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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge
9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in
allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere
modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita'
produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o
alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali
metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6
ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4
settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del
3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21
maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni
ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di
appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli
impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre
2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239
del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del
13 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46
del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14
gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3
aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo
2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno
2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre
2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio
2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29
del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del
20 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36
del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23
maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8
luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio
2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre
2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139
del 16 giugno 2004, del 17 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, del 29
novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 298 del 21 dicembre 2004, del 13 dicembre 2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4
del 7 gennaio 2005, del 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 24
marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 29 marzo 2005 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21
aprile 2005, del 7 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2005 e del 20 maggio
2005 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla
tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni
italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli
edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412»;
Vista la lettera del sindaco del comune di Dego, in provincia di
Savona, prot. n. 1399 del 10 marzo 2005, con la quale, nel
trasmettere una relazione tecnica contenente i dati meteo trasmessi
dalla stazione di Cairo Montenotte, certificati dall'ufficio
meteorologico dell'ARPAL di Genova, relativi al periodo 1° ottobre
2000 - 15 aprile 2004, nonche' l'attestazione che negli ultimi dieci
anni sono state emanate per lunghi periodi invernali deroghe
specifiche all'accensione degli impianti termici, viene chiesta la
verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato
l'attribuzione del comune di Dego medesimo alla zona climatica D;
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA comunicate con nota prot.
ENEA/UDA/Sisten/2005/20169 del 24 marzo 2005 dalla quale risulta che
in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato
presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da
attribuire al comune di Dego e che, sulla base delle risultanze
tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato,
al comune di Dego vanno attribuiti 2105 gradi-giorno e va modificata
la relativa zona climatica da D ad E;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni; Ritenuto di dover procedere alle
necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato
regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella
allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Dego, in
provincia di Savona, sono sostituite da quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| SV |
E |
2105 |
317 |
Dego |
Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2005
Il Ministro: Scajola
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