IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
1. Premesse.
1.1. L'art. 9 del Nuovo
codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), al
comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere
disputate solo se regolarmente autorizzate, a seconda dei casi, dal
sindaco o dal prefetto.
Con gli articoli 162 e 163 del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e' stato disposto il trasferimento alle
regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della
autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di piu'
province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di
interesse esclusivamente comunale.
Ai sensi del combinato disposto
dell'art. 7 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 112/1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle
regioni e degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite e'
determinata, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 (pubblicato su S.0. n. 224 alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000) e' stato disposto a
decorrere dal 1 gennaio 2001 il trasferimento della funzione di rilascio
delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni motoristiche
sopra richiamate.
Pertanto la presente circolare e' essenzialmente
indirizzata alle regioni, province e comuni in qualita' di enti che
autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art.
7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
2000, l'attivita' di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti
da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione
della materia trasferita.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le
manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la
competizione tra due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
Non rientrano
quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere
agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di
autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza).
Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo
codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le
competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di
competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti
competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente
richiedere il nulla osta al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale.
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e'
prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da
svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli
organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il comma 5 dell'art. 9 citato
disciplina poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in
cui, per motivate necessita', si debba inserire una competizione non
prevista nel programma.
Come detto, il nulla-osta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' richiesto quando le gare motoristiche
si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1
dell'art. 2 del Nuovo codice della strada.
Pertanto non rientrano nella
presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se
per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle
norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si
svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste
ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto
e similari.
Analogamente puo' non essere richiesto il nulla-osta del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di
regolarita' amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilita'
di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata,
appositamente attrezzati per evidenziare l'abilita' dei concorrenti, con
velocita' di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio
di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Il tutto riferito con ogni
evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della
strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una
valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale
circolazione nel caso di competizioni.
Non sono invece consentite le gare
di velocita' da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono
ritenersi di nocumento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e
alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
E' necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di
manifestazione sportiva, acquisisca comunque il parere delle competenti
Federazioni sportive nazionali e cio', anche per verificare il
"carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito
appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto
il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalita'
degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative,
ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.
2. Programma-procedure.
2.1.
Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2001 e degli
anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un
utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti
di propria competenza.
2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse
attraverso le competenti Federazioni sportive nazionali, che ne
garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute all'ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ha formulato il
programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il
rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del Nuovo codice
della strada.
2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione
motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli
organizzatori devono chiedere il nulla-osta all'Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara
motivando il mancato inserimento nel programma. In tal caso, la richiesta
di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a)
relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le
modalita' di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti
per le singole tratte, la velocita' media prevista, le eventuali
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie
chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata,
nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il
tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio
dell'autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso
siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere
evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c)
regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso
il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;
e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n.
66782004 intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via
Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni
tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 come aggiornato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001 n. 11
(Gazzetta Ufficiale n. 26 del lo febbraio 2001).
L'ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale non potra' garantire l'esame
delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non
siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti
incompleta.
Completata l'istruttoria, l'ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta
trasmettendolo all'ente o agli enti competente/i.
2.4. Ai sensi dell'art.
9, comma 5 del Nuovo codice della strada, l'ente competente puo'
autorizzare, per comprovate necessita' lo spostamento della data di
effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle
Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al
predetto ispettorato.
Ai fini della autorizzazione dell'ente competente,
almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli
organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente.
Al momento
della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di
aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilita'
civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modifiche, che copra anche la responsabilita'
dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati
alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere
esplicitamente dichiarata la velocita' media prevista per le tratte di
gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse
al traffico.
Alla stessa istanza e' opportuno che sia allegato il
nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve
svolgersi la gara.
Tale nulla-osta puo' anche essere acquisito, nei casi
di particolare urgenza, dall'ente competente nel corso dell'istruttoria
volta al rilascio dell'autorizzazione.
Si precisa che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della
strada, la competenza alla sospensione della circolazione nelle strade
interessate dalle competizioni motoristiche, ove necessario, e'
attribuita al prefetto.
Sentite le competenti Federazioni sportive nazionali, l'ente competente
puo' rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione,
subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza
vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre
specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del
percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o
ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma del
comma 4 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada, il collaudo del
percorso di gara e' obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso
di gare di regolarita' per le tratte di strada sulle quali siano ammesse
velocita' medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente,
aperte o chiuse al traffico. In tal modo e' risolto il problema
riguardante la corretta interpretazione del termine "velocita'
media" nel caso delle gare di regolarita' in cui in una unica
sezione di gara siano comprese tratte di regolarita' e prove speciali a
velocita' libera su tratte chiuse al traffico.
Negli altri casi il
collaudo puo' essere omesso. Il collaudo del percorso, sia nei casi in
cui e' prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalita'
dell'ente competente, e' da quest'ultimo effettuato ovvero richiesto
all'ente proprietario della strada se la strada interessata non e' di
proprieta' dell'ente competente.
Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9
del Nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono
i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi
competenti e degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza
delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il
proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al
piu' vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il
proprio rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la
presentazione delle istanze e' essenziale per poter svolgere tutte le
incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di
ogni gara l'ente competente comunica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali
inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di
inconvenienti o incidenti.
Tali comunicazioni sono tenute in conto per la
predisposizione del programma per l'anno successivo. 3. Nulla-osta del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tanto premesso, sono
state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori
per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica
italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la
redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da
svolgere nell'anno 2002.
Le proposte sono state distinte in:
programma
2002 di gare che si sono gia' svolte nel 2001 e in anni precedenti, e per
le quali l'ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale ha
verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di
trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario per effetto dello
svolgersi delle gare stesse e per le quali lo stesso ispettorato ha gia'
concesso il nulla-osta (allegato A);
programma 2002 di gare di nuova
formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle
manifestazioni gia' effettuate negli anni precedenti per le quali il
predetto ispettorato dovra' procedere a specifica istruttoria per il
rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
Roma, 28 marzo
2002
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio
2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 277
Allegato A
NULLA-OSTA PER LE GARE IN
PROGRAMMA NEL 2002 CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2001 E IN ANNI PRECEDENTI
Con note in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I.
(Commissione sportiva automobilistica italiana), e con note in data 21
dicembre 2001 e 21 gennaio 2002 la F.M.I. (Federazione motociclistica
italiana), hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2002
delle gare automobilistiche e motociclistiche gia' svolte negli anni
precedenti.
Con note in data 6 febbraio 2002 e 21 dicembre 2001
rispettivamente, le suddette Federazioni sportive nazionali, per le gare
anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati
inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni
in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al
traffico ordinario.
Nelle suddette note e' anche dichiarato che non sono
previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti
edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Questo ufficio, sulla base delle
dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da
parte delle prefetture e degli enti proprietari delle strade e verificato
che le gare si sono gia' svolte nel 2001 o in anni precedenti e sono
proposte dagli stessi organizzatori delle precedenti edizioni e che e'
stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 come aggiornato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1 febbraio 2001), rilascia il nulla-osta per le gare comprese
negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente
provvedimento, che sono stati cosi' suddivisi:
elenco n. 1 (Auto) di cui:
a) gare di velocita' auto;
b) gare di velocita' auto storiche;
c) gare di
regolarita' auto (rallies);
d) gare di regolarita' auto storiche (rallies);
elenco n. 2 (Moto) di cui:
a) gare di velocita' moto.
b) gare di
regolarita' moto d'epoca.
Resta inteso che il detto nulla-osta non
vincola gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per
qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione
negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
Nei
casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessita', cambiare
il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrera'
comunque il parere delle competenti Federazioni sportive nazionali e
dovra' essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del
nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della
gara e' tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare
fuori programma.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Nuovo
codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare
l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del
percorso quando dovuto.
L'autorizzazione per le gare di velocita' e'
subordinata altresi' all'accertamento della sussistenza delle misure
previste per l'incolumita' del pubblico e dei piloti, giusta il disposto
della circolare 2 luglio 1962 n. 68 del Ministero dell'interno.
Per la
tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e
fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni
agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad
impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione
- ad operare perche' non siano recate offese all'estetica delle strade ed
all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e
perche' in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante
gara.
Roma, 15 maggio 2002
Allegato B
GARE DI NUOVA ISTITUZIONE
Con
note in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I. (Commissione
sportiva automobilistica italiana), e con note in data 21 dicembre 2001 e
25 gennaio 2002 la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), hanno
trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale il programma delle
gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere
nell'anno 2002, di cui agli elenchi allegati, che sono stati cosi'
suddivisi: elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocita' auto;
b) gare di
velocita' auto storiche;
c) gare di regolarita' auto (rallies);
d) gare
di regolarita' auto storiche (rallies);
elenco 4 (Moto) di cui:
a) gare
di velocita' moto;
b) gare di regolarita' moto d'epoca.
Si rappresenta
che questo ufficio potra' rilasciare il nulla-osta solo dopo aver
esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento
utile a garanzia della sicurezza e fluidita' del traffico e della
conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la
singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.
A tal
fine e' necessario che, come previsto nella circolare di pari data, la
documentazione inerente la gara venga trasmessa a questo ispettorato, per
poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data
prevista per la manifestazione unitamente all'attestazione del versamento
dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come
previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 5 gennaio 2001, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 26
del 1 febbraio 2001).
Resta inteso che il nulla-osta di questa
amministrazione e' provvedimento autonomo rispetto al collaudo del
percorso di gara.
Roma, 15 maggio 2002