|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo
codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire,
secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti
a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5
aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del
30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a
tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 1994, come rettificato dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione del 15 aprile 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20
aprile 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CE
relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7
dicembre 2000, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al tachimetro per i
veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva
92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre
ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001;
Visto
il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre
1994, di attuazione della direttiva 93/29/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993 relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei
veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1994;
Vista la direttiva
2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 300 del 29 novembre 2000,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio
relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a
motore a due o tre ruote;
Adotta
il seguente decreto:
Recepimento della
direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al
progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa
all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a
due o tre ruote (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).
Art. 1.
1. Gli allegati I e II al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre
1994, di attuazione della direttiva 93/29/CEE, sono modificati
conformemente all'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1
gennaio 2002 non e' consentito: a) rifiutare l'omologazione CE di un tipo
di veicolo a motore a due o tre ruote, oppure, b) vietare
l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli
a motore a due o tre ruote. Per motivi riguardanti l'identificazione di
comandi, spie e indicatori, se le prescrizioni del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato
dal presente decreto, sono rispettate.
2. A decorrere dal 1 luglio 2002, non e' consentito rilasciare
l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre
ruote per motivi riguardanti l'identificazione di comandi, spie e
indicatori se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente
decreto, non sono rispettate.
Art. 3.
1. L'allegato al presente
decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2001
Il Ministro: Lunardi
Allegato
Gli allegati I e II al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre
1994, di attuazione della direttiva 93/29/CEE, sono modificati come
segue:
I. L'allegato I e' modificato come segue: 1) il punto 2.1.1 e'
sostituito dal seguente:
"2.1.1 I simboli devono risaltare nettamente sullo sfondo". 2)
il punto 2.1.5 e' modificato come segue: il titolo della figura 3 e'
completato dal testo seguente:
"Nota: Se le spie degli indicatori di direzione a destra e a
sinistra sono separate, anche le due frecce possono essere utilizzate
separatamente"; la figura 12 e' sostituita dalla seguente:
"Figura 12 - Luce posteriore per nebbia (3) - Colore della spia:
giallo";
---->
Vedere immagine a pag. 48 della G.U. <----
il titolo della figura 13
e' sostituito dal seguente: "Figura 13 - Comando di accensione o di
arresto del motore in posizione "fuori servizio "; il titolo
della figura 14 e' sostituito dal seguente:
"Figura 14 - Comando di accensione o di arresto del motore in
posizione in "servizio "; la figura 15 e' sostituita dalla
seguente:
"Figura 15 - Interruttore di illuminazione - Colore della spia:
verde";
---->
Vedere immagine a pag. 48 della G.U. <----
il titolo della figura 16
e' sostituito dal seguente:
"Figura 16 - Luci di posizione (laterali) (se il comando non e'
separato, puo' essere identificato con il simbolo della figura 15) -
Colore della spia: verde";
la figura 17 e' soppressa; le figure 18 e 19 sono rinumerate
rispettivamente 17 e 18;
la nota (1) e' sostituita dalla seguente: "(1) Le superfici interne
al riquadro possono essere di colore uniforme".
II. L'allegato II e' modificato come segue: l'appendice 1 e' sostituita
dalla seguente:
"Appendice 1 - Scheda informativa concernente l'identificazione dei
comandi, spie e indicatori di un tipo di veicolo a motore a due o tre
ruote (da unire alla domanda di omologazione qualora questa sia
presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo).
Numero d'ordine (attribuito dal richiedente). La domanda di omologazione
concernente l'identificazione di comandi, spie e indicatori di un tipo di
veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle
informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, parte A,
ai punti: 0.1; 0.2; da 0.4 a 0.6; 9.2.1".
|