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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema
penale;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331,
recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di
accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e
disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;
Visto l'articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante misure
urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito
dalla legge 22 luglio 1994, n. 459, recante misure urgenti per il settore
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84, recante interventi
per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, recante
interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
in materia di recupero di somme nei confronti degli autotrasportatori per
dare esecuzione alle decisioni della Commissione delle Comunita' europee
n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996,
confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ambito di applicazione e
disposizioni generali
1. Le disposizioni del
presente decreto definiscono le modalita' per il recupero delle somme
destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un
credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto
dell'applicazione delle seguenti disposizioni: a) articolo 9 del
decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; b) articolo 15 del decreto-legge 29
marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1993, n. 162; c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309,
convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459; d) articolo 1 del
decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 84; e) articolo 1 del decreto-legge 25
novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
gennaio 1996, n. 11.
2. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decreto
costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della
Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e
n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio
1999. 3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni
ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese
disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura
dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli
anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette somme e'
affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2
Individuazione dei
soggetti passivi delle attivita' di recupero
1. Il recupero delle somme
di cui all'articolo 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base
agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuata nei
confronti dei loro beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono piu'
esistenti alla data di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro
quota nei confronti dei loro aventi causa.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti
di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessario avviando un
apposito piano straordinario di attivita'. A tale fine, utilizzando i
dati disponibili, previo riscontro con quelli dei competenti uffici
finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze, forma appositi
elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono
distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1,
comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi
elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando
il titolo della relativa successione. Con decreto interdirigenziale sono
stabilite le modalita' tecniche, anche informatiche, necessarie per le
attivita' di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo
decreto sono altresi' stabilite le modalita' per il pagamento di cui al
comma 6.
3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun
nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione
degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del
loro ammontare complessivo, nonche' con l'indicazione, in caso di non
corrispondenza fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle
somme e quello nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri
di imputazione della somma, anche pro quota. A tale fine l'importo
complessivo da suddividere per procedere al recupero individuale e'
costituito dalle somme di cui e' stato normativamente previsto il
riconoscimento con riferimento agli anni 1992, 1993 e 1994, maggiorate
degli interessi indicati negli atti comunitari di cui all'articolo 1,
comma 2. Il predetto importo e' altresi' ripartito in funzione della
tipologia di massa a pieno carico superiore a 3500 chilogrammi degli
autoveicoli adibiti al trasporto, in rapporto ai quali e' stato
originariamente previsto il riconoscimento delle somme di cui
all'articolo 1, comma 1, tenuto conto del limite numerico dei veicoli
introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995,
n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi
di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere
partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi
del comma 3, dando termine di trenta giorni per eventuali osservazioni e
produzione di documenti.
5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma
4, sono valutate dai competentiuffici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con i competenti uffici finanziari del
Ministero dell'economia e delle finanze, per la predisposizione delle
richieste di pagamento di cui al comma 6.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il
15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei riguardi di
ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essere effettuato entro
quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine per
il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
la rateizzazione in non piu' di ventiquattro mesi delle somme dovute,
maggiorate degli interessi al saggio legale.
Art. 3
Recupero
1. Decorso il termine per
il pagamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
al recupero di quanto dovuto da ciascun soggetto interessato mediante
ordinanze-ingiunzione emanate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di
una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede, senza indugio, alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione
per il recupero degli import residui.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20
marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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