di domanda
allegati al decreto 7 aprile 2000 vengono sostituiti dai nove modelli
allegati al presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma, 18 giugno 2002
Il direttore generale:
Ricozzi
Allegato
---->
Vedere allegati da pag. 29 a pag. 42 della G.U. <----
|