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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229
del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della
Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le
direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso
codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione,
nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5
aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del
30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a
tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 1994, come rettificato dal decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione del 15 aprile 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20
aprile 2000, di recepimento della rettifica della direttiva 92/61/CE
relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7
dicembre 2000, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al tachimetro per i
veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva
92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre
ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3
novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/31/CEE del Consiglio del
14 giugno 1993 relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5
dicembre 1994;
Vista la direttiva 2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 300 del
29 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE
del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote;
Adotta
il seguente decreto:
Recepimento della
direttiva 2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al
progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai
cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. Testo rilevante ai fini
dello spazio economico-europeo
Art. 1.
1. L'allegato al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre
1994, di attuazione della direttiva 93/31/CEE, e' modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere
dal 1 gennaio 2002 non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due
ruote, oppure,
b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione
dei veicoli a motore a due ruote, per motivi riguardanti il cavalletto,
se quest'ultimo e' conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994 come modificato dal
presente decreto.
2. A decorrere dal 1 luglio 20 00, non e' consentito rilasciare
l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due ruote per
motivi riguardanti il cavalletto se le prescrizioni del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come
modificato dal presente decreto, non sono rispettate.
Art. 3.
1. L'allegato al presente
decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2001
Il Ministro: Lunardi
Allegato
L'allegato al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di
attuazione della direttiva 93/31/CEE, e' modificato come segue: Il punto
6.2.2 e' sostituito dal seguente: "6.2.2 Si conferisce alla
piattaforma di stazionamento l'inclinazione trasversale (IT) minima e
quindi, separatamente, l'inclinazione longitudinale (IL) minima in base
alla seguente tabella:
================================================================
Inclinazione | Cavalletto laterale | Cavalletto centrale
| ------------------------|---------------------
| Ciclomotore | Motociclo |Ciclomotore|Motociclo
----------------|-------------|-----------|-----------|---------
IT (a destra | | | |
e a sinistra) | 5% | 6% | 6% | 8%
IL a valle | 5% | 6% | 6% | 8%
IL a monte | 6% | 8% | 12% | 14%
Cfr. figure Ia, Ib e 2 in appresso".
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