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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il
"Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A,
recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed
integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive), anche in
relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in
conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del
16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251
del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti
"Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone
climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento
per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del
10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, del 12 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del
16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6
novembre 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002 e del 14
gennaio 2002 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, recanti "Modificazioni ed integrazioni alla
tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani
allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Vista la lettera del sindaco di Toffia (Rieti) protocollo n. 348 del 4
febbraio 2002 con la quale viene chiesta la verifica dell'esattezza dei
parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune alla zona
climatica "D";
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA,
comunicate con nota UDA/2002/254 del 5 febbraio 2002, dalle quali risulta
che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato
presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da
attribuire al comune di Toffia, in provincia di Rieti, e che sulla base
delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal
decreto citato al comune di Toffia vanno attribuiti 1830 gradi-giorni e
confermata la zona climatica D;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora
fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni; Ritenuto di
dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al
citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella allegato
A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le
indicazioni relative al comune di Toffia in provincia di Rieti, sono
sostituite da quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| RI |
D |
1830 |
262 |
Toffia |
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2002
Il Ministro: Marzano
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