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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed
esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per
l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed
in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante disciplina
delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7;
Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato
nell'anno 2003, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005, n.
17307 recante fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da
mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso (di seguito: il decreto
ministeriale 14 aprile 2005);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26
settembre 2005, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti
petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica dovuta all'uragano Katrina,
in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 (di
seguito: il decreto ministeriale 9 settembre 2005);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 5 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 21 ottobre
2005, recante proroga della riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti
petroliferi di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 9
settembre 2005 (di seguito il decreto ministeriale 5 ottobre 2005);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 16
dicembre 2005, recante mantenimento delle misure di riduzione delle scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi di cui ai decreti del Ministro delle
attivita' produttive 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005 (di seguito il
decreto ministeriale 9 novembre 2005);
Vista la raccomandazione della Commissione europea 7 dicembre 2005, relativa
allo svincolo delle scorte di petrolio di sicurezza a seguito
dell'interruzione delle forniture causata dall'uragano Katrina, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L326/37 del 13 dicembre
2005;
Considerato che l'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito: l'AIE),
nel valutare positivamente gli effetti dell'azione coordinata di risposta
all'emergenza provocata dagli uragani Katrina e Rita, iniziata il 2
settembre 2005, ha deciso con comunicazioni del 15 e del 21 dicembre 2005 di
porre termine a tale azione a decorrere dal 22 dicembre 2005 prevedendo che
la ricostituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi avvenga
con la necessaria flessibilita' nel corso dell'anno 2006, tenuto conto della
stagionalita' della domanda;
Considerato che il decreto ministeriale 9 novembre 2005, nel mantenere la
misura della riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi
conseguita al 2 novembre 2005, dispone che la ricostituzione delle scorte
medesime avvenga non prima di tre mesi dalla data dello stesso decreto
ministeriale e in accordo alle decisioni assunte dall'AIE;
Ritenuto necessario procedere gradualmente alla ricostituzione
dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi,
ridotte per un ammontare complessivo pari a: categoria I (benzine): 353.056
tonnellate; categoria III (oli combustibili) 308.352 tonnellate;
Decreta:
Art. 1
Ricostituzione delle scorte petrolifere di
riserva 1. La
ricostituzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ridotte per
un ammontare complessivo pari a 661.408 tonnellate indicato dai decreti
ministeriali 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005, avviene a decorrere dalle
ore 0,00 del 9 febbraio 2006 e termina alle ore 24, del 30 giugno 2006 con i
tempi, gli ammontari e le ripartizioni di prodotti indicati nel seguito.
2. L'ammontare della ricostituzione di scorte petrolifere di riserva da
conseguire per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 9 febbraio 2006 e
termina alle ore 24, del 30 aprile 2006 e' pari a: categoria I (benzine):
176.528 tonnellate; categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.
3. L'ammontare della ricostituzione di scorte petrolifere di riserva da
conseguire per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 1° maggio 2006 e
termina alle ore 24, del 30 giugno 2006 e' tale da raggiungere un ammontare
complessivo pari a: categoria I (benzine): 353.056 tonnellate; categoria III
(oli combustibili): 308.352 tonnellate.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Con note della Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive
viene comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo l'ammontare della
ricostituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi da
conseguire secondo i tempi e per i quantitativi indicati all'art. 1 del
presente provvedimento, ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 2005.
2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra
in vigore dalla data di prima pubblicazione.
Roma, 24 gennaio 2006 Il Ministro: Scajola
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