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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la
tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo'
essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita'
produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle
modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze
tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie fissate
dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del
16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251
del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni
ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di
appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti
termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;
Visti i decreti del Ministro delle
attivita' produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3
luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12
luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001,
del 13 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del
23 febbraio 2002 del 3 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 1°
marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile
2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del
25 giugno 2002, dell'1l dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002
in corso di pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17
dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003,
del 19 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio
2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82
dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26
maggio 2003 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e del 27 maggio 2003 in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed
integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza
dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici
degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412»;
Vista la lettera del Presidente della XV Comunita'
Montana «Valle del Liri» con sede nel comune di Arce, in provincia di
Frosinone, protocollo n. 368 del 10 febbraio 2003, con la quale,
nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni
ricadenti nel territorio della XV Comunita' Montana stessa, viene chiesta
la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato
l'attribuzione di parte dei medesimi comuni alla zona climatica D, di
parte alla zona climatica E e di parte alla zona climatica F, ai fini
dell'inserimento dell'intero territorio della Comunita' Montana stessa
nella zona climatica E;
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA,
comunicate con note protocollo n. UDA/2003/1602 e n. UDA/2003/1692
rispettivamente del 20 giugno 2003 e del 27 giugno 2003, dalle quali
risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato
presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da
attribuire ai comuni di Arpino, Rocca D'Arce, Colle San Magno e Isola del
Liri, facenti parte del territorio della sopraindicata XV Comunita'
Montana, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla
metodologia fissata dal decreto citato, ai comuni di Arpino, Rocca D'Arce,
Colle San Magno e Isola del Liri vanno attribuiti rispettivamente n.
2123, 2107, 2103 e 1916 gradi-giorno, con la modifica per i comuni di
Arpino, Rocca D'Arce e Colle San Magno della zona climatica da D ad E, ed
il mantenimento per il comune di Isola del Liri della zona climatica D;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni;
Ritenuto di dover procedere alle
necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella allegato A al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni
relative ai comuni di Arpino, Rocca D'Arce, Colle San Magno, ed Isola del
Liri, tutti in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di
seguito elencate:
| gr |
z |
gr
- g |
alt |
comune |
| - |
- |
- |
- |
- |
| FR |
E |
2123 |
450 |
Arpino |
| FR |
E |
2107 |
507 |
Rocca
d'Arce |
| FR |
E |
2103 |
540 |
Colle
San Magno |
| FR |
D |
1916 |
217 |
Isola
del Litri |
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2003
ll Ministro: Marzano
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