|
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della
Strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
Vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in
data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne
costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle comunita' Europee, n. L319 del 21 dicembre 1994, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del
2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della citata direttiva
94/55/CE;
Vista la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in data 10 ottobre 2000, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L279, in data 1 novembre 2000,
che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto l'articolo 229 del citato nuovo Codice della Strada, che
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie
disciplinate dallo stesso Codice;
Riconosciuta la necessita' di recepire e trasporre la citata
direttiva 2000/61/CE nella normativa nazionale;
Ritenuto necessario attuare le prescrizioni comunitarie in materia
di sicurezza del trasporto diminuendo il limite massimo di utilizzo
dei grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e
dei fusti in metallo di capacita' superiore a 50 litri;
Adotta
il seguente decreto:
Attuazione della direttiva 2000/61/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada.
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose
su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri
dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci
pericolose effettuato da veicoli di proprieta' o sotto la
responsabilita' delle Forze armate.
2. Fatta salva la normativa comunitaria, e' consentito stabilire
requisiti per quanto concerne:
a) il trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose
effettuato nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal
presente decreto;
b) le norme di circolazione specifiche applicabili al trasporto
nazionale ed internazionale di merci pericolose;
c) la garanzia della qualita' delle imprese, quando esse
effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato C.
L'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative ai
requisiti di cui alla presente lettera non puo' essere esteso.
Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove misure analoghe
siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
"A.D.R.": l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre
1957, con le relative modifiche;
"veicolo": ogni veicolo a motore, completo o incompleto,
destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote
ed una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h, cosi' come
i suoi rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia,
dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;
"merci pericolose": le materie ed i prodotti il cui trasporto su
strada e' vietato, oppure autorizzato solo a determinate condizioni
dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e
dell'allegato C al presente decreto;
"trasporto": qualsiasi operazione di trasporto su strada
effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade ad uso
pubblico situate nel territorio nazionale, comprese le attivita' di
carico e scarico contemplate negli allegati A e B al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto, fatto
salvo il regime previsto dalla legislazione nazionale per quanto
riguarda la responsabilita' derivante da queste operazioni. Le
operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso
non aperto al pubblico sono escluse dalla presente definizione;
"autorita' competente": il Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.
Art. 3.
Disposizioni generali
1. Fatto salvo l'art. 6, non sono ammesse al trasporto su strada le
merci pericolose il cui trasporto e' vietato dagli allegati A e B al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre
1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente
decreto.
2. Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, il
trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato A
e' autorizzato alle condizioni fissate nei predetti allegati A e B al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre
1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente
decreto, in particolare per quanto riguarda:
a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione;
b) la costruzione, le attrezzature ed il buon funzionamento dei
veicoli che trasportano le merci in questione.
Art. 4.
Restrizioni
1. Fatte salve le altre norme comunitarie, segnatamente in materia
di accesso al mercato, e' consentito disciplinare o vietare,
unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il
trasporto, quali, segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di
tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul
territorio nazionale.
2. Le eventuali disposizioni, emanate per disciplinare l'attivita'
dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul territorio
nazionale autorizzate dalla disposizione speciale di cui al punto 2
dell'allegato C, devono riguardare unicamente gli aspetti locali,
devono essere applicabili al trasporto nazionale ed internazionale e
non devono creare alcuna discriminazione.
3. E' consentito applicare disposizioni piu' rigorose riguardo al
trasporto effettuato con veicoli immatricolati o messi in
circolazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per i
requisiti relativi alla costruzione.
4. Qualora si ritenga che le disposizioni applicabili in materia di
sicurezza si siano rivelate insufficienti in caso di incidente, per
limitare i pericoli inerenti al trasporto e qualora sia urgente
intervenire, si adottano le procedure prescritte all'art. 5, comma 4,
della direttiva 94/55/CE.
5. Restano in vigore le disposizioni nazionali applicabili al
31 dicembre 1996, concernenti:
il trasporto di materie della classe 1.1;
il trasporto di gas tossici instabili e/o infiammabili della
classe 2;
il trasporto di materie contenenti diossina o furano;
il trasporto in cisterne o contenitori-cisterna, di oltre 3000
litri di capacita', di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1,
6.1 o 8 che non figurino sotto una lettera b) o c) di tali classi.
Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente:
il divieto di effettuare i suddetti trasporti su strada allorche'
gli stessi possono essere invece effettuati per ferrovia o per via
navigabile;
l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali;
qualsiasi altra disposizione relativa all'imballaggio di materie
contenenti diossina o furano.
Art. 5.
Esenzioni
1. Le merci pericolose, classificate, imballate ed etichettate
conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto
marittimo oppure aereo, sono ammesse al trasporto su strada sul
territorio nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica
un tratto di trasporto marittimo o aereo.
2. Le disposizioni contenute negli allegati A e B al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successive modificazioni in merito all'uso di lingue straniere nella
marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle
operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale;
tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere puo' essere
autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue
diverse da quelle contemplate negli allegati A e B stessi.
3. Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli
costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non siano conformi alle
disposizioni del presente decreto, ma che siano stati costruiti
secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al
31 dicembre 1996, sempreche' i veicoli in questione siano mantenuti
in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.
Le cisterne ed i veicoli costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1997
che non sono conformi all'allegato B al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive
modificazioni, ma la cui fabbricazione rispetti le disposizioni della
presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione,
possono tuttavia essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a
data da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo
9 della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1
della direttiva 2000/61/CE.
4. (( Restano in vigore le disposizioni della legislazione
nazionale vigenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione,
impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e
incastellature di bombole di nuova costruzione ai sensi della
disposizione speciale di cui al punto 3. dell'allegato C e delle
cisterne di recente costruzione che differiscono dalle disposizioni
fissate negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, fino
a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di
costruzione e di impiego di cisterne, fusti a pressione e
incastellature di bombole aventi la stessa efficacia vincolante
delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 30
giugno 2003.
I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne
fabbricate anteriormente al 1 luglio 2003 e gli altri contenitori
fabbricati anteriormente al 1 luglio 2001 e mantenuti in uno stato
conforme ai requisiti di sicurezza prescritti possono continuare ad
essere utilizzati anche dopo tale data alle stesse condizioni. ))
[ Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale
in vigore al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e
condizioni di trasporto di recipienti di recente costruzione ai sensi
della disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato C e di
cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A
e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre 1996 e successive modificazioni, fino a quando in detti
allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e di
impiego di cisterne e contenitori aventi lo stesso valore vincolante
delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il
30 giugno 2001.
I contenitori e le cisterne costruiti anteriormente al 1 luglio
2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza
pertinenti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale
data, alle stesse condizioni. ]
Tali date devono essere prorogate per contenitori e cisterne per i
quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i
quali non sono stati aggiunti negli allegati A e B al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successive modificazioni sufficienti riferimenti alle norme europee
pertinenti.
I contenitori e le cisterne di cui al secondo periodo del presente
comma e la data ultima alla quale il presente decreto e' loro
applicabile sono determinati secondo la procedura di cui all'art. 9
della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1
della direttiva 2000/61/CE.
5. E' consentito utilizzare per il trasporto sul territorio
nazionale imballaggi costruiti anteriormente al lo gennaio 1997 e non
certificati secondo quanto disposto dall'accordo ADR, purche'
l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di
superare le prove in base ai requisiti imposti dalla normativa
nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purche' tali imballaggi siano
mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza
necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli ed ispezioni); tale
concessione e' esclusivamente limitata a grandi imballaggi metallici
per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e fusti di metallo che superano i
50 litri di capacita', per un periodo massimo di 15 anni a partire
dalla data di fabbricazione, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001;
6. Previa notifica alla Commissione CE, entro il 31 dicembre 2002 o
entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle
versioni modificate degli allegati A e B al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive
modificazioni, e' consentito, in deroga, applicare disposizioni meno
vincolanti di quelle fissate in detti allegati per il trasporto sul
territorio nazionale di piccoli quantitativi di talune merci
pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente
radioattive.
Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro
due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni
modificate degli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, e'
consentito, in deroga, applicare disposizioni diverse da quelle
fissate dai predetti allegati, per i trasporti a carattere locale sui
territorio nazionale.
7. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, e'
possibile concedere deroghe agli allegati A e B al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successive modificazioni, al fine di poter procedere, nel territorio
nazionale, alle verifiche e prove necessarie, nella prospettiva di
modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle
all'evoluzione della tecnica e dell'industria.
Gli accordi in deroga convenuti con le autorita' competenti degli
Stati membri dell'Unione europea in base alle disposizioni speciali
di cui al punto 4 dell'allegato C, devono concretarsi in accordi
multilaterali.
Le deroghe di cui ai precedenti paragrafi si applicano senza
discriminazione in base alla nazionalita' o al luogo ove ha sede lo
speditore, il trasportatore o il destinatario; esse hanno durata
massima quinquennale e non sono rinnovabili.
8. E' consentito autorizzare sul territorio nazionale operazioni di
trasporto ad hoc di merci pericolose che siano vietati dagli allegati
A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre 1996 e successive modificazioni o avvengano in condizioni
diverse da quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad
hoc corrispondano ad operazioni di trasporto chiaramente definite e
limitate nel tempo.
9. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 7, secondo
paragrafo, e' consentito continuare ad applicare gli accordi in
vigore conclusi con altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi
dell'accordo ADR, non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminare
in base alla nazionalita' o al luogo in cui ha sede lo speditore,
ovvero il trasportatore, ovvero il destinatario. Ogni ulteriore
deroga autorizzata ai sensi delle disposizioni speciali di cui al
paragrafo 4 dell'allegato C deve soddisfare i requisiti del comma 7.
Art. 6.
Trasporti internazionali con veicoli immatricolati o messi in
circolazione nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea
1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative
all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure messi in
circolazione nei paesi non facenti parte della Unione europea sono
autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci
pericolose all'interno della Unione europea medesima, purche' tali
trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR.
Art. 7.
Disposizioni finali ed abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi
del comma 1, art. 1, del presente decreto, le operazioni di trasporto
come definite all'art. 2 del medesimo decreto, devono svolgersi
obbligatoriamente nel rispetto delle modalita' di cui agli allegati A
e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al
presente decreto.
2. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al
presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4
settembre 1996, "Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del
2 dicembre 1996, ad eccezione degli allegati A e B;
b) Il decreto dirigenziale del Direttore generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 16 dicembre
1998. "Proroga della validita' di norme nazionali per recipienti in
pressione e cisterne per merci pericolose, nonche' per
equipaggiamenti vari e speciali dei veicoli stradali per trasporto di
merci pericolose", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del
24 dicembre 1998.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2001
p. Il Ministro: Angelini
Allegato C
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE
AD ALCUNI ARTICOLI DEL PRESENTE DECRETO
1. I trasporti nazionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), sono i seguenti:
i) di materie ed oggetti esplosivi della classe 1, qualora il
quantitativo di materia esplosiva contenuta superi per unita' di
trasporto:
1000 kg per la divisione 1.1, o
3000 kg per la divisione 1.2, o
5000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5; ii) in cisterne o in contenitori aventi una capacita' totale di
oltre 3000 litri delle seguenti materie:
materie della classe 2: gas classificati nei gruppi di
rischio seguenti: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC;
materie delle classi 3, a.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 e 8 che
non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi, oppure che vi
figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o piu' cifre
significative (escluso lo zero); iii) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive):,
colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M).
2. La disposizione particolare applicabile all'articolo 4, comma
2, (( e' il capitolo 1.9 dell'allegato A )) [ e' il marginale 10599 dell'allegato B
] al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive
modificazioni.
3. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, comma
4, (( e' costituita dalle definizioni di "bombola",
"tubo", "fusto a pressione", "contenitore
criogenico" e "incastellatura di bombole" di cui alla
sezione 1.2.1 dell'allegato A )) [ e' il marginale 2211 dell'allegato A
] al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive
modificazioni.
4. Le disposizioni particolari applicabili all'articolo 5, commi
7 e 9, (( sono quelle del capitolo 1.5 dell'allegato A )) [
sono i marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B ]
al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successive modificazioni, [ rispettivamente ].
N.B.:
Le modifiche introdotte dal D.M. 29/1/2003 e dal D.M. 20/6/2003, più sotto
riportati,
sono in grassetto corsivo tra parentesi tonde (( ... )).
I testi precedenti sono, invece, riportati in corsivo tra parentesi
quadre [ ... ].
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del
nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite,
le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo
stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su
strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel
supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2
dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della
direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico
la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della
direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda
volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001, con il quale estata attuata la direttiva 2000/61/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed
e' stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della
Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
Vista la decisione 2002/886/CE della Commissione del 7 novembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 308 del 9 novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla
quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le
cisterne per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi
alla direttiva 94/55/CE del Consiglio;
Adotta il seguente
decreto
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
Art. 1
1. Il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e' modificato
come segue:
a) all'art. 5, comma 4, il primo ed il secondo periodo sono
sostituiti, rispettivamente, dai due seguenti periodi:
"Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale
vigenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e
condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di
bombole di nuova costruzione ai sensi della disposizione speciale di
cui al punto 3. dell'allegato C e delle cisterne di recente
costruzione che differiscono dalle disposizioni fissate negli
allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, fino a
quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di
costruzione e di impiego di cisterne, fusti a pressione e
incastellature di bombole aventi la stessa efficacia vincolante
delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 30
giugno 2003.
I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne
fabbricate anteriormente al 1 luglio 2003 e gli altri contenitori
fabbricati anteriormente al 1 luglio 2001 e mantenuti in uno stato
conforme ai requisiti di sicurezza prescritti possono continuare ad
essere utilizzati anche dopo tale data alle stesse condizioni."
Art. 2
1. Il presente
decreto si applica dal 1 luglio 2001. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2003
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Lunardi
Registrato alla Corte
dei conti il 6 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto di
territorio Registro n. 1, foglio 147.
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992
che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della
strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei
trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su
strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Vista
le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4
settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento
ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di
attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno
1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua
al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione
della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda
volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale e' stata attuata la direttiva
2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la
direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e'
stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, di
recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la
terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al
trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 giugno 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del
10 agosto 2002, recante la traduzione in lingua italiana del testo
consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B
dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su
strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su
strada;
Vista la direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 90
dell'8 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico
la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Adotta
il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico
Europeo)
Art. 1
1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo
aggiornati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 21 dicembre 2001, sono cosi' modificati:
a) l'allegato A e'
sostituito dal seguente: «Allegato A: Disposizioni dell'allegato A
dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su
strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando
che l'espressione "parte contraente" e' sostituita da
"Stato membro"»;
b) l'allegato B e' sostituito dal seguente:
«Allegato B: Disposizioni dell'allegato B dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione
"parte contraente" e' sostituita da "Stato membro"».
2. Le disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose (ADR), nel testo consolidato
dalla versione 2003, in vigore dal 1°gennaio 2003, di cui al comma 1,
sono consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione
2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma
1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la
traduzione del testo stesso.
4. L'allegato C al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 e' modificato conformemente
all'allegato al presente decreto.
Art. 2
1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati A
e B, di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2003 con un
periodo transitorio fino al 30 giugno 2003.
Art. 3
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte
integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003 Ufficio di controllo
atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 3, foglio n. 171
Allegato
Modifiche all'allegato C del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001
1. Al punto 2.,
le parole «e' il marginale 10599 dell'allegato B» sono sostituite con
le parole «e' il capitolo 1.9 dell'allegato A».
2. Al punto 3, le
parole «e' il marginale 2211 dell'allegato A» sono sostituite con le
parole «e' costituita dalle definizioni di "bombola",
"tubo", "fusto a pressione", "contenitore
criogenico" e "incastellatura di bombole" di cui alla
sezione 1.2.1 dell'allegato A».
3. Al punto 4, le parole «sono i
marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B» sono sostituite con le
parole «sono quelle del capitolo 1.5 dell'allegato A» e la parola «rispettivamente»
e' soppressa.
|