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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 6;
Visti
gli articoli 98, 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni; Visti gli articoli 254, 256, 257, 258, 260 e 261 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 21 maggio 2001;
Acquisiti i pareri resi dalla IX commissione della Camera
dei deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Autorizzazione alla
circolazione di prova
1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui
agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche,
sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di
vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati
alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche
costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di
tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attivita' di trasferimento
su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e
per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonche' gli istituti universitari e
gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche
costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e
di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca
motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e
agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali
sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di
riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
2. L'autorizzazione
alla circolazione di prova e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e ha validita' annuale.
3. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' per il rilascio, la
revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione e' utilizzabile
per la circolazione di un solo veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello
stesso. Sul veicolo e' presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un
suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di
collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purche' tale
rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di
delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si
trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.". - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario: "Art. 20. -
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un
disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome,
indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del
comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Nelle
materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di
delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda
a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere
delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su
richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate
le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si
conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenenti, anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei
termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme
dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d)
riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre
in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi
di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di
cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione
della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione
delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis)
soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita'
e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater)
adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli
atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei
procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale,
qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle
procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi
normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente
articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I
servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle
norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione
nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione
della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi
regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del
sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni
degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento
del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio
nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di
proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le
norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni
economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie
adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti
nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari; d) procedure per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da
parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni
autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui
al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle
norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato
anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di
legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme
di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione
della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma
4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici
delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni
di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente
articolo. - Si trascrive il testo del punto 6) dell'allegato A della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):
"6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli
autoveicoli. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e
102.". - Per i riferimenti agli articoli 98, 100 e 101 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) si veda nelle
note all'art. 4. Si trascrive il testo dell'art. 102: "Art. 102
(Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa). - 1. In caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art.
100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore,
farne denuncia agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne
rilasciano ricevuta. 2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della
denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che
queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione
generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate dall'art. 93. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 e' consentita la
circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura
dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni
contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello,
nonche' i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della
targa originaria. 4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono
essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu'
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93. 5. Nei
casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1,
l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al
comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo. 6.
L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o
della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti
di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver
provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta. 7. Chiunque circola con targa non chiaramente e
integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.". - Per i riferimenti agli articoli
254, 256, 258 e 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada) si veda nelle note all'art. 4. Si trascrive il testo degli articoli 257
e 261: "Art. 257 (Art. 100 cod. str.). Criteri per la formazione dei dati
delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi. - 1. I criteri per la
formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'art. 100, comma 9, del
codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo. 2. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 246, il Ministro dei trasporti puo', in caso
di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri
alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.".
"Art. 261 (Articoli 100 e 101 cod. str. - Modelli di targhe). 1. I modelli
delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 2. (Comma soppresso dall'art.
156, decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).".
Note all'art. 1: - Si trascrive il testo degli articoli 93, 110 e 114 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Art. 93 (Formalita' necessarie
per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di
una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della
M.C.T.C. 2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le
generalita' dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del
venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art.
91. 3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non sussistono il
titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle
disposizioni di legge. 4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione,
il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i
rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino.
L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma
5, da' immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico registro
automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di
circolazione, e' previsto il certificato di proprieta', rilasciato dallo stesso
ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni
dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna e'
data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. i tempi e le modalita' di tale comunicazione sono definiti nel
regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia
ricevuta. 6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, e'
rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale
documento e' rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le
condizioni di cui all'art. 104, comma 8. 7. Chiunque circola con un veicolo per
il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o
l'usufruttuario o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con patto
di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. 8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad
una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella
carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta. 9.
Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del
certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. La carta di circolazione e' ritirata da chi
accerta la violazione; e' inviata all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse. 10. Le norme suddette non si applicano
ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli
enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si
applicano le disposizioni dell'art. 138. 11. I veicoli destinati esclusivamente
all'impiego dei servizi di Polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta
del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di Polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
l'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente a servizio di Polizia
stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli. 12.
Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal
presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico registro
automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili.
La determinazione delle modalita' di interscambio dei dati, riguardanti il
veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino
e' disciplinata dal regolamento.". "Art. 110 (Immatricolazione, carta
di circolazione e certificato di idoneita' tecnica alla circolazione delle
macchine agricole). - 1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette
all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece
indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con
le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato
di idoneita' tecnica alla circo-lazione. 2. La carta di circolazione ovvero il
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio;
il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole
indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b),
punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore
a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di
colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di
impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine
agricole, nonche' a nome di enti e consorzi pubblici. 3. Il trasferimento di
proprieta' delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonche' il
trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono
essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione
ed alla carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di
circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del
trasferimento di proprieta' consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio
dovra' acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilita' e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalita' indicate
nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili. 4. L'annotazione del trasferimento
di proprieta' e' condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei
requisiti richiesti al comma 2. 5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneita'
tecnica, nonche' le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4. 6.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non e' stata
rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneita' tecnica
alla circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. 7. Chiunque circola su strada con una macchina
agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione
ovvero nel certificato di idoneita' tecnica, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta. 8. Chiunque omette di comunicare il
trasferimento di proprieta', di sede o di residenza ed abitazione nel termine
stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.". "Art.
114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici). - 1. Le macchine
operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le
norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i
dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106. 2. Le macchine
operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di
circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. 3. Le
macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresi' alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine
operatrici che per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle
previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici
eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8. 4.
Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di
una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate
devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. 5. Le modalita'
per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonche' per quelli riguardanti le
modificazioni nella titolarita' del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche
della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti. 6. Le modalita' per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite
dal regolamento. 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e'
soggetto, alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,
previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.". - Si
trascrive il testo dell'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495: "Art. 236 (Art. 78 cod. str.) - (Modifica delle
caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della
carta di circolazione). - 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o
funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed
individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la
sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato,
presso l'ufficio (provinciale) della Direzione generale della M.C.T.C.
competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.
Quando quest'ultima e' effettuata da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei
lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione,
l'ufficio (provinciale) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per
la visita e prova e' quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta
che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione
dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni,
ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi,
con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge. 2. Ogni
modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero
di assi; e) gli interessi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche
se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o
i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il
collegamento del motore alla struttura del veicolo, e' subordinata al rilascio,
da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo
diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non
avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la
possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito
da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la
possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere
eseguita una visita e prova presso l'ufficio (provinciale) della Direzione
generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei
lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima
che venga eseguita la modifica richiesta. 3. L'aggiornamento dei dati
interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione
definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con
esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un
duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati
conseguentemente alla modifica approvata. 4. La Direzione generale della
M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche
conto della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e delle
possibilita' operative degli uffici stessi, nonche' delle particolari
collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.".
Art. 2
Targhe di prova
1. Il veicolo che circola su
strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito
dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a
veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di
caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima.
Per gli autotreni o autoarticolati, la targa e' applicata posteriormente al
veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare, senza oneri
per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti
esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i
requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione
delle targhe di prova. E' consentito un unico esemplare della targa per ogni
autorizzazione.
3. La targa e' composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla
lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa
e' bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" e' nero. I
caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante
imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in
lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di
pellicola retroriflettente autoadesiva.
4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli
previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello e' depositato
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della
maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti agli articoli 100 e 101 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, si veda nelle note all'art. 4. - La legge 8 agosto 1991, n. 264,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195, reca:
"Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.".
Art. 3
Smarrimento, sottrazione,
deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e
della targa
1. In caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa
denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono
formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della
relativa targa.
2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio
di una nuova autorizzazione.
3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa
distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione
e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.
4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei
limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo
provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in
possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla
sua distruzione.
Art. 4
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
b) l'articolo 254, l'articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q
e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del
paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le lettere b), d), i) ed l), del paragrafo
1, punto 1.3, dell'appendice XIII al titolo III, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
parole:
", di prova" sono soppresse.
3. All'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
le parole "le disposizioni dei commi 5, 6 e 10" sono sostituite dalle
seguenti "le disposizioni dei commi 5 e 10".
4. L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' abrogato per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5,
del presente regolamento.
5. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse.
6. All'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495:
a) nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse;
b) al comma 1, alinea, le parole ", di prova" sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), le parole "targhe prova degli autoveicoli e loro
rimorchi;" sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e), le parole "targhe prova dei ciclomotori e dei
motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici" sono
soppresse.
7. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495:
a) al comma 1, lettera a), le parole "e delle targhe prova per le
stesse" sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera b) e' soppressa.
8. All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole ", in
prova" sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 novembre
2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti
il 18 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 135
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle
note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 98 e 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della
strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
supplemento ordinario, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 98 (Circolazione di prova). - 1. (Comma abrogato dal decreto qui
pubblicato). 2.(Comma abrogato dal decreto qui pubblicato). 3. Chiunque adibisce
un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta. La stessa sanzione si applica se il veicolo
circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un
suo dipendente munito di apposita delega. 4. Se le violazioni di cui al comma 3
superano il numero di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
somma da lire duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.". "Art. 100 (Targhe di immatricolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli autoveicoli devono
essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una
targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti
di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 4. I rimorchi e i
carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della
motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.6. (Comma abrogato dal regolamento che qui si
pubblica). 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. 8. Nel regolamento
e' stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di
quelle ripetitrici, devono portare. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe
di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. 10. Sugli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o
sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 11.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di
targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. 13. Chiunque
viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentottomilacento a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi. 14. Chiunque falsifica, manomette o
altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai
commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi,
salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285: "Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle
targhe). - 1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore
o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con
proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze,
stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione
e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita'
previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente
i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori
pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della
M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio. 2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli. 3.
Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere
restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che
l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal
rilascio del documento stesso. 4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi
di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su
apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di
Polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. 5. Chiunque
abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentotrentacinquemilanovanta
a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. 6. La violazione di
cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca
delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
- Si riporta il testo dell'art. 256 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 256 (Art. 100 cod. str.) - (Definizione delle targhe di
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento). - 1. Agli effetti del
presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione: a) quelle
posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'art. 100, comma 1, del
codice; b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del
codice; c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del
codice; d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art.
113, comma 1, del codice; e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui
all'art. 113, comma 3, del codice; f) quelle posteriori delle macchine
operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice; g) quelle
posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del
codice. 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di
immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di
cui all'art. 100, comma 4, del codice; b) quelle contenenti i dati di
immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti
posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni
previste dall'art. 113, comma 2, del codice; c) quelle contenenti i dati di
immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite
posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4,
del codice. 3. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato). 4. Si definiscono
targhe di riconoscimento: a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e
gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice; b)
quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi
di cui all'art. 134, comma 1, del codice; c) i contrassegni di identificazione,
di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del
codice. 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti
nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della
provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.". - Si
riporta il testo del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal
regolamento che qui si pubblica: "1. I criteri per la formazione dei dati
sono: a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a, III.4/b,
III.4/c): riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo
blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo
della Unione europea e nella parte inferiore e' impressa in bianco la lettera I,
due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre
caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona rettangolare a destra, a
fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la
scritta "Rimorchio", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale
della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici; c) targa dei motoveicoli
(fig. III.4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su
fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle
simbolo della Unione europea e nella parte inferiore e' impressa in bianco la
lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre
caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a
fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine,
due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre
caratteri numerici ed un carattere alfabetico; e) targa delle macchine
operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere
alfabetico e tre caratteri numerici; f) targa dei rimorchi agricoli (fig.
III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri
numerici ed un carattere alfabetico; g) targa delle macchine operatrici trainate
(fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due
caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un
carattere alfabetico e tre caratteri numerici; h) targa ripetitrice per rimorchi
e carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri
alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri alfanumerici; i) targa
ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig.
III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera
"R" e cinque caratteri alfanumerici; l) (abrogato dal regolamento che
qui si pubblica); m) (abrogato dal regolamento che qui si pubblica); n)
(abrogato dal regolamento che qui si pubblica); o) (abrogato dal regolamento che
qui si pubblica); p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig.
III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello
Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due
caratteri alfabetici; q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s):
riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta
"Rimorchio", il rettangolo destinato a contenere il talloncino di
scadenza, la scritta "EE", il marchio ufficiale della Repubblica
italiana e cinque caratteri numerici; r) targa ripetitrice per rimorchi e
carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta,
nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", cinque
caratteri alfanumerici; s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta,
nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica
italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il
talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.".
- Si riporta il testo del paragrafo 1, punto 1.3 dell'appendice XIII al titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica: "1.3. Colori. Il fondo
retroriflettente deve essere: bianco per: a) le targhe di immatricolazione
posteriori ed anteriori degli autoveicoli; b) (abrogata dal regolamento che qui
si pubblica); c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli; d) (abrogata dal
regolamento che qui si pubblica); e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
f) le targhe per veicoli escursionisti esteri; giallo per: g) le targhe di
immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate; h) le targhe di
immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate; i) (abrogata
dal regolamento che qui si pubblica); l) (abrogata dal regolamento che qui si
pubblica); m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati. Le
prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute
al punto 4.1.". - Si riporta il testo degli articoli 258 e 260 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificati dal
regolamento che qui si pubblica: "Art. 258 (Art. 100 cod. str.)
Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
- 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di
riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente
piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo
restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli
immatricolati anteriormente al 1 gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione
dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: a) targhe di immatricolazione
anteriori degli autoveicoli: 360 x 110 mm, collocate sul lato anteriore dei
veicoli (fig. III.4/a); b) targhe di immatricolazione posteriori degli
autoveicoli: 1) formato A: 520 x 110 mm, collocate sul lato posteriore dei
veicoli (fig. III.4/b); 2) formato B: 297 x 214 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente agli
autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa
formato A) - (fig. III.4/c); c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da
autoveicoli: 1) formato A: 486 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei
veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336 x 202 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai
veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa
formato A) - (fig. III.4/m); d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli
autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe
EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 x 109 mm,
collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/d, III.4/h, III.4/i,
III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u); e) targhe di immatricolazione delle
macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe
ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici
semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165 x 165 mm, collocate sul lato
posteriore dei veicoli (figure III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q,
III.4/r, III.4/v); e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm x
177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).".
"Art. 260 (Art. 100 cod. str.) - (Caratteristiche costruttive,
dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti
di idoneita' per la loro accettazione). - 1. Il fondo delle targhe e' giallo per
le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate,
delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe
ripetitrici; e' bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste
all'estremita' delle targhe per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri ed il
marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad
eccezione dei casi di seguito indicati: a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM.
AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri
alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici; b)
(soppressa dal regolamento che qui si pubblica); c) colore azzurro: lettere EE
di tutte le targhe previste dall'art. 134, comma 1, del codice; c-bis) colore
nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista. 2. Tutti i
caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono
realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 mm, che puo' essere ridotta
fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato il marchio ufficiale della
Repubblica italiana, per l'ellisse su cui e' stampata la sigla dello Stato
italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a
contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri
nonche' per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui
all'appendice XII, comma 3, al presente titolo. 3. Nelle targhe degli
autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona
rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm e' destinata a contenere un
talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso,
con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di
separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validita' della carta
di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra e' destinata a
contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte
integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del
veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta,
reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da
applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di
residenza dell'intestatario della carta di circolazione. 4. Le dimensioni delle
targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure
allegate al presente regolamento. 5. Il sistema di targatura stabilito dal
presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma 7, del
codice, a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle
targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli
autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e
trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, gia' immatricolati,
possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella
anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli
autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in
vigore dal 1 ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla
alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1
gennaio 1999, secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e della
navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui
all'art. 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Le
caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per l'accettazione delle targhe
devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui
all'appendice XIII al presente titolo.". - Si riporta il testo del
paragrafo 0, punto 0.2 dell'appendice XIII al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal
regolamento che qui si pubblica: "0.2. Campo di applicazione. Il presente
disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di
riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola
retroriflettente applicata su supporto di alluminio."
Allegato
(previsto dall'art. 2, comma 4)
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Vedere allegato di pag. 6 <----
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