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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO Visto
l'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge
finanziaria 2008), e in particolare: il comma 20, il quale dispone, tra
l'altro, che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si
applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2010; il comma 24, lettera a), la quale
prevede che, per l'attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i
valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge
finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini
dell'applicazione del comma 345 del medesimo art. 1 sono definiti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e
347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia;
Ritenuto che, per le finalita' di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge
finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo
per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano
essere definiti con riferimento ai valori minimi obbligatori delle medesime
grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni;
Ritenuto che gli incentivi di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge
finanziaria 2008 debbano essere riconosciuti per i soli interventi che
conseguono valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica adeguatamente
piu' stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192;
Decreta: Art. 1
Valori limite di fabbisogno di energia
primaria annua per la climatizzazione invernale
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 20,
della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione
del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in
allegato 1.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l'intervento
realizzato ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge
finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori
condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui
alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme regionali,
ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai
sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
Valori di trasmittanza termica
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 20,
della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica ai fini
dell'applicazione del comma 345 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007,
sono riportati in allegato 2.
Art. 3
Metodologie di calcolo
1. Ai fini del presente decreto, le metodologie
per il calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti
l'involucro edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, sono
conformi a quanto previsto all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell'indice di
prestazione energetica conseguente all'installazione di stazioni di scambio
termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di
conversione dell'energia termica utile in energia primaria, cosi' come
dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento.
3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni dell'imposta sul reddito di cui
di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, per il calcolo
dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di
generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali
di cui all'art. 1, comma 2, il potere calorifico della biomassa viene
considerato pari a zero.
Roma, 11 marzo 2008
Il Ministro: Bersani
Allegato A (articolo 1,
comma 1)
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Vedere allegato a pag. 15 <----
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Vedere allegato a pag. 16 <----
Allegato B (articolo 2)
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Vedere allegato a pag. 17 <----
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in
particolare: il comma 20, il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni
di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle
condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2010; il comma 24, lettera a), la quale prevede che, per l'attuazione di
quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di
energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini
dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge finanziaria
2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma
345 del medesimo art. 1 sono definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e
347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni;
Visto in particolare il decreto del Ministro sviluppo economico 11 marzo
2008, recante «attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di
energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione
dei commi 344 e 345 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59,
recante attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che definisce, tra gli altri, i criteri
generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
contenimento dei consumi di energia in materia di ristrutturazione di
edifici esistenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009,
recante attuazione dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, che definisce le linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici e modifica gli allegati del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192;
Ritenuto che, per le finalita' di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge
finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo
per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano
essere adeguati ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze
introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni;
Ritenuto opportuno che gli incentivi di cui al comma 20 dell'art. 1 della
legge finanziaria 2008 siano riconosciuti per i soli interventi che
conseguono valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale e valori di trasmittanza termica, piu' stringenti
di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192;
Ritenuto che, in relazione all'emanazione ai decreti attuativi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e all'esperienza applicativa di questi
anni, sia opportuno procedere a una ricalibratura dei requisiti tecnici di
ammissibilita' agli incentivi e ad adeguamenti volti al superamento di
alcune criticita' concernenti l'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 1, commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007;
Ritenuto opportuno tener conto dell'esigenza di contribuire al contenimento
dell'immissione di polveri sottili nell'aria dovute all'utilizzo di biomasse
combustibili nel riscaldamento di edifici con involucri edilizi di cattiva
qualita' energetica, come rilevato anche nell'ambito delle azioni
individuate con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare inerenti per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Ritenuto opportuno, a tal fine, utilizzare un coefficiente correttivo
riferito alla quota parte dei combustibili correlata alle fasi di
preparazione della biomassa, sulla base di valutazioni prudenziali su
analoghi coefficienti definiti da norme regionali;
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento dei requisiti
tecnici di ammissibilita'
1. Al decreto del Ministro
dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 citato in premessa, (di seguito
denominato: decreto 11 marzo 2008), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, al termine del comma, la cifra 1 e' sostituita dalla
lettera A;
b) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E
e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e
assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili,
comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che
le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non
riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui
all'art. 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2009, n. 59;
e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazione fiscali relative alle
spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di
trasmissione all'Enea della documentazione prevista all'art. 4 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.»;
c) all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini
dell'applicazione del comma 345, dell'art. 1, della legge finanziaria 2007,
e ai sensi di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i
valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali
e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano
l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare
i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle
zone climatiche di ubicazione dell'edificio oggetto della riqualificazione
energetica.»;
d) all'art. 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del
presente decreto, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica
dell'edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli
elementi costituenti l'involucro edilizio, si utilizzano le metodologie di
calcolo di cui all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2009, n. 59. Ai medesimi fini, l'utilizzo dello schema di procedura
semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale dell'edificio di cui all'allegato G al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 e' equivalente all'analogo
schema di procedura semplificata riportato all'allegato 2 al decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009.»;
e) all'art. 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai soli fini
dell'accesso alle detrazioni di imposta di cui all'art. 1, comma 344, della
legge finanziaria 2007, nel caso in cui la riqualificazione energetica
includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente
fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3.»;
f) dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente art. 4:
«Art. 4 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni del presente
provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla loro
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nei tempi previsti dal comma 1, l'Enea adegua alle disposizioni del
presente decreto il proprio sito internet attraverso il quale i soggetti che
intendono avvalersi delle detrazioni di imposta di cui al comma 344 e 345
dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 trasmettono la documentazione
necessaria.»; g) il comma 2, dell'allegato B e' sostituito dal seguente: «2.
Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici.
Tabella 2
Valori limite della
trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio
espressa in (W/m²K)
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, 26 gennaio 2010
Il Ministro: Scajola |