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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 412/1993, secondo cui la tabella in
allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere
modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita'
produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o
alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali
metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6
ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4
settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21
maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni
ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di
appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli
impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.»;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4
luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 13
ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3
dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002,
dell' 8 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86
del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31
maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio
2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22
del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18
dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13
febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27
dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003,
del 23 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24
luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 24
settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio
2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
139 del 16 giugno 2004, del 17 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, del 29
novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 298 del 21 dicembre 2004, del 13 dicembre 2004 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio
2005 e del 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005 recanti «Modificazioni ed
integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di
appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli
impianti termici degli edifici», emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;
Vista la lettera del Sindaco del comune di Rogolo, in provincia di
Sondrio, prot. n. 3544 del 22 dicembre 2004, con la quale,
nell'evidenziare che l'esclusione del comune di Rogolo dalla zona
climatica F debba considerarsi un'anomalia in quanto i comuni
limitrofi, sia verso est (Cosio Valtellino) che verso ovest (Andalo
Valtellino), sono tutti inseriti nella zona climatica F, viene chiesta
la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato
l'attribuzione del comune di Rogolo medesimo alla zona climatica E;
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot UDA
Sisten/2005/7350 del 2 febbraio 2005 dalla quale risulta che in sede
di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente
commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al
comune di Rogolo e che, sulla base delle risultanze tecniche,
conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune
di Rogolo vanno attribuiti 3002 gradi-giorno e va modificata da E ad F
la relativa zona climatica;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni; Ritenuto di dover procedere alle
necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta:
Articolo
unico
1.
Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Rogolo, in
provincia di Sondrio, sono sostituite da quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr -
g |
alt |
comune |
| SO |
F |
3002 |
216 |
Rogolo |
l presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
24 marzo 2005
Il Ministro: Marzano
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