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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, che al fine di ridurre il numero e gli
effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza
stradale 1997 - 2001 della Commissione delle Comunita' europee, prevede
la predisposizione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli
indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita
dalla norma citata e che venga attuato mediante programmi annuali,
approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che reca
limiti di impegno per l'attuazione dei programmi annuali, autorizzando
gli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la
realizzazione degli interventi a contrarre mutui secondo criteri e
modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 15 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge
finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti), che demanda
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione di un
programma di miglioramento della sicurezza stradale sulla rete
classificata nazionale che si ponga in coerenza con il suddetto Piano
nazionale e che, a tal fine, autorizza un limite di impegno quindicennale
di 20 Meuro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale
per le strade (ANAS) o gli Enti destinatari delle competenze trasferite
sono autorizzati ad effettuare;
Visto il decreto interministeriale emanato il 29 marzo 2000 ai sensi del
citato art. 32 della legge n. 144/1999, con il quale, previa acquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stati definiti
gli indirizzi generali e le linee guida per la predisposizione del Piano
nazionale della sicurezza stradale;
Vista la nota 14 novembre 2002 n. 294, con la quale il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il Piano della sicurezza
nazionale - Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di
attuazione, con richiesta di urgente trattazione al fine di consentire
l'impegno, entro il 31 dicembre 2002, del primo limite previsto dalla
citata legge n. 488/1999, decorrente dal 2001;
Visto il parere sul citato Piano nazionale della sicurezza stradale -
Azioni prioritarie reso, nella seduta del 19 novembre 2002, dalla
Conferenza Unificata che si e' sostanzialmente espressa in senso
favorevole, proponendo, comunque, di apportare alla tabella n. 35 le
modifiche emerse in sede tecnica e richiamando le osservazioni espresse
dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome nel corso della
riunione tenuta il medesimo giorno;
Visto il parere sul primo programma attuativo formulato, nella stessa
seduta del 19 novembre 2002, dalla Conferenza Unificata che si e'
espressa favorevolmente sul testo risultante a seguito delle modifiche
proposte dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome,
chiedendo di considerare la prima annualita' del Piano nazionale quale
fase di sperimentazione e di prevedere la stipula, in sede di Conferenza
Stato - regioni, di un accordo preventivo sui criteri e sulle modalita'
per la redazione dei successivi programmi annuali;
Considerato che, secondo il richiamato art. 32 della legge n. 144/1999,
il Piano nazionale della sicurezza stradale deve consistere in un sistema
articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione
di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli
Enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di
prevenzione e controllo, di dispositivi normativi ed organizzativi,
finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi
comunitari;
Considerato che gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, dovevano essere realizzati, secondo le indicazioni
del menzionato art. 32 della legge n. 144/1999, con i finanziamenti
previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al successivo
comma 3 e che il richiamato art. 15 della legge n. 166/2002 ha poi recato
apposito stanziamento per la realizzazione del programma sulla rete
nazionale previsto dalla norma stessa;
Considerato che le risorse di cui alla legge n. 488/1999 sono da
considerare, quindi, riferite agli interventi diversi da quelli come
sopra finanziati;
Prende atto 1. con riferimento al Piano nazionale della sicurezza
stradale - Azioni prioritarie:
che detto Piano e' riferito al bienno 2002 - 2003, in coerenza con la
dotazione finanziaria attualmente disponibile, che riguarda detto biennio
e che verra' attivato tramite due programmi annuali;
che i risultati raggiunti nel corso della realizzazione dovranno
consentire di elaborare il Piano strutturale della sicurezza stradale;
che il Piano parte dal presupposto che l'obiettivo per il decennio 2002 -
2011 e' quello di ridurre del 40% il numero di morti e feriti gravi per
incidenti stradali ed assume, per il raggiungimento di tale obiettivo,
quali principali criteri di riferimento:
la concentrazione degli interventi sulle situazioni di massimo rischio
(50% di morti e feriti gravi);
la promozione di misure di tipo innovativo in settori fino ad oggi
trascurati o non adeguatamente considerati (quali supporti tecnici e
miglioramento della rete stradale);
la promozione di un piu' stretto coordinamento tra i diversi livelli e
settori della pubblica amministrazione competenti in materia di sicurezza
stradale;
la promozione del coinvolgimento del settore privato nel campo del
miglioramento della sicurezza stradale;
che il Piano individua anche le azioni prioritarie da avviare nel
decennio, distinguendo tra le azioni prioritarie di primo livello, che
mirano a promuovere gli interventi piu' urgenti in relazione all'entita'
del danno sociale e all'immediata fattibilita' degli interventi stessi,
ed azioni prioritarie di secondo livello, per avviare un processo di
miglioramento sistematico della sicurezza stradale, mediante il
potenziamento della capacita' di governo soprattutto delle
Amministrazioni locali;
che il Piano espone anche, quale mera ipotesi di lavoro, il fabbisogno
per l'intero decennio, quantificandolo in 12.033,44 Meuro (23.300
miliardi di lire) per investimenti aggiuntivi e 7.488,62 Meuro (14.500
miliardi di lire) per rifinalizzazioni di spese, con un onere complessivo
ipotizzato a carico dello Stato di 7.152,93 Meuro (13.850 miliardi di
lire) e con saldo finale positivo, perche' a fronte di tale onere si
prevede una riduzione complessiva di costi sociali per 30.057,79 Meuro
(58.200 miliardi di lire);
che, per il biennio di riferimento, il Piano prevede una spesa
complessiva di 845,44 Meuro (1.637 miliardi di lire), di cui 542,28 Meuro
(1.050 miliardi di lire) a carico dello Stato, e privilegia gli
interventi puntuali che possono essere avviati in tempi molto brevi sulle
situazioni a massimo rischio, cioe' su quelle tratte infrastrutturali o
su quei tipi di mobilita' o su quei comportamenti di guida caratterizzati
da livelli di rischio estremamente elevati che sono all'origine di oltre
il 50% delle vittime degli incidenti stradali;
che, in relazione alle complessita' di funzioni del Piano, che
costituisce il quadro di riferimento per numerosi soggetti con
caratteristiche e competenze molto diversificate, e' prevista una
struttura molto articolata di coordinamento e gestione del Piano stesso;
2. con riferimento al primo programma di attuazione: che tale programma
annuale, supportato da un allegato tecnico che riporta i dati base per il
riparto regionale e i dati sull'incidentalita' a livello territoriale, e'
finanziato a carico del primo limite di impegno quindicennale, pari a
12,91 Meuro a decorrere dal 2001, previsto dalla legge n. 488/1999,
include 15 delle 91 azioni prioritarie individuate dal Piano nazionale,
che vengono raggruppate nelle 3 linee di finanziamento sotto indicate,
con eccezione dell'azione relativa alla definizione della rete di
monitoraggio nazionale e della connessa rete regionale cui, nella prima
fase, non vengono destinate risorse:
mobilita' locale extraurbana (anche su strade di livello nazionale);
mobilita' urbana e di ingresso/uscita alle aree urbane (anche su strade
di livello nazionale);
mobilita' locale in genere (inclusi sostegno al trasporto collettivo,
rafforzamento degli uffici di polizia locale e creazione di centri di
pianificazione, programmazione e gestione unici a livello locale);
che il programma reca la precisazione che tutti i finanziamenti debbono
essere in conto capitale;
che, secondo la stesura definitiva del programma che recepisce le
richieste di modifica formulate dalla Conferenza unificata, il riparto
del limite d'impegno, che sviluppa 129,114 Meuro, viene effettuato per
circoscrizioni regionali sulla base del criterio di proporzionalita' al
danno sociale, tenendo conto, in particolare, dell'incidentalita' (peso
70%) e dell'estesa stradale (30%), e con il vincolo della destinazione
del 35% delle risorse al Mezzogiorno; che le regioni provvedono a
ripartire i fondi loro assegnati per linea di finanziamento alla stregua
del citato criterio di proporzionalita' al danno sociale ed in base a
valutazioni sia dei tempi necessari per la concreta attuazione degli
interventi sia della priorita' di rafforzamento delle strutture di
Governo, si' che il riparto porti all'attribuzione delle percentuali
indicative del 25% per la prima linea, del 35% per la seconda e del 40%
per la terza;
che e' previsto che la gestione del programma avvenga a livello regionale
- in coerenza con principi e parametri concordati tra Governo, regioni,
province e comuni - e che e' altresi' previsto che l'allocazione delle
risorse nell'ambito di competenza venga effettuata sulla base di
procedure concorsuali e/o forme concertative, sulla base di criteri di
priorita', aggiuntivita' e premialita';
che vengono stabiliti i massimali di finanziamento, distintamente per
interventi sulla rete stradale e per le altre misure, in base alle
dimensioni degli enti locali;
Delibera:
1. E' approvato il Piano
nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, e'
riferito al biennio 2002 - 2003;
2. E' approvato il primo programma annuale di attuazione del suddetto
Piano nazionale, nella stesura esaminata nell'odierna seduta, che
recepisce le richieste di modifica formulate dalla Conferenza unificata;
Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di:
procedere ad una semplificazione del complesso sistema organizzativo
delineato nel Piano nazionale della sicurezza stradale, stabilendone
anche le interrelazioni con altri organismi finitimi;
estendere a questo Comitato la relazione annuale al Parlamento sullo
stato di attuazione del Piano prevista dall'ultimo comma dell'art. 32
della legge n. 144/1999;
concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze la definizione
dei criteri e delle modalita' per la redazione del programma annuale
2003, da sottoporre alla Conferenza Stato - regioni;
promuovere la sollecita predisposizione del programma per il
miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale, di cui
all'art. 15 della legge n. 166/2002, prevedendo l'inserimento, nel
programma stesso, delle priorita' indicate dalla norma e sollecitando,
per quel che concerne gli interventi infrastrutturali, ogni misura intesa
ad evitare sovrapposizioni rispetto al programma triennale della
viabilita', nonche' sottoporre, prima dell'approvazione, il programma
stesso a questo Comitato per offrire al medesimo un quadro complessivo
delle misure attuative del Piano nazionale;
estendere a questo Comitato la relazione di cui all'ultimo comma della
norma per ultimo richiamata;
attivare uno stringente sistema di monitoraggio; procedere, anche sulla
base delle risultanze del monitoraggio di cui all'alinea precedente, a
predisporre tempestivamente ed a sottoporre a questo Comitato il Piano
strutturale nazionale per la sicurezza stradale, valido per le annualita'
successive al biennio 2002 - 2003. Roma, 29 novembre 2002
Il Presidente delegato:
Tremonti
Il segretario del CIPE:
Baldassarri
Registrato alla Corte dei
conti il 24 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 7 Economia
e finanze, foglio n. 79
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