|
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 dei 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visti gli articoli 79 e 80 del nuovo codice della strada, recanti norme
concernenti l'efficienza nella circolazione e le revisioni dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla
revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva
96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE della
Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L
203 del 10 agosto 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli
commerciali circolanti nella Comunità;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto è diretto
a garantire un maggiore rispetto da parte dei veicoli commerciali circolanti di
determinate condizioni tecniche previste dal decreto ministeriale 6 agosto 1998,
n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, di
attuazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 96/96/CE, come modificato
dal decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE, al fine di
migliorare la sicurezza stradale ed ambientale.
2. Il presente decreto definisce talune condizioni di realizzazione dei
controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali circolanti nel territorio
nazionale in armonia con le disposizioni stabilite dalla direttiva 2000/30/CE
per gli stessi controlli tecnici su strada sui veicoli commerciali circolanti
nel territorio delle Comunità europee.
3. Fatta salva la normativa comunitaria, il presente decreto lascia del tutto
impregiudicato il diritto dell'autorità competente, di cui all'art. 2, lettera
d), di effettuare i controlli in esso non contemplati, nonché di controllare
altri aspetti del trasporto stradale, in particolare quelli inerenti ai veicoli
commerciali, e non pregiudica, inoltre, che la suddetta autorità, nel quadro
delle ispezioni che esulano dal campo di applicazione del presente decreto,
possa controllare i punti enumerati nell'allegato I, che fa parte integrante del
presente decreto, in luoghi diversi dalle strade pubbliche.
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto,
si intende per:
a) "veicolo commerciale" i veicoli a motore ed i loro rimorchi
appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 definite nell'allegato 1 al decreto
ministeriale 6 agosto 1998 di attuazione della direttiva 96/96/CE;
b) "controllo tecnico su strada" il controllo di natura tecnica, non
annunciato dalla autorità competente e quindi imprevisto, di un veicolo
commerciale che circola nel territorio nazionale, effettuato sulla strada
pubblica dall'autorità competente o sotto la sorveglianza di quest'ultima;
c) "controllo tecnico" il controllo, della conformità del veicolo
alla normativa tecnica, quale previsto nell'allegato II al decreto ministeriale
6 agosto 1998 come modificato dall'allegato I al decreto ministeriale 7 agosto
2000;
d) "autorità competente" il Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione della
motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.
Art. 3
1. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 1, sono effettuati controlli su strada dei
veicoli commerciali contemplati dal presente decreto, tenendo conto delle
prescrizioni del decreto ministeriale 6 agosto 1998 come modificato dal decreto
ministeriale 7 agosto 2000.
2. I controlli tecnici su strada sono effettuati senza discriminazioni fondate
sulla nazionalità del conducente o sullo Stato in cui è immatricolato o
immesso in circolazione il veicolo commerciale e tenuto conto della necessità
di ridurre al minimo i costi ed i ritardi causati ai conducenti ed alle imprese.
Art. 4
1. Il controllo tecnico su strada
comporta uno, due o l'insieme dei seguenti elementi:
a) un esame visivo delle condizioni di manutenzione del veicolo commerciale
fermo;
b) un controllo della relazione di controllo tecnico su strada, di cui all'art.
5, compilato di recente ovvero un controllo dei documenti attestante la
conformità alla normativa tecnica applicabile ai veicoli ed in particolare, per
i veicoli immatricolati o immessi in circolazione in uno Stato membro, del
documento attestante che il veicolo commerciale è stato sottoposto al controllo
tecnico obbligatorio a norma della direttiva 96/96/CE, come modificata dalla
direttiva 1999/52/CE;
c) un'ispezione, intesa a rilevare difetti di manutenzione, effettuata su uno o
più, ovvero sulla totalità, dei punti di controllo enumerati nell'elenco che
figura nell'allegato I, punto 10, al presente decreto.
2. L'ispezione degli impianti di frenatura e delle emissioni di gas di scarico
è effettuata secondo le modalità previste nell'allegato II, che fa parte
integrante del presente decreto.
3. Prima di procedere ad un'ispezione sui punti enumerati nell'elenco che figura
nell'allegato I, punto 10, del presente decreto, si tiene conto dell'ultimo
certificato di controllo tecnico o di una relazione di controllo tecnico su
strada compilata di recente eventualmente presentati dal conducente. Può,
inoltre, essere preso in considerazione qualsiasi altro certificato attestante
l'effettuazione di controlli inerenti la sicurezza del veicolo, rilasciato da un
organismo autorizzato, eventualmente presentato dal conducente. Qualora i
certificati o la relazione suddetti forniscano la prova che nel corso degli
ultimi tre mesi è già stata effettuata un'ispezione su uno dei punti enumerati
nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, al presente decreto, tale
punto non è soggetto ad un ulteriore controllo, a meno che questo sia
giustificato in particolare da una presenza di difetti o da una non conformità
manifesta.
Art. 5
1. La relazione sul controllo
tecnico su strada concernente l'ispezione di cui all'art. 4, comma 4, lettera
c), è compilata dalla autorità competente. Il modello di tale relazione è
riportato nell'allegato I al presente decreto e contiene, al punto 10, un elenco
dei punti controllati. L'autorità competente contrassegna le caselle
corrispondenti. La relazione deve essere consegnata al conducente del veicolo
commerciale.
2. Se l'autorità competente ritiene che l'entità dei difetti di manutenzione
del veicolo commerciale possa comportare rischi di sicurezza tali da
giustificare, in particolare per quanto riguarda la frenatura, un esame più
approfondito, il veicolo commerciale può essere sottoposto ad un controllo più
rigoroso presso un centro dell'autorità medesima, situato in prossimità. L'uso
del veicolo commerciale può essere sospeso fino a quando non sono stati rimossi
i difetti pericolosi individuati, qualora risulti evidente che tale veicolo
rappresenta un rischio considerevole per i suoi occupanti o per gli altri utenti
della rete stradale, in occasione del controllo tecnico su strada di cui
all'art. 4, comma 1, oppure in occasione del controllo più rigoroso di cui al
primo capoverso del presente comma.
Art. 6
1. Ogni due anni l'autorità
competente, comunica alla Commissione europea, anteriormente al 31 marzo, i dati
raccolti in relazione ai due anni precedenti per quanto riguarda il numero dei
veicoli commerciali controllati, classificati per categoria a norma
dell'allegato I, punto 6, al presente decreto, e per Paese di immatricolazione,
nonché i punti controllati ed i difetti riscontrati, in base all'allegato I,
punto 10, al presente decreto. La prima trasmissione dei dati riguarderà il
periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Art. 7
1. I difetti gravi riscontrati
sui veicoli commerciali di proprietà di soggetti non residenti nel territorio
nazionale, in particolare quelli che hanno dato luogo alla sospensione dell'uso
dei veicoli medesimi, devono essere denunciati alle autorità competenti dello
Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione,
secondo il modello di relazione di controllo di cui all'allegato I al presente
decreto, fatta salva la perseguibilità in base alla normativa applicabile nella
Repubblica italiana.
Fatto salvo quanto previsto nel secondo capoverso del comma
2 dell'art. 5, l'autorità competente, nel caso in cui sia stato riscontrato un
difetto grave in un veicolo commerciale di proprietà di un soggetto non
residente nel territorio nazionale, può richiedere alle autorità competenti
dello Stato membro in cui è immatricolato o immesso in circolazione il veicolo,
di adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei trasgressori e del
veicolo, e di essere informata sull'eventuale adozione dei provvedimenti stessi.
2. L'autorità competente, su richiesta dell'autorità competente dello Stato
membro che ha riscontrato, nel corso dei controlli tecnici su strada, dei
difetti gravi in veicoli commerciali immatricolati o immessi in circolazione
nella Repubblica italiana, di proprietà di soggetti residenti nel territorio
nazionale, informa l'autorità medesima dei provvedimenti eventualmente adottati
nei confronti dei trasgressori e dei veicoli.
Art. 8
1. L'autorità competente, in
caso di mancato rispetto dei requisiti tecnici controllati ai sensi del presente
decreto, attiva le procedure di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
Allegato I
pag.
58, pag.
59
Allegato II
pag.
60, pag.
61
N.B.: Gli allegati I e II del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 19 marzo 2001 sono modificati conformemente
all'allegato al decreto 20 giugno 2003, più sotto riportato.
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992
che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visti gli art. 79 e 80 del nuovo codice
della strada, recanti norme concernenti l'efficienza nella circolazione e
le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408,
recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e
loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre
1998, che attua la direttiva 96/96/CE concernente il controllo tecnico
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come da ultimo modificato dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, di
recepimento della direttiva 2001/11/CE:
Visto il decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001, di recepimento della direttiva
2000/30/CE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli
commerciali circolanti nella Comunita';
Vista la direttiva 2003/26/CE
della Commissione del 3 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 90 dell'8 aprile 2003 che adegua al processo
tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativamente ai limitatori di velocita' ed alle emissioni di gas di
scarico dei veicoli commerciali;
Adotta
il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico
Europeo)
Art. 1
1. Gli allegati I e II del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 19 marzo 2001 sono modificati conformemente
all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato
alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
Ufficio di controllo atti sui
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3,
foglio n. 172
Allegato
---->
Vedere allegato alle pagg. 25 - 26 - 27 <----
|