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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il
"Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in
allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata
ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive), anche in relazione
all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali,
avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali
metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre
1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del
16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000,
del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7
luglio 2001 recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa
alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al
regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del
Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 237
dell'11 ottobre 2001 del 4 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 13
ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9
novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del
14 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 51 del 1 marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002 e
del 16 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 104 del 6 maggio 2002 recanti "Modificazioni ed integrazioni alla
tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani
allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Vista la
lettera del sindaco del comune di Roseto Valfortore (Foggia) prot. n. 2158 del
18 aprile 2002, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici,
altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica
dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di
Roseto Valfortore alla zona climatica "D";
Viste le valutazioni
tecniche dell'ENEA, comunicate con nota UDA/2002/1244 del 15 maggio 2002, dalle
quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato
presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire
al comune di Roseto Valfortore, e che sulla base delle risultanze tecniche,
conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Roseto
Valfortore vanno attribuiti 2258 gradi-giorni e di conseguenza va modificata la
zona climatica da D ad E; Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove
metodologie di determinazione dei gradi-giorni;
Ritenuto di dover procedere
alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di
Roseto Valfortore in provincia di Foggia sono sostituite da quelle di seguito
elencate:
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pr
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z
|
gr-g
|
alt
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comune
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|
FG
|
E
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2258
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658
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Roseto Valfortore
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Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il Ministro: Marzano
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