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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 dicembre 2001
Recepimento della modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 3 marzo 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del
Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di
controlli su strada di merci pericolose, ai fini del recepimento della
direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio
2001 che modifica la direttiva 95/50/CE, del recepimento della rettifica
alla direttiva 95/50/CE e della rettifica al decreto ministeriale stesso.
(Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 9/1/2002)
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti
a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare, di concerto con il Ministro dell'interno, in materia di
sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al
diritto comunitario;
Visti gli articoli 11 e 12 del nuovo codice della strada concernenti
rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei
servizi di polizia stradale;
Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4
settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva
94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3
marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997,
di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995,
concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su
strada di merci pericolose;
Vista la direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 maggio 2001 che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio
sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti
su strada di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee legge n. 168 del 23 giugno 2001;
Vista la rettifica alla direttiva 95/50/CE del Consiglio del 1995
sull'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di
merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee legge n. 87 dell'8 aprile 2000;
Riconosciuta la necessita' di recepire nell'ordinamento nazionale la
direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
rettifica alla direttiva 95/50/CE;
Riconosciuta la necessita' di rettificare il testo del comma 1, dell'art.
1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo
1997 al fine di renderlo conforme all'analogo testo della direttiva
95/50/CE attuata con il decreto ministeriale stesso;
Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini della Spazio Economico Europeo).
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'art. 1
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo
1997 e' sostituito dal seguente:
"1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti
stradali di merci pericolose effettuati per mezzo dei veicoli che
circolano nel territorio nazionale o che vi entrano provenienti da uno
Stato membro dell'Unione europea o da un Paese non aderente all'Unione
europea.".
Art. 2.
1. Il punto 10
dell'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 3 marzo 1997, e' cosi' rettificato: "10. Assistente alla
guida".
Art. 3.
1. L'allegato I al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 e'
modificato come segue:
a) al punto 13, il testo "Massa lorda per unita' di trasporto"
e' sostituito con il seguente: "Quantitativo totale per unita' di
trasporto";
b) al punto 15, il testo "batteria di recipienti" e' sostituito
con il seguente: "veicolo-batteria";
c) al punto 32, il testo "Cassa di attrezzi per le riparazioni di
emergenza" e' sostituito con il seguente: "Una lampada manuale
per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo";
d) al punto 34, il testo "Due fari di color arancione" e'
sostituito con il seguente: "Due segnali di pericolo autoportanti";
e) al punto 36, il testo "Equipaggiamento di protezione del
conducente" e' sostituito con il seguente:
"Un idoneo giubbetto o indumento segnaletico per ciascun membro
dell'equipaggio del veicolo".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro dell'interno Scajola
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