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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare: l'art. 2, comma 8, che definisce
cogenerazione la produzione combinata di energia elettrica e calore che
garantisce un risparmio di energia rispetto alle produzioni separate; l'art.
3, comma 3, che istituisce nell'ambito della regolazione del settore
elettrico l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica
prodotta, oltre che da fonti energetiche rinnovabili, mediante
cogenerazione; l'art. 11, commi 2 e 4, che riconosce all'energia elettrica
da cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al medesimo art. 11, comma
1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 19
marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce le
condizioni per il riconoscimento della produzione di energia elettrica e
calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8 del decreto legislativo 79/1999
(di seguito: delibera 42/2002) Vista la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante «Attuazione
della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una
domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica
alla direttiva 92/42/CEE» (di seguito: decreto legislativo 20/2007), ed in
particolare: l'art. 3 che, avvalendosi della facolta' riconosciuta agli
Stati membri di utilizzare metodi alternativi nella definizione della
Cogenerazione ad Alto Rendimento (di seguito anche: CAR), stabilisce che
fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella rispondente alle
condizioni e ai criteri definiti all'art. 2, comma 8, del decreto
legislativo 79/99, definiti con la predetta delibera 42/02 e successive
modifiche ed integrazioni; l'art. 4 che riconosce al produttore che lo
richiede il diritto al rilascio della garanzia di origine di elettricita' da
CAR designando il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A quale soggetto
incaricato di rilasciarla; l'art. 6, comma 1 secondo periodo, che riconosce
alla CAR l'accesso al sistema dei certificati bianchi, ovvero ai benefici
derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni
legislative in materia di incremento dell'efficienza energetica degli usi
finali di energia, nel settore dell'energia elettrica e del gas; l'art. 6,
comma 2, che riconosce l'accesso ai benefici di cui al comma 1 anche alla
cogenerazione abbinata al teleriscaldamento; l'art. 14, come modificato
dall'art. 38, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n.99, che riconosce i
diritti acquisiti dai soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di
realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto
2004, n.239 come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115, recante «Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e
i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (di seguito:
decreto legislativo 115/2008), e successive modificazioni ed in particolare
l'art. 7, concernente i certificati bianchi, e gli articoli 2, comma 1,
lettera t) e 10, istitutivi della disciplina dei sistemi efficienti di
utenza per impianti di produzione di energia elettrica, con potenza non
superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto
cogenerativo ad alto rendimento;
Visto la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» (di
seguito: legge 99/2009) ed in particolare: l'art. 30 comma 11 che: prevede
che il regime di sostegno previsto per la CAR di cui al secondo periodo del
comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 20/07 sia riconosciuto per un
periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata
in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonche'
limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti; indica che il regime di
sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio dell'energia primaria,
anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione,
assicurando che il regime di sostegno sia in linea con quello adottato dai
principali Stati membri dell'Unione Europea, al fine di perseguire
l'obiettivo dell'armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza;
prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, siano
stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei benefici
economici per la CAR di cui al medesimo comma, garantendo la non
cumulabilita' delle forme incentivanti; l'art. 33 che definisce le «reti
interne di utenza»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (di seguito: decreto
legislativo 28/2011), ed in particolare l'art. 29, comma 4, secondo cui gli
impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007,
riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di
entrata in esercizio dell'impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai
certificati verdi ne' agli incentivi definiti in attuazione dell'art. 30,
comma 11, della legge 99/2009, ad un incentivo pari al 30% di quello
definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, purche', in ciascuno
degli anni, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme
applicabili alla data di entrata in esercizio;
Visti i decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
concernenti la nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e la nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza
energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 79/1999;
Visto il decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che revisiona ed aggiorna i predetti decreti del 20 luglio 2004;
Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che modifica ed integra gli allegati del decreto legislativo 20/2007;
Tenuto conto del contributo della cogenerazione ad alto rendimento al
conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia, posti dal
Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica predisposto in attuazione della
direttiva 2006/32/CE;
Ritenuto opportuno definire un regime di sostegno, attraverso il sistema dei
citati certificati bianchi, che dia prevedibilita' al valore dell'incentivo,
in modo da sostenere gli investimenti necessari per sviluppare il potenziale
della cogenerazione ad alto rendimento;
Ritenuto necessario attribuire gli incentivi sulla base dell'effettivo
rendimento degli impianti qualificati come cogenerativi ai sensi delle
disposizioni vigenti al momento della loro entrata in esercizio, ovvero
sulla base di risparmi di energia primaria, derivanti dalla produzione di
energia termica ed energia elettrica, utilizzando coefficienti correttivi
per tener conto delle diverse dimensioni d'impianto e dell'eventuale
utilizzo dell'energia attraverso reti di teleriscaldamento;
Ritenuto opportuno, nel definire gli specifici incentivi previsti dalla
legge 99/2009, tenere conto degli altri strumenti di sostegno previsti dalla
normativa a favore della cogenerazione, garantendo la non cumulabilita' di
alcuni di essi al fine di evitare distorsioni di concorrenza sul mercato
interno, nonche' del valore economico sul mercato nazionale dell'energia
prodotta, in modo da mantenere il livello del sostegno in linea con quanto
riconosciuto alla CAR nei principali Stati Membri dell'Unione Europea
Decreta:
Art. 1
Oggetto ed ambito di
applicazione
1. Le disposizioni di cui al
presente decreto definiscono il regime di sostegno, previsto dall'art. 30,
comma 11 della legge 99/09, per la cogenerazione ad alto rendimento e si
applicano:
a) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unita' di
cogenerazione ovvero come rifacimento di unita' esistenti secondo le
condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal 7 marzo 2007, data
di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007;
b) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999
e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative ai sensi delle
norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell'unita' medesima,
secondo le modalita' ed i criteri e nei limiti indicati all'art. 29, comma
4, del decreto legislativo 28/2011
Art. 2
Definizioni
1.Ai fini del presente
decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 20/2007,
ed inoltre le seguenti:
a) unita' di cogenerazione o sezione di cogenerazione: parte di un impianto
di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona
indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso;
b) rifacimento: intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore
del decreto legislativo 20/2007 su una unita' di produzione cogenerativa o
non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni, che comporti la totale
ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei
componenti principali, come definiti qui di seguito. Per gli impianti con
turbine a gas, sono componenti principali: la turbina stessa, lo scambiatore
di calore a recupero, l'alternatore. Per gli impianti con turbine a vapore o
a fluido organico, sono componenti principali: la turbina stessa, il
generatore di vapore, l'alternatore. Per gli impianti in ciclo combinato
gas-vapore, sono componenti principali: la turbina a gas, la turbina a
vapore, il generatore di vapore a recupero, uno dei due alternatori
asserviti alla turbina a gas ed alla turbina a vapore. Per gli impianti con
motori a combustione interna o esterna, sono componenti principali: il
motore stesso, lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi,
l'alternatore. L'intervento di rifacimento di unita' di cogenerazione
abbinata alla rete di teleriscaldamento, ove riferito alla configurazione
che comprenda anche la rete di teleriscaldamento, in aggiunta alle
condizioni sopra elencate, deve prevedere interventi di potenziamento della
rete stessa che comportino una capacita' di trasporto aggiuntiva, espressa
in termini di TEP/anno, non inferiore al trenta per cento della capacita' di
trasporto nominale antecedente l'intervento di rifacimento. Si considera
"rifacimento" l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore
del decreto legislativo 20/2007 su una unita' di produzione in esercizio da
almeno dodici anni, che comporti l'istallazione di una nuova turbina a
vapore e di un nuovo alternatore all'interno di un sito dove sia gia'
presente un impianto di produzione di energia elettrica non cogenerativo,
quando tali nuove unita', affiancate alle preesistenti, siano finalizzate
alla produzione di energia in regime di CAR; non si considera rifacimento
l'intervento in cui l'installazione delle nuove unita' interessi solo una
sezione della turbina esistente;
c) nuova unita' di cogenerazione: unita' di cogenerazione entrata in
esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata in vigore
del decreto legislativo 20/2007;
d) data di entrata in esercizio di una unita' di cogenerazione: data in cui
e' stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema
elettrico nazionale dell'unita', come risulta dalla denuncia dell'UTF di
attivazione di officina elettrica;
e) operatore: soggetto giuridico che detiene la proprieta' o che ha la
disponibilita' dell'unita' di cogenerazione;
f) rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che distribuisce energia
termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, dall'unita'
di cogenerazione verso una pluralita' di edifici o siti, per il
riscaldamento o il raffreddamento di spazi, che rientra nella proprieta' o
nella disponibilita' dell'operatore o di societa' controllata ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di separazione proprietaria, amministrativa
e contabile per le imprese del settore dell'energia elettrica e del gas.
Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a. la rete deve
svilupparsi su terreni pubblici ovvero su piu' terreni privati, in ogni caso
non esclusivamente riconducibili all'operatore cosi' come definito dalla
lettera e); b. l'allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi
dotati di appositi strumenti di misura che consentano la contabilizzazione e
la periodica fatturazione agli utenti del servizio ai sensi del decreto
ministeriale 24 ottobre 2000 n. 370 e successive modifiche ed integrazioni;
c. la cessione dell'energia termica deve riguardare utenti del servizio
diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore e deve essere
regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni
tecniche ed economiche di fornitura
Art. 3
Condizioni per l'accesso al
regime di sostegno
1. Le unita' di cogenerazione
entrate in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono considerate CAR,
ai fini dell'accesso ai benefici economici di cui al presente decreto, se
rispondono ai criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ed annessi allegati (che si riportano per
correntezza in allegato al presente decreto, con pari numerazione).
2. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il
31 dicembre 2010, qualora non rientrino nella definizione di CAR secondo i
criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 citato al comma 1, sono
considerate cogenerative, ai fini dell'accesso ai benefici economici di cui
al presente decreto, se rispondono alle condizioni e ai criteri indicati
dalla delibera 42/2002 e successive modifiche ed integrazioni, fermo
restando che i benefici economici sono riconosciuti secondo le modalita' del
presente decreto.
3. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e
prima del 7 marzo 2007, riconosciute cogenerative ai sensi delle norme
applicabili alla data di entrata in esercizio, accedono ai benefici
economici di cui al presente decreto nei limiti e alle condizioni indicati
all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011, fermo restando che i
benefici economici sono riconosciuti secondo le modalita' del presente
decreto
Art. 4
Regime di sostegno
1. Le unita' di
cogenerazione, come definite all'art. 1 del presente decreto, hanno diritto,
per ciascun anno solare in cui soddisfano i requisiti di CAR, al rilascio di
certificati bianchi, in numero commisurato al risparmio di energia primaria
realizzato nell'anno in questione, se positivo, calcolato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. I certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle
verifiche di cui all'art. 7 e fermo restando quanto disposto dal comma 3,
per un periodo di:
a) dieci anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a) diverse da quelle comprese alla lettera b) del presente
comma, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata
in esercizio dell'unita' di cogenerazione;
b) quindici anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a) abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l'intervento
comprenda anche la rete, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla data di entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione; c) cinque
anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), nel limite del 30% di quanto riconosciuto alle unita' di cui
alle lettere precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Nell'ambito del periodo di diritto al riconoscimento dei certificati
bianchi di cui al comma 2 sono inclusi, senza alcun recupero o diritto a
proroghe, gli anni in cui l'unita' di cogenerazione non rispetta le
condizioni di cui all'art. 3, ferma restando la validita' del titolo
autorizzativo a suo tempo rilasciato per la realizzazione e l'esercizio
della medesima unita'.
4. La decorrenza indicata dal comma 2 puo' essere prorogata, su motivata
richiesta del produttore, fino al terzo anno solare successivo alla data di
entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione, pena la decadenza del
diritto all'accesso agli incentivi di cui al presente decreto
Art. 5
Periodo di rendicontazione
1. Il periodo di
rendicontazione, ai fini del calcolo per il riconoscimento dei benefici
economici oggetto del presente decreto, e' pari ad un anno solare, a
decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ferme restando le
decorrenze di cui all'art. 4, comma 2.
2. Qualora, per specifiche esigenze del processo di valle legato alla
stagionalita' dell'utenza calore, l'unita' di produzione di energia possa
marciare in assetto cogenerativo per un periodo inferiore all'annualita' e'
fatto obbligo agli operatori di dotare l'unita' stessa di idonea
strumentazione che permetta di contabilizzare le ore di esercizio, il calore
utile e l'energia elettrica prodotta durante la marcia in assetto
cogenerativo. In carenza di tale strumentazione sara' preso a riferimento il
periodo di rendicontazione su base annuale secondo quanto indicato al comma
1. Per specifiche esigenze del processo di valle si intende l'indisponibilita'
dell'utenza calore su base stagionale determinata dalle condizioni
climatiche o dal ciclo operativo delle lavorazioni
Art. 6
Cumulabilita' degli
incentivi
1. Gli incentivi di cui al
presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi
di sostegno comunque denominati, fatto salvo quanto previsto ai successivi
commi.
2. Il diritto agli incentivi di cui al presente decreto e' cumulabile, nel
rispetto delle relative modalita' applicative:
a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) con altri incentivi pubblici in conto capitale non eccedenti il 40 per
cento del costo dell'investimento nel caso di impianti di potenza elettrica
fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento nel caso di impianti di potenza
elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento nel caso di impianti
di potenza superiore a 1 MW;
c) con l'accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti
in macchinari e apparecchiature. Resta ferma l'applicazione dei regimi
previsti per i sistemi efficienti di utenza di cui agli articoli 2 e 10 del
decreto legislativo 115/2008, per le reti interne di utenza di cui all'art.
33 della legge 99/2009, per lo scambio sul posto di cui alla delibera AEEG
74/08 e per l'esenzione dall'obbligo di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 79/99, nei limiti delle rispettive modalita' applicative.
3. Gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai sensi dei
decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e successive
modifiche ed integrazioni, possono accedere ai benefici di cui al presente
decreto previa rinuncia al godimento del diritto dell'intero quantitativo
dei certificati bianchi ottenuti a valere sulle medesime unita' di
cogenerazione. In tale caso il calcolo e la valorizzazione del risparmio
ottenuto sono contabilizzati secondo i criteri del presente decreto,
effettuando il relativo conguaglio in caso di differenza tra i due benefici.
4. Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento realizzati in
attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239, che
hanno avuto accesso ai certificati verdi ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo 20/2007, non possono accedere ai benefici di cui al presente
decreto
Art. 7
Valutazione preliminare
dell'unita' di cogenerazione non in esercizio
1. Gli operatori che
intendono accedere al regime di sostegno per unita' di cogenerazione che non
sono ancora in esercizio inviano al GSE, in copia al Ministero dello
sviluppo economico, la documentazione tecnica ed amministrativa riguardante
l'unita' di cogenerazione per un esame preliminare, volto ad accertare se la
configurazione di impianto e la strumentazione di corredo permettano di
individuare le grandezze che concorrono a qualificare l'unita' di
cogenerazione come CAR. La documentazione tecnica e' redatta secondo la
modulistica che sara' resa disponibile, sul sito internet del GSE, previa
approvazione del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 settembre
2011.
2. Il GSE si esprime entro 120 giorni solari dal ricevimento della
documentazione presentata ai sensi del comma 1, circa la sufficienza della
documentazione stessa, individuando eventuali carenze ed indicando le
eventuali modifiche da apportare. Se l'operatore non intende apportare le
modifiche indicate dal GSE, questi adotta, in fase di riconoscimento,
ipotesi conservative a vantaggio dell'Amministrazione.
3. La documentazione tecnica ed amministrativa di cui al comma 1, completa
delle eventuali modifiche indicate dal GSE ed accettate dall'operatore,
costituisce il quadro di riferimento per l'unita' di cogenerazione ed esime
l'operatore dalla presentazione di ulteriore documentazione nella fase di
riconoscimento di cui all'art. 8, fatti salvi i dati di esercizio consuntivi
dell'anno precedente e l'obbligo di trasmissione al GSE e al Ministero dello
sviluppo economico di variazioni che possano incidere in modo significativo
sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione
Art. 8
Procedure per il
riconoscimento di CAR e per l'accesso al regime di sostegno
1. Per l'accesso al regime di
sostegno, gli operatori trasmettono al GSE la domanda di riconoscimento di
CAR utilizzando la modulistica resa disponibile dal GSE, di cui al comma 2.
La prima domanda di riconoscimento e' completa di copia della denuncia di
officina elettrica, del verbale di verifica redatto dall'UTF e della
comunicazione della data di entrata in esercizio; per gli impianti di cui
all'art. 3, comma 2, la domanda esprime anche l'eventuale richiesta, da
parte dell'operatore, di riconoscimento ai sensi della delibera 42/02 dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche ed integrazioni, che
rimane valida per tutto il periodo di diritto ai certificati bianchi.
2. La modulistica per l'invio dei dati, previa approvazione del Ministero
dello Sviluppo Economico, e' resa disponibile sul sito internet del GSE
entro il 30 settembre 2011, liberamente utilizzabile da parte di chiunque e
in formato modificabile, unitamente alle istruzioni operative per la
compilazione e all'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per
l'invio.7
3. Per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, gli
operatori sono tenuti a verificare che i dati eventualmente gia' inviati al
GSE corrispondano a quanto richiesto ai sensi del presente decreto ed a
trasmettere allo stesso GSE una dichiarazione confermativa ovvero la
documentazione integrativa necessaria, convalidate da perizia giurata
sottoscritta da un tecnico abilitato.
4. Le domande di cui al comma 1 e le dichiarazioni o la documentazione di
cui al comma 3 sono inviate al GSE entro il 30 novembre 2011, per gli
esercizi degli anni precedenti il 2011, ed entro il 31 marzo di ogni anno
per gli esercizi degli anni successivi.
5. Entro 120 giorni solari dalla ricezione delle domande di cui al comma 4,
il GSE, verificato che la documentazione di cui al comma 1 sia completa e
correttamente compilata e che i dati forniti siano congrui, si pronuncia
accogliendo oppure respingendo la richiesta di riconoscimento.
L'accoglimento o il respingimento sono motivati con i valori degli indici
energetici calcolati dal GSE in conformita' dei criteri stabiliti nel
decreto 4 agosto 2011 per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, o dei
criteri vigenti all'epoca dell'entrata in esercizio, limitatamente
all'accesso agli incentivi, per gli impianti di cui all'art. 3 commi 2 e 3.
Per il primo anno di attuazione del presente decreto, il termine di cui al
presente comma e' fissato in 180 giorni.
6. La domanda di cui al comma 4 e' respinta per le unita' di cogenerazione
non dotate di strumentazione idonea a definire le grandezze fisiche
necessarie, ai sensi dell'art. 4, per il calcolo dei benefici. In tal caso,
l'operatore, qualora voglia usufruire del regime di sostegno, e' tenuto a
dotare l'unita' di cogenerazione della strumentazione necessaria entro e non
oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
l'eventuale riconoscimento dei benefici decorre dalla data di avvenuta
dotazione, ferma restando la durata temporale di cui all'art. 4, comma 2.
Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5.3 dell'allegato II al decreto 4
agosto 2011 per le sole sezioni di micro cogenerazione.
7. In caso di non completezza o di non verosimiglianza della documentazione,
il GSE invita l'operatore a produrre, entro sessanta giorni, documentazione
integrativa. Trascorsa invano tale data, la richiesta di riconoscimento si
intende respinta senza-bisogno di alcuna comunicazione ulteriore. L'invito a
produrre documentazione integrativa sospende i termini temporali di cui al
comma 5. Tali termini riprendono a decorrere quando il GSE riceve la
documentazione integrativa richiesta. 8. Se la richiesta di riconoscimento
come CAR e' accolta, il GSE rilascia all'operatore un numero di certificati
bianchi calcolato in base all'art. 4, comma 1
Art. 9
Certificati bianchi
1. I certificati bianchi
riconosciuti ai sensi dell'art. 4 sono ascrivibili alla II tipologia cosi'
come definita dalle regole di funzionamento di cui agli articoli 10, comma
3, dei decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, e successive
modifiche ed integrazioni. I suddetti certificati bianchi possono essere
utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da parte dei
soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in materia di risparmio
energetico di cui ai citati decreti 20 luglio 2004, oppure essere oggetto di
scambio e contrattazione tra gli operatori che li detengono e i soggetti
obbligati stessi.
2. In alternativa all'utilizzo indicato al comma 1, l'operatore puo'
chiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto. In tali
casi, il GSE ritira i certificati bianchi al prezzo, stabilito in attuazione
dell'art. 6, comma 1 del decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, vigente per gli stessi al momento dell'entrata in
esercizio dell'unita' di cogenerazione. Per le unita' di cogenerazione
entrate in esercizio in data antecedente a quella di entrata in vigore del
presente decreto, il prezzo di riferimento e' quello vigente alla medesima
data di entrata in vigore. Il prezzo di ritiro rimane costante per tutta la
durata del periodo di incentivazione.
3. L'autorizzazione alla emissione fattura e' rilasciata dal GSE
contestualmente al riconoscimento di CAR di cui all'art. 8, comma 5.
L'importo della fattura e' pari al prezzo complessivo di ritiro, calcolato
in base a quanto stabilito al comma 2, diminuito di una quota non superiore
all'uno per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero
dello sviluppo economico, il GSE e' autorizzato a trattenere a titolo di
rimborso delle spese di istruttoria. Il GSE salda la relativa fattura entro
45 giorni solari continuativi dalla data di ricezione.
4. I certificati bianchi acquistati dal GSE ai sensi del comma 2 non possono
essere oggetto di successive contrattazioni con i soggetti obbligati,
indicati al comma 1. Nell'ambito dell'aggiornamento del decreto 21 dicembre
2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' con cui i risparmi di energia primaria connessi ai certificati
bianchi ritirati dal GSE ai sensi del comma 2 sono contabilizzati ai fini
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
Art. 10
Copertura degli oneri
1. Il GSE ha titolo a vedersi
riconosciuti dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico i costi residui
sostenuti per l'attuazione degli articoli 8 e 9. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas provvede a definire le modalita' per la compensazione del
GSE a carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli
usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica
Art. 11
Attivita' di gestione,
ispezioni e controlli
1. Il GSE, nel definire
adeguate modalita' organizzative per l'attuazione del presente decreto, si
avvale di contributi e supporti specialistici da parte di societa'
controllate, in particolare per le attivita' di istruttoria tecnica connesse
alla valutazione dei progetti e per le attivita' di verifica e controllo.
2. Il GSE, in proprio o su mandato del Ministero dello sviluppo economico,
effettua ispezioni in sede locale per accertare la conformita' dei dati
trasmessi alla reale situazione. Copia dell'esito delle ispezioni e' inviata
al medesimo Ministero e all'operatore.
3. In caso di accertate difformita' tra quanto dichiarato e la situazione
reale dell'unita' di cogenerazione, ovvero di documenti non veritieri ovvero
di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla il beneficio economico per
tutti gli anni sulle cui produzioni la difformita' ha avuto effetti, con
recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi e
trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas l'esito degli
accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2,
comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n.481.
4. Nei casi in cui le difformita' accertate ai sensi dei commi 1 e 2
derivino da carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione che non
permettano di definire con precisione le grandezze utili per la definizione
dell'incentivo economico, l'operatore e' tenuto ad intervenire apportando le
modifiche ritenute necessarie dal GSE; in tali casi, fermo restando quanto
previsto al comma 2, ogni forma di incentivazione e' sospesa, senza
possibilita' di recupero temporale, fino al completamento delle modifiche
Art. 12
Comunicazioni e
monitoraggio
1. Entro il 31 ottobre di
ogni anno il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico e, per
conoscenza, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche in formato
elettronico, un prospetto riepilogativo delle richieste di riconoscimento
come cogenerazione pervenute relativamente alla produzione effettuata
nell'anno solare precedente.
2. Per ciascuna unita' di cogenerazione, il prospetto di cui al comma 1
riporta almeno: le principali caratteristiche tecniche; i dati tecnici di
funzionamento relativi all'anno solare precedente; l'esito dell'esame
documentale svolto dal GSE.
3. Il GSE conduce a scadenza triennale un'indagine per accertare che il
regime di sostegno vigente per la cogenerazione ad alto rendimento si
mantenga in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri
dell'Unione europea, anche nei riguardi del suo valore economico, riferendo
al Ministero dello sviluppo economico sui risultati di tale accertamento.
Roma, 5 settembre 2011
Il Ministro: Romani
Allegato I
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Allegato II
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Allegato III
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Allegato IV
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Allegato V
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Allegato VI
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Allegato VII
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