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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO Vista
la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un
Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre
1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;
Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come
modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone
l'obbligo agli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva
98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma
3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate
annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti
necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso
tenuti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'
artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data attuazione
al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001,
n. 22;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del
settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92,
che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti
petroliferi;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n.
17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali e' stata modificata la
disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a
scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;
Ritenuta la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per
il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti
in virtu' della normativa in premessa;
Decreta:
Art. 1
Determinazione dei quantitativi delle scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2009
1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi
finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere
stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per
l'anno 2010 ammontano a 12.949.833 tonnellate complessive di cui 11.445.147
tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni
effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2008 e 1.504.686 tonnellate da
detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta
fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell' energia come
disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.
2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni
e/o delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso
dell'anno 2008, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta e' pari a
831.990 tonnellate complessive cosi' suddivise: categoria I: t 394.017
tonnellate; categoria II: t 279.903 tonnellate; categoria III: t 158.070
tonnellate.
3. A seguito della detrazione di cui al comma 2, il quantitativo residuo da
ripartire tra i soggetti che nel corso dell' anno 2008 hanno immesso al
consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 10.613.157
tonnellate complessive cosi' suddivise: categoria I (benzine per
autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori
aviazione di tipo benzina): 2.128.004 tonnellate; categoria II (gasoli, oli
per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del
tipo cherosene): 7.603.203 tonnellate; categoria III (oli combustibili):
881.950 tonnellate.
4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli
incrementali da calcolare secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire
tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui
all'art. 2, sono i seguenti: categoria I: 331.569 tonnellate; categoria II:
1.036.386 tonnellate; categoria III: 136.731 tonnellate
Art. 2
Determinazione dei coefficienti di cui all' art.
2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22
1. La ripartizione dei quantitativi di cui
all'art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base di
coefficienti cosi' definiti: a) per la parte di scorta derivante dalle
immissioni al consumo: dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al
netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come
specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato
interno nel corso dell'anno 2008: categoria I: 19,18 %; categoria II: 22,45
%; categoria 111: 17,94 %; b) per la parte di scorta costituente la quota
aggiuntiva al sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22: dal rapporto tra il quantitativo di scorta fissato per
l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi,
opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali
categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo
e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2008: categoria I: 13,15%;
categoria II: 13,15%; categoria III: 13,15%. 2. La Direzione generale per la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
comunichera' la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 a ciascun
soggetto tenuto all'obbligo
Art. 3
Sostituzioni e conversioni tra i prodotti
soggetti a scorta
1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con
semilavorati le scorte di cui agli articoli 1 e 2 secondo le modalita'
previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19
settembre 2002, n. 16995, come modificato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2007, n. 17329.
2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potra'
essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che
ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,294 tonnellate di
materia prima.
3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato
dall'Agenzia internazionale dell'energia potra' essere sostituita con oli
greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con
1,2 tonnellate di materia prima. La scorta potra' altresi' essere sostituita
con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre categorie e con
prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a
condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli
greggi moltiplicando lo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso
per il coefficiente di 1,065
Art. 4
Decorrenza e validita' dell' obbligo e
dislocazione delle scorte
1. Le scorte di cui all'art. 1 devono essere
costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2009. Entro tale
data i singoli operatori devono confermare la costituzione delle scorte e
rendere nota la loro dislocazione.
2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte puo' essere disposta
soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo
le procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19
novembre 2002 n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita
nell'art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per
l'anno successivo
Art. 5 Ulteriori
disposizioni 1.
Contro il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in
cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico. Roma, 24
aprile 2009 Il Ministro
: Scajola
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