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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del
nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della
Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le
direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso
codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci
pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Vista le legge 12 agosto
1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale
e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre
1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento ordinario
n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione
della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della
direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28
settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva
1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso
tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose
su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 6 giugno 2001, con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e' stato
abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4
settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Vista la direttiva
2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 30 del 1 febbraio 2001,
che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Adotta
il
seguente decreto:
Recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione
del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico
la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose
su strada.
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
Art.
1.
1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre
1999, sono cosi' modificati:
a) l'allegato A e' sostituito dal seguente:
"Allegato A: disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a
decorrere dal lo luglio 2001, fermo restando che l'espressione
"parte contraente e' sostituita da "Stato membro ".
b)
l'allegato B e' sostituito dal seguente:
"Allegato B: disposizioni
dell'allegato B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1 luglio
2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente e'
sostituita da "Stato membro ".
2. Le disposizioni degli
allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci
pericolose (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2001, in vigore
dal 1 luglio 2001, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito Internet
www.unece.org/trans/danger/danger.htm
3. La traduzione in lingua italiana
del testo consolidato dalla versione 2001 delle disposizioni degli
allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci
pericolose su strada, di cui al comma 1, sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.
Art. 2.
1. L'applicazione delle disposizioni degli
allegati A e B, di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1 luglio 2001,
con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, tranne che per le
merci pericolose della classe 7, relativa alle materie radioattive, per
le quali il periodo transitorio termina il 31 dicembre 2001.
Il presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Lunardi
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992
che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della
strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei
trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su
strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Vista
le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4
settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento
ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di
attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno
1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua
al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione
della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda
volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale e' stata attuata la direttiva
2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la
direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e'
stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, di
recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la
terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 giugno 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del
10 agosto 2002, recante la traduzione in lingua italiana del testo
consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B
dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su
strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su
strada;
Vista la direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 90
dell'8 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico
la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Adotta
il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico
Europeo)
Art. 1
1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo
aggiornati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 21 dicembre 2001, sono cosi' modificati:
a) l'allegato A e'
sostituito dal seguente:
«Allegato A: Disposizioni dell'allegato A
dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su
strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando
che l'espressione "parte contraente" e' sostituita da
"Stato membro"»;
b) l'allegato B e' sostituito dal seguente:
«Allegato B: Disposizioni dell'allegato B dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione
"parte contraente" e' sostituita da "Stato membro"».
2. Le disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose (ADR), nel testo consolidato
dalla versione 2003, in vigore dal 1°gennaio 2003, di cui al comma 1,
sono consultabili sul sito Internet
www.unece.org/trans/danger/danger.htm.
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione
2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma
1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la
traduzione del testo stesso.
4. L'allegato C al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 e' modificato conformemente
all'allegato al presente decreto.
Art. 2
1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati A
e B, di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2003 con un
periodo transitorio fino al 30 giugno 2003.
Art. 3
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte
integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003 Ufficio di controllo
atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 3, foglio n. 171
Allegato
Modifiche all'allegato C del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001
1. Al punto 2.,
le parole «e' il marginale 10599 dell'allegato B» sono sostituite con
le parole «e' il capitolo 1.9 dell'allegato A».
2. Al punto 3, le
parole «e' il marginale 2211 dell'allegato A» sono sostituite con le
parole «e' costituita dalle definizioni di "bombola",
"tubo", "fusto a pressione", "contenitore
criogenico" e "incastellatura di bombole" di cui alla
sezione 1.2.1 dell'allegato A».
3. Al punto 4, le parole «sono i
marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B» sono sostituite con le
parole «sono quelle del capitolo 1.5 dell'allegato A» e la parola «rispettivamente»
e' soppressa.
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