IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
concernente la "Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio", cosi' come modificato con legge
3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto-legge n. 279 del 7 agosto 1997, concernente
"Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato";
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il regolamento per l'organizzazione del Ministero
dell'ambiente approvato con decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1987, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999,
n. 549, che reca il regolamento di organizzazione delle strutture di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e
distribuzione interna delle competenze;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio
pluriennale per il triennio 2000/2002";
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente
l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale di ridefinizione delle priorita',
degli obiettivi, delle direttive generali ed assegnazioni ai titolari
di C.D.R. della spesa e delle risorse economico-finanziarie relative
all'esercizio finanziario 2000, del 26 luglio 2000, prot. n.
GAB/DEC/0081/2000, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2000
registrazione n. 1 Ministero dell'ambiente, foglio n. 356;
Visto il decreto ministeriale di modifica dei programmi e di
assegnazione dei capitoli C.D.R. prot. n. GAB/DEC/0099/2000 del 21
settembre 2000;
Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e decreto
legislativo n. 80/1998;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Vista la delibera del CIPE del 18 novembre 1998, "Linee guida per
le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas
serra" ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per
l'attuazione del protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il protocollo di intenti tra il Ministero dell'ambiente e
l'ENEA del 27 ottobre 1997 nel settore dell'uso delle fonti
rinnovabili nel campo della realizzazione di iniziative a carattere
ambientali;
Visto il progetto denominato "Comune Solarizzato" di lavori di
pubblica utilita' ai sensi del decreto legislativo n. 280/1997
formulato dal Ministero dell'ambiente in attuazione del protocollo
precedentemente citato;
Vista la delibera della sottocommissione L.S.U. della commissione
centrale per l'impiego del 18 dicembre 1997, prot. n. 6537/06.02 di
approvazione del progetto denominato "Comune Solarizzato" a
titolarita' del Ministero dell'ambiente;
Visto il protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro, Ministero
dell'ambiente ed ENEA, datato 20 dicembre 1999, nell'ambito
dell'attuazione del progetto interregionale LPU "Comune Solarizzato"
ai sensi della legge n. 608, art. 1, comma 1, della legge 2 giugno
1997, n. 196, art. 26 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280;
Ritenuti significativi gli obiettivi ed il programma di attuazione
del progetto teso a realizzare un sistema di micro-imprese ambientali
di tipo di societa' miste e cooperativo, con la partecipazione di
soggetti pubblici e privati, in grado di creare nuova occupazione per
i giovani disoccupati;
Considerato che il progetto promosso dal Ministero dell'ambiente e'
in uno stato di attuazione avanzato, che risponde agli obiettivi di
Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra e per il
raddoppio del contributo delle fonti rinnovabili che risponde agli
obiettivi ed i programmi di sviluppo sostenibile attraverso la
formazione di micro imprese ambientali autonome;
Visto il decreto direttoriale 75/2000/SIAR del 4 dicembre 2000 che
avvia il programma "Comune Solarizzato" e impegna 18 mld di lire pari
a Euro 9.296.224,18 per gli enti locali partecipanti;
Vista la nota n. 996/2001/SIAR del 4 aprile 2001, con la quale si
richiedeva agli enti locali individuati nel protocollo d'intesa tra
Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente ed ENEA di cui sopra,
l'impegno di spesa della quota a carico degli enti medesimi e la
lista degli impianti da realizzare;
Considerato che le province di Napoli, Palermo, Agrigento, Salerno,
i comuni di Catania, Cosenza, Lecce, Caserta e la Comunita' montana
Monti Reventino hanno inviato tutta la documentazione attestante
l'impegno a finanziare gli impianti proposti con un cofinanziamento
al 50%;
Considerato che presso le province di Napoli, Palermo, Agrigento,
Salerno, e presso i comuni di Catania, Cosenza, Lecce, e la Comunita'
montana dei Monti Reventino sono stati completati dall'ENEA i corsi
di formazione teorica rivolti ai lavoratori di pubblica utilita'
coinvolti nel programma;
Viste le delibere di impegno di spesa delle risorse dei seguenti
enti locali:
provincia di Napoli;
provincia di Palermo;
provincia di Agrigento;
provincia di Salerno;
comune di Catania;
comune di Cosenza;
Comunita' montana Monti Reventino;
comune di Lecce.
Decreta:
Art. 1
Requisiti oggettivi
1. Il presente decreto assegna risorse finanziarie pari ad
Euro 3.548.839,78, per la realizzazione di impianti solari termici a
bassa temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria e il
riscaldamento dell'acqua delle piscine, nell'ambito del programma
"Comune Solarizzato".
Art. 2
Requisiti soggettivi
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono assegnate alle
province di Napoli, Palermo, Agrigento, Salerno, e ai comuni di
Catania, Cosenza, Lecce, e alla Comunita' montana dei Monti Reventino
aderenti al programma "Comune Solarizzato" con le modalita' indicate
in allegato 1. Le risorse indicate sono da intendersi come
finanziamento massimo.
Art. 3
Contributo del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
3.1 Gli interventi verranno finanziati con un contributo pari al
50% dell'investimento ammesso - non inclusivo dell'IVA - o in misura
fissa, qualora detto costo ecceda il valore del costo massimo
riconosciuto dal Programma e comunque entro le risorse assegnate dal
Ministero all'ente locale e indicate in allegato 1. Detto contributo
e' da intendersi come contributo massimo: al soggetto richiedente che
si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di
incentivazione, nazionale e comunitaria, in conto capitale per la
realizzazione dell'intervento, verra' concesso il solo complemento al
suddetto contributo.
3.2 Per la realizzazione degli impianti solari termici per la
produzione di acqua calda sanitaria per riscaldamento dell'acqua
delle piscine e' fissato un costo massimo per metro quadrato di
superficie captante lorda installata pari a:
Euro 650 (IVA esclusa) per impianti che impieghino collettori
solari vetrati;
Euro 350 (IVA esclusa) per impianti che impieghino collettori
solari non vetrati.
Art. 4
Attuazione del programma
4.1 Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, gli enti locali di cui al procedente
art. 2, dovranno presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio il piano di intervento contenente la lista degli
impianti da realizzare indicandone dettagliatamente l'ubicazione, la
dimensione (superficie captante lorda), una valutazione dell'energia
prodotta e la programmazione temporale di tutti gli interventi
previsti da completare comunque in un tempo massimo di diciotto mesi.
4.2 Entro novanta giorni dall'approvazione del piano di intervento
di cui al precedente comma 1, gli enti locali dovranno dare inizio ai
lavori coerentemente con la relativa programmazione temporale.
4.3 Entro i successivi diciotto mesi dovranno essere completati gli
interventi previsti in accordo con il piano di intervento di cui al
precedente comma 4.1.
4.4 La documentazione richiesta dovra' essere inviata al seguente
indirizzo:
Dipartimento per la protezione ambientale - Direzione per
l'inquinamento e i rischi industriali - Programma "Comune
Solarizzato" - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
4.5 Gli impianti solari termici dovranno essere conformi alla
specifica tecnica di fornitura che verra' predisposta dall'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito indicato come
ENEA) e che verra' trasmessa agli enti partecipanti a seguito
dell'approvazione del piano d'intervento di cui al precedente comma
4.1.
4.6 E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare
e/o dismettere l'impianto solare termico, per un periodo non
inferiore a dieci anni a far data dal collaudo dell'impianto stesso;
4.7 Il soggetto richiedente dovra' assumere l'impegno a mantenere
l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori
condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie
precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni
dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle
cose circostanti.
Art. 5
Monitoraggio dell'iniziativa
1. Gli enti locali partecipanti dovranno presentare periodicamente
una relazione sullo stato di avanzamento, con la seguente tempistica:
relazione sullo stato di avanzamento lavori entro dodici mesi
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto;
relazione finale sullo svolgimento del programma che includa
documentazione di collaudo, copia del verbale ultimazione lavori o
della comunicazione di ultimazione dei lavori, certificato di
regolare esecuzione delle opere realizzate e dichiarazione che le
opere stesse sono state eseguite in conformita' ai progetti
esecutivi.
A ciascuna relazione deve essere presentata la rendicontazione di
spesa che contenga:
consuntivo analitico della spesa sostenuta;
certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali,
con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare
relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura,
specificando, in quest'ultimo caso, il costo dei collettori solari e
dei principali componenti dell'impianto. Non sono considerate valide,
ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che non
contengono la sopraindicata distinzione.
2. Il Ministero si riserva di richiedere approfondimenti alla
documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto
entro venti giorni solari dalla data di ricezione, il soggetto
richiedente sara' considerato rinunciatario. Tutte le altre eventuali
comunicazioni da parte del soggetto richiedente dovranno essere
inviate esclusivamente al Ministero, al succitato indirizzo.
Art. 6
Monitoraggio degli impianti realizzati
1. Ogni impianto dovra' essere dotato di un sistema fisso di
monitoraggio delle prestazioni.
Il sistema di monitoraggio dovra' essere realizzato secondo le
specifiche tecniche predisposte dall'ENEA. L'ENEA effettuera' un
monitoraggio a campione degli impianti solari termici realizzati
nell'ambito del Programma.
Art. 7
Trasferimento delle risorse
7.1 Le risorse di cui al precedente art. 1 verranno trasferite agli
enti locali a seguito dell'approvazione del Ministero del piano di
intervento di cui al precedente art. 4.
Art. 8
Spese ammissibili
8.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in
base al quale verra' calcolato il contributo pubblico, sono
riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli
impianti;
fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla
realizzazione degli impianti;
installazione e posa in opera degli impianti;
eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse
all'installazione degli impianti.
8.2 Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese
dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati
successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
Verifiche e controlli
9.1 Il Ministero accerta, anche avvalendosi dell'ENEA, la regolare
esecuzione delle opere, la conformita' delle opere alle specifiche
tecniche allegate, la conformita' delle opere al piano di intervento
di cui al precedente art. 4, il rispetto dei tempi fissati per il
completamento dell'opera. A tal fine, possono essere eseguiti
sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi
momento nell'arco della vita dell'impianto.
Art. 10
Decadenza e revoca del contributo
10.1 La mancata presentazione delle relazioni richieste al
precedente art. 4 e il mancato completamento delle opere entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, comportano la decadenza dal diritto
al contributo gia' concesso e il recupero del contributo erogato.
Art. 11
Richiesta di variante
11.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da
apportare al progetto presentato dovra' essere inoltrata al Ministero
mediante plico raccomandato, all'indirizzo indicato al precedente
art. 4, comma 4, debitamente sottoscritta e motivata e integrata da
idonea documentazione giustificativa.
11.2 La suddetta variante verra' esaminata dal Ministero; l'esito
di tale esame sara' tempestivamente comunicato al soggetto
richiedente.
11.3 L'approvazione dell'istanza di variante, comunque non puo'
comportare l'aumento del contributo gia' concesso all'intervento
originariamente ammesso.
Art. 12
Richiesta di proroga
12.1 L'eventuale istanza di proroga ai tempi stabiliti dall'art. 4,
debitamente sottoscritta e motivata, dovra' essere spedita al
Ministero all'indirizzo di cui al precedente art. 4. Il Ministero
procedera' alla valutazione della istanza di proroga e comunichera'
tempestivamente al soggetto richiedente l'esito della valutazione.
Art. 13
Risorse disponibili
13.1 Le risorse di cui all'art. 1 sono a valere sulle risorse
impegnate con decreto direttoriale 75/2000/SIAR del 4 dicembre 2000
sui fondi iscritti nella U.P.B. 1.2.1.4. cap. 7082 dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario
2000.
Roma, 13 dicembre 2002
Il dirigente generale: Agricola
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 73
Allegato 1
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AGLI OTTO ENTI LOCALI ADERENTI AL
PROGRAMMA "COMUNE SOLARIZZATO"
===============================================================
Enti locali Risorse (Euro)
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Provincia di Agrigento 155.072,38
Provincia di Napoli 963.631,11
Provincia di Palermo 481.337,83
Provincia di Salerno 1.082.325,81
Comune di Lecce 129.114,22
Comune di Catania 458.097,27
Comune di Cosenza 93.814,40
Comunità Montana dei Monti Reventino
- Tiriolo - Mancuso 185.446,76
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Totale . . . 3.548.839,78
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