Comunicato relativo al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante: "Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto". (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 20 marzo 2002)

(Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22/3/2002)

  
Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: all'art. 2, comma 1, dove e' scritto: "1. Il recupero delle somme di cui all'art. 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuata nei confronti dei loro beneficiari ...", leggasi: "1. Il recupero delle somme di cui all'art. 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuato nei confronti dei loro beneficiari ..."; all'art. 3, comma 1, secondo periodo, dove e' scritto: "... il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, alla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione per il recupero degli import residui.", leggasi: "... il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, alla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione per il recupero degli importi residui.".

    
   
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