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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i
gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed integrata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora
Ministro delle attivita' produttive), anche in relazione all'istituzione di
nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie
fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4
agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del
15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001
recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone
climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli
impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10
ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002,
del 12 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13
settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4
gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del
15 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25
giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 in corso di
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28
gennalo 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 16 febbraio 2003,
del 18 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 29 del 15 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20
dicembre 4002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003 e del 7 marzo
2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8
aprile 2003 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle
zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per
gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;
Vista la lettera del sindaco del comune di Casalattico, in provincia di
Frosinone, prot. n. 1188 del 24 marzo 2003, con la quale, nell'evidenziare
elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene
chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato
l'attribuzione del comune di Casalattico alla zona climatica D, ai fini
dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica E;
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. n. UTDA/2003/923
del 9 aprile 2003, dalle quali risulta che in sede di compilazione della
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, e' stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei
gradi-giorno da altribuire al comune di Casalattico e che sulla base delle
risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato,
al comune di Casalattico vanno attribuiti 1855 gradi-giorno con il mantenimento
della zona climatica D;
Tenuto i conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni;
Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A
al citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella
tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, con le indicazioni relative al comune di Casalattico, in provincia di
Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:
|
pr
|
z
|
gr-g
|
alt
|
comune
|
|
FR
|
D
|
1855
|
420
|
Casalattico
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Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2003
Il Ministro: Marzano
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