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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il
decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per
l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da
petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 6 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n.
1214): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell'ambiente e territorio (Matteoli) l'8 marzo 2002.
Assegnato alla 13a commissione (Ambiente), in sede referente, l'11 marzo
2002 con pareri delle commissioni 1a, 10a, 11a, 12a, della Giunta per gli
affari delle Comunita' europee e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 12 marzo 2002.
Esaminato dalla 13a commissione, in
sede referente, il 19 e 27 marzo 2002.
Esaminato in aula il 9 aprile 2002
ed approvato il 10 aprile 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2628):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 12
aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione, delle
commissioni I, V, X, XIV e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente,
il 17 aprile 2002.
Esaminato in aula il 19, 22 aprile 2002 ed approvato
il 23 aprile 2002.
Avvertenza: Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8
marzo 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge
di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.
74.
Allegato
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vedere allegato a pag. 5 della G.U. <----
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono
riportate sul terminale tra i segni ((. . . )) A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter), e' aggiunta la
seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come
combustibile (( per uso produttivo.")) Riferimenti
normativi: Il testo dell'art. 7, comma 3, lettera c), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15
febbraio 1997, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione del presente
decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani
e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in
rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i
rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui
alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti
dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime
e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali
provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)
i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri
rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui
alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali
a) i rifiuti da
attivita' agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle
attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attivita' di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni
industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera
f-quater);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da
attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i
rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i
rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le
apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi
e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non
domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli
allegati G, H ed I.". - Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente: "Art. 8 (Esclusioni). - 1. Sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti
gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da
specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti
risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le
carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola ed in
particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali
pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da
coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d)
(Omissis);
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso;
f-bis) le terre e le rocce da scavo
destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da
bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di
accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti (3) (4);
f-ter) i materiali
vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti
stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,
provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come
prodotto (3);
f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile
per uso produttivo. 1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti
urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali
da cava".
Art. 2
1. Negli impianti di combustione con potenza
termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, e'
consentito l'uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore
al 3 per cento in massa.
(( 2. In deroga a quanto previsto
all'allegato 3, parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente
12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio e'
consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione
mirati a produrre energia elettrica o termica con finalita' non
funzionali ai processi propri della raffineria, purche' le emissioni
rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia.))
3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello
zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per
cento con il prodotto ottenuto e' consentito l'uso del coke da petrolio
con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.
4. E' in
ogni caso vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la
produzione della calce impiegata nell'industria alimentare. Riferimenti
normativi: L'allegato 3, parte B, punto B4, del decreto del Ministro
dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, e' il seguente:
"B -
Raffinerie di olii minerali. A. Campo di applicazione: 1. Le presenti
linee guida si applicano alle emissioni inquinanti provenienti dalle
raffinerie di oli minerali, sottoposte a concessione ai sensi della legge
8 febbraio 1934, n. 367.
B. Valori di emissione: 1. Per gli impianti di
combustione i dati di emissione si riferiscono ad una percentuale di
ossigeno nell'effluente gassoso (Or) del 3% per i combustibili liquidi e
gassosi, del 6% per il carbone e dell'11% per gli altri combustibili
solidi. Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso e'
superiore a quella di riferimento i valori di emissione devono essere
calcolati con la seguente formula:
21 - Or
E = ------------ x Em
21 - Om
Em = emissione misurata;
Om = percentuale di ossigeno
nell'emissione misurata;
Or = percentuale di ossigeno di riferimento.
I
valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di
vapore acqueo.
2. I valori di emissione per i composti sotto riportati
sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di
inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi
dell'intera raffineria: ossidi di zolfo 1700 mg/m3 ossidi di azoto 500
mg/m3 polveri 80 mg/m3 monossido di carbonio 250 mg/m3 sostanze organiche
volatili 300 mg/m3 idrogeno solforato 5 mg/m3 ammoniaca e composti a base
di cloro espressi come acido cloridrico 30 mg/m3
3. I volumi degli
effluenti gassosi di cui al punto precedente si riferiscono al tenore di
ossigeno per essi previsto.
4. I combustibili utilizzati non possono
contenere piu' del 3% in peso di zolfo.
5. I valori di emissione per le
sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di
polvere, riprese dall'allegato 1, paragrafo 2, sono: sostanze
appartenenti alla classe I 0,3 mg/m3 sostanze appartenenti alla classe II
3 mg/m3 sostanze appartenenti alla classe III 10 mg/m3
6. I valori di
emissione per le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafi 1.1 e 1.2.
sono quelli ivi riportati.
7. I valori di emissione per le sostanze
inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono: cloro 5
mg/m3 bromo e suoi composti indicati come acido bromidrico 5 mg/m3 fluoro
e suoi composti indicati come acido fluoridrico 5 mg/m3
8. I valori di
emissione di cui ai punti 6 e 7 si intendono applicati a ciascun punto di
emissione della raffineria.
9. Per gli impianti Claus per la produzione
di zolfo vale inoltre quanto segue: gli effluenti gassosi dell'impianto
devono essere convogliati ad un postcombustore; il valore di emissione
per l'idrogeno solforato e' 10-30 mg/m3; la conversione operativa dello
zolfo, nelle condizioni ottimali di funzionamento, non deve essere
inferiore, a seconda della capacita' produttiva, rispettivamente al:
a)
95% se la capacita' produttiva e' inferiore o uguale a 20 ton. al giorno
di zolfo;
b) 95% se la capacita' produttiva e' superiore a 20 ton. e
inferiore o uguale a 50 ton. al giorno di zolfo;
c) 97,5% se la capacita'
produttiva e' superiore a 50 ton. al giorno di zolfo.
10. Per gli
inceneritori si applica l'allegato 2, paragrafo 5.
11. Per gli ossidi di
zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri, l'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
maggio 1988, n. 203, fissa, sulla base delle tecnologie adottate, il
fattore di emissione, espresso in peso di specifico inquinante per unita'
di peso del prodotto trattato, per l'intera raffineria.".
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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