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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
DECRETO 13 dicembre 2001
Assegnazione  delle  risorse  finanziarie  per  il  programma "Comune Solarizzato".

(Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25/3/2003)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visti  i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827,  nonche'  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  la  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
concernente  la  "Riforma  di  alcune  norme di contabilita' generale
dello  Stato in materia di bilancio", cosi' come modificato con legge
3 aprile 1997, n. 94;
  Visto  il  decreto-legge  n.  279  del  7  agosto 1997, concernente
"Individuazione  delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato";
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto   il   regolamento   per   l'organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1987, n. 306;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999,
n.  549, che reca il regolamento di organizzazione delle strutture di
livello   dirigenziale   generale   del   Ministero  dell'ambiente  e
distribuzione interna delle competenze;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente "Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2000  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2000/2002";
  Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, concernente
l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  di ridefinizione delle priorita',
degli obiettivi, delle direttive generali ed assegnazioni ai titolari
di  C.D.R. della spesa e delle risorse economico-finanziarie relative
all'esercizio   finanziario  2000,  del  26  luglio  2000,  prot.  n.
GAB/DEC/0081/2000,  registrato  alla Corte dei conti il 3 agosto 2000
registrazione n. 1 Ministero dell'ambiente, foglio n. 356;
  Visto  il  decreto  ministeriale  di  modifica  dei  programmi e di
assegnazione  dei  capitoli  C.D.R. prot. n. GAB/DEC/0099/2000 del 21
settembre 2000;
  Vista  il  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e decreto
legislativo n. 80/1998;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Vista  la  delibera del CIPE del 18 novembre 1998, "Linee guida per
le  politiche  e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas
serra"  ed  i  successivi  aggiornamenti  dei programmi nazionali per
l'attuazione del protocollo di Kyoto;
  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  protocollo  di  intenti tra il Ministero dell'ambiente e
l'ENEA   del  27  ottobre  1997  nel  settore  dell'uso  delle  fonti
rinnovabili  nel  campo della realizzazione di iniziative a carattere
ambientali;
  Visto  il  progetto  denominato  "Comune  Solarizzato" di lavori di
pubblica  utilita'  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n. 280/1997
formulato  dal  Ministero  dell'ambiente in attuazione del protocollo
precedentemente citato;
  Vista  la  delibera della sottocommissione L.S.U. della commissione
centrale  per  l'impiego del 18 dicembre 1997, prot. n. 6537/06.02 di
approvazione   del   progetto   denominato   "Comune  Solarizzato"  a
titolarita' del Ministero dell'ambiente;
  Visto  il  protocollo  d'intesa tra Ministero del lavoro, Ministero
dell'ambiente   ed   ENEA,   datato  20  dicembre  1999,  nell'ambito
dell'attuazione  del progetto interregionale LPU "Comune Solarizzato"
ai  sensi  della  legge n. 608, art. 1, comma 1, della legge 2 giugno
1997,  n.  196,  art.  26 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280;
  Ritenuti  significativi gli obiettivi ed il programma di attuazione
del progetto teso a realizzare un sistema di micro-imprese ambientali
di  tipo  di  societa'  miste e cooperativo, con la partecipazione di
soggetti pubblici e privati, in grado di creare nuova occupazione per
i giovani disoccupati;
  Considerato che il progetto promosso dal Ministero dell'ambiente e'
in  uno  stato di attuazione avanzato, che risponde agli obiettivi di
Kyoto  per  la  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra  e per il
raddoppio  del  contributo  delle fonti rinnovabili che risponde agli
obiettivi  ed  i  programmi  di  sviluppo  sostenibile  attraverso la
formazione di micro imprese ambientali autonome;
  Visto  il decreto direttoriale 75/2000/SIAR del 4 dicembre 2000 che
avvia il programma "Comune Solarizzato" e impegna 18 mld di lire pari
a Euro 9.296.224,18 per gli enti locali partecipanti;
  Vista  la  nota n. 996/2001/SIAR del 4 aprile 2001, con la quale si
richiedeva  agli  enti locali individuati nel protocollo d'intesa tra
Ministero  del  lavoro, Ministero dell'ambiente ed ENEA di cui sopra,
l'impegno  di  spesa  della  quota  a carico degli enti medesimi e la
lista degli impianti da realizzare;
  Considerato che le province di Napoli, Palermo, Agrigento, Salerno,
i  comuni  di Catania, Cosenza, Lecce, Caserta e la Comunita' montana
Monti  Reventino  hanno  inviato  tutta  la documentazione attestante
l'impegno  a  finanziare gli impianti proposti con un cofinanziamento
al 50%;
  Considerato  che  presso le province di Napoli, Palermo, Agrigento,
Salerno, e presso i comuni di Catania, Cosenza, Lecce, e la Comunita'
montana  dei  Monti Reventino sono stati completati dall'ENEA i corsi
di  formazione  teorica  rivolti  ai  lavoratori di pubblica utilita'
coinvolti nel programma;
  Viste  le  delibere  di impegno di spesa delle risorse dei seguenti
enti locali:
    provincia di Napoli;
    provincia di Palermo;
    provincia di Agrigento;
    provincia di Salerno;
    comune di Catania;
    comune di Cosenza;
    Comunita' montana Monti Reventino;
    comune di Lecce.
                              Decreta:
                               Art. 1
                         Requisiti oggettivi
  1.   Il  presente  decreto  assegna  risorse  finanziarie  pari  ad
Euro 3.548.839,78,  per la realizzazione di impianti solari termici a
bassa  temperatura  per  la  produzione di acqua calda sanitaria e il
riscaldamento  dell'acqua  delle  piscine,  nell'ambito del programma
"Comune Solarizzato".     

                               Art. 2
                        Requisiti soggettivi
  1.  Le  risorse  finanziarie  di cui all'art. 1 sono assegnate alle
province  di  Napoli,  Palermo,  Agrigento,  Salerno,  e ai comuni di
Catania, Cosenza, Lecce, e alla Comunita' montana dei Monti Reventino
aderenti  al programma "Comune Solarizzato" con le modalita' indicate
in   allegato   1.  Le  risorse  indicate  sono  da  intendersi  come
finanziamento massimo.      

                               Art. 3
               Contributo del Ministero dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
  3.1  Gli  interventi  verranno finanziati con un contributo pari al
50%  dell'investimento ammesso - non inclusivo dell'IVA - o in misura
fissa,  qualora  detto  costo  ecceda  il  valore  del  costo massimo
riconosciuto  dal Programma e comunque entro le risorse assegnate dal
Ministero  all'ente locale e indicate in allegato 1. Detto contributo
e' da intendersi come contributo massimo: al soggetto richiedente che
si   avvale,   o   intende   avvalersi,   di   altri   meccanismi  di
incentivazione,  nazionale  e  comunitaria,  in conto capitale per la
realizzazione dell'intervento, verra' concesso il solo complemento al
suddetto contributo.
  3.2  Per  la  realizzazione  degli  impianti  solari termici per la
produzione  di  acqua  calda  sanitaria  per riscaldamento dell'acqua
delle  piscine  e'  fissato  un  costo  massimo per metro quadrato di
superficie captante lorda installata pari a:
    Euro  650  (IVA  esclusa)  per impianti che impieghino collettori
solari vetrati;
    Euro  350  (IVA  esclusa)  per impianti che impieghino collettori
solari non vetrati.   

                               Art. 4
                      Attuazione del programma
  4.1   Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del presente decreto, gli enti locali di cui al procedente
art. 2, dovranno presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  il  piano  di  intervento  contenente la lista degli
impianti  da realizzare indicandone dettagliatamente l'ubicazione, la
dimensione  (superficie captante lorda), una valutazione dell'energia
prodotta  e  la  programmazione  temporale  di  tutti  gli interventi
previsti da completare comunque in un tempo massimo di diciotto mesi.
  4.2  Entro novanta giorni dall'approvazione del piano di intervento
di cui al precedente comma 1, gli enti locali dovranno dare inizio ai
lavori coerentemente con la relativa programmazione temporale.
  4.3 Entro i successivi diciotto mesi dovranno essere completati gli
interventi  previsti  in accordo con il piano di intervento di cui al
precedente comma 4.1.
  4.4  La  documentazione richiesta dovra' essere inviata al seguente
indirizzo:
    Dipartimento   per  la  protezione  ambientale  -  Direzione  per
l'inquinamento   e   i   rischi   industriali   -  Programma  "Comune
Solarizzato" - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
  4.5  Gli  impianti  solari  termici  dovranno  essere conformi alla
specifica  tecnica  di fornitura che verra' predisposta dall'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito indicato come
ENEA)  e  che  verra'  trasmessa  agli  enti  partecipanti  a seguito
dell'approvazione  del  piano d'intervento di cui al precedente comma
4.1.
  4.6  E'  fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare
e/o   dismettere  l'impianto  solare  termico,  per  un  periodo  non
inferiore a dieci anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso;
  4.7  Il  soggetto richiedente dovra' assumere l'impegno a mantenere
l'impianto  medesimo,  durante  il  suddetto  periodo, nelle migliori
condizioni  di  esercizio,  avendo  cura  di  attuare  le  necessarie
precauzioni  per  preservarlo  da atti vandalici o comunque da azioni
dirette  a  causare  danni  all'impianto stesso, alle persone, e alle
cose circostanti.      

                               Art. 5
                    Monitoraggio dell'iniziativa
  1.  Gli enti locali partecipanti dovranno presentare periodicamente
una relazione sullo stato di avanzamento, con la seguente tempistica:
    relazione  sullo  stato  di  avanzamento lavori entro dodici mesi
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto;
    relazione  finale  sullo  svolgimento  del  programma che includa
documentazione  di  collaudo,  copia del verbale ultimazione lavori o
della   comunicazione  di  ultimazione  dei  lavori,  certificato  di
regolare  esecuzione  delle  opere  realizzate e dichiarazione che le
opere   stesse   sono  state  eseguite  in  conformita'  ai  progetti
esecutivi.
  A  ciascuna  relazione deve essere presentata la rendicontazione di
spesa che contenga:
    consuntivo analitico della spesa sostenuta;
    certificazione  della  spesa conforme alle vigenti leggi fiscali,
con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare
relativo  alla  posa  in  opera  da  quello  relativo alla fornitura,
specificando,  in quest'ultimo caso, il costo dei collettori solari e
dei principali componenti dell'impianto. Non sono considerate valide,
ai   fini   dell'ottenimento  del  contributo,  le  fatture  che  non
contengono la sopraindicata distinzione.
  2.  Il  Ministero  si  riserva  di  richiedere approfondimenti alla
documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto
entro  venti  giorni  solari  dalla  data  di  ricezione, il soggetto
richiedente sara' considerato rinunciatario. Tutte le altre eventuali
comunicazioni  da  parte  del  soggetto  richiedente  dovranno essere
inviate esclusivamente al Ministero, al succitato indirizzo.
 
                               Art. 6
               Monitoraggio degli impianti realizzati
  1.  Ogni  impianto  dovra'  essere  dotato  di  un sistema fisso di
monitoraggio delle prestazioni.
  Il  sistema  di  monitoraggio  dovra'  essere realizzato secondo le
specifiche  tecniche  predisposte  dall'ENEA.  L'ENEA  effettuera' un
monitoraggio  a  campione  degli  impianti  solari termici realizzati
nell'ambito del Programma.      

                               Art. 7
                     Trasferimento delle risorse
  7.1 Le risorse di cui al precedente art. 1 verranno trasferite agli
enti  locali  a  seguito dell'approvazione del Ministero del piano di
intervento di cui al precedente art. 4.      

                               Art. 8
                          Spese ammissibili
  8.1  Le  spese  ammissibili costituenti il costo d'investimento, in
base   al   quale  verra'  calcolato  il  contributo  pubblico,  sono
riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
    progettazione,  direzione lavori, collaudo e certificazioni degli
impianti;
    fornitura   dei   materiali   e  dei  componenti  necessari  alla
realizzazione degli impianti;
    installazione e posa in opera degli impianti;
    eventuali   opere   edili   strettamente  necessarie  e  connesse
all'installazione degli impianti.
  8.2  Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  le suddette spese
dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati
successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.      

                               Art. 9
                        Verifiche e controlli
  9.1  Il Ministero accerta, anche avvalendosi dell'ENEA, la regolare
esecuzione  delle  opere,  la conformita' delle opere alle specifiche
tecniche  allegate, la conformita' delle opere al piano di intervento
di  cui  al  precedente  art. 4, il rispetto dei tempi fissati per il
completamento   dell'opera.  A  tal  fine,  possono  essere  eseguiti
sopralluoghi  in  corso  d'opera  e  verifiche  tecniche in qualsiasi
momento nell'arco della vita dell'impianto.      

                              Art. 10
                  Decadenza e revoca del contributo
  10.1   La   mancata  presentazione  delle  relazioni  richieste  al
precedente  art.  4  e  il mancato completamento delle opere entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, comportano la decadenza dal diritto
al contributo gia' concesso e il recupero del contributo erogato.      

                              Art. 11
                        Richiesta di variante
  11.1   L'eventuale  richiesta  di  variante  in  corso  d'opera  da
apportare al progetto presentato dovra' essere inoltrata al Ministero
mediante  plico  raccomandato,  all'indirizzo  indicato al precedente
art.  4,  comma 4, debitamente sottoscritta e motivata e integrata da
idonea documentazione giustificativa.
  11.2  La  suddetta variante verra' esaminata dal Ministero; l'esito
di   tale   esame   sara'   tempestivamente  comunicato  al  soggetto
richiedente.
  11.3  L'approvazione  dell'istanza  di  variante, comunque non puo'
comportare  l'aumento  del  contributo  gia'  concesso all'intervento
originariamente ammesso.      

                              Art. 12
                        Richiesta di proroga
  12.1 L'eventuale istanza di proroga ai tempi stabiliti dall'art. 4,
debitamente   sottoscritta  e  motivata,  dovra'  essere  spedita  al
Ministero  all'indirizzo  di  cui  al precedente art. 4. Il Ministero
procedera'  alla  valutazione della istanza di proroga e comunichera'
tempestivamente al soggetto richiedente l'esito della valutazione.

                              Art. 13
                         Risorse disponibili
  13.1  Le  risorse  di  cui  all'art.  1 sono a valere sulle risorse
impegnate  con  decreto direttoriale 75/2000/SIAR del 4 dicembre 2000
sui  fondi  iscritti  nella  U.P.B. 1.2.1.4. cap. 7082 dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'ambiente per l'esercizio finanziario
2000.
    Roma, 13 dicembre 2002
                                      Il dirigente generale: Agricola
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2003
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 73   

                                                           Allegato 1
RISORSE  FINANZIARIE  ASSEGNATE  AGLI  OTTO  ENTI  LOCALI ADERENTI AL
   PROGRAMMA "COMUNE SOLARIZZATO"


===============================================================
     Enti locali                             Risorse (Euro)
---------------------------------------------------------------
Provincia di Agrigento                         155.072,38
Provincia di Napoli                            963.631,11
Provincia di Palermo                           481.337,83
Provincia di Salerno                         1.082.325,81
Comune di Lecce                                129.114,22
Comune di Catania                              458.097,27
Comune di Cosenza                               93.814,40
Comunità Montana dei Monti Reventino
- Tiriolo - Mancuso                            185.446,76
                                           ----------------
                 Totale . . .                3.548.839,78
    
  
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