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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 dicembre 2001
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei
comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli
edifici.
(Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 4/1/2002)
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il
"Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A,
recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed
integrata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in
relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'Enea ed in
conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del
16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251
del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti
"Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone
climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento
per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del
10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, del 12 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del
16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001 e del 6
novembre 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana recanti "Modificazioni ed integrazioni alla
tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani
allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Vista l'interrogazione dell'onorevole Vendola n. 4-01320 a risposta
scritta al Ministro delle attivita' produttive concernente l'attribuzione
della fascia climatica D al comune di Maletto, in provincia di Catania, e
nel quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici
relativi ai comuni limitrofi inseriti nella fascia climatica E;
Viste le valutazioni tecniche dell'Enea, comunicate con nota
SIRE/2001/773 del 29 novembre 2001, dalle quali risulta che in sede di
compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso un
errore nel calcolo dei gradi giorno da attribuire al comune di Maletto ed
ai comuni limitrofi di Maniace e Randazzo, tutti in provincia di Catania,
e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla
metodologia fissata nel decreto citato ai comuni di Randazzo, Maniace e
Maletto vanno attribuiti rispettivamente 1934, 1972 e 2268 gradi giorni e
di conseguenza ai due comuni di Randazzo e Maniace va confermata la zona
climatica D, mentre al comune di Maletto va modificata la zona climatica
da D ad E;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni; Ritenuto di dover procedere alle
necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella allegato
A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le
indicazioni relative ai comuni di Randazzo, Maniace e Maletto, tutti in
provincia di Catania, sono sostituite da quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| CT |
D |
1934 |
765 |
Randazzo |
| CT |
D |
1972 |
787 |
Maniace |
| CT |
E |
2268 |
960 |
Maletto |
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2001
Il Ministro: Marzano
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 6 novembre 2001
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei
comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli
edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412.
(Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 23/2/2002)
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il
"Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A,
recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed
integrata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in
relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in
conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del
16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251
del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti
"Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone
climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento
per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2001 in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12
luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 3 settembre 2001 in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e del 13 settembre 2001 in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale recanti "Modificazioni ed integrazioni alla
tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani
allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Viste la comunicazione dell'ENEA n. SIRE-DBT del 20 settembre 2001 da cui
risulta che l'altitudine della casa comunale di Capolona (Arezzo) e' di
263 metri sul livello del mare e non 623 metri sul livello del mare come
riportato tabella A allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993 e confermata dal decreto del 4 luglio 2001 del
Ministro delle attivita' produttive, con il quale sono stati modificati i
gradi giorno da attribuire al medesimo comune di Capolona da 2260 a 2026
e di conseguenza la zona climatica da E a D; Tenuto conto che l'UNI non
ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;
Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella
allegato A al citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella allegato
A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le
indicazioni relative al comune di Capolona (in provincia di Arezzo) sono
sostituite da quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| AR |
D |
2026 |
263 |
Capolona |
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2001
Il Ministro: Marzano
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 6 novembre 2001
Modifiche alla
tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani,
allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
(Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 18/12/2001)
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il
"Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A,
recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed
integrata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in
relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in
conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del
16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251
del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti
"Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone
climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento
per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, del 4 luglio 2001 in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 12
luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, del 3 settembre 2001 in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e del 13 settembre 2001 in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale recanti "Modificazioni ed integrazioni alla
tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani
allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Vista la comunicazione del comune di Borgo a Mozzano (Lucca) prot. n.
008/S del 29 settembre 2001 nel quale si evidenziano elementi geografici,
altimetrici e climatici relativi al comune limitrofo di Bagni di Lucca
(Lucca); Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota
SIRE/2001/685 dell'8 ottobre 2001 dalle quali risulta che in sede di
compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso un
errore nel calcolo dei gradi giorno da attribuire al comune di Borgo a
Mozzano (Lucca) ed ai comuni limitrofi di Uzzano (Pistoia), di Massa e
Cozzile (Pistoia) e di Villa Basilica (Lucca), e che sulla base delle
risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata nel decreto
citato ai comuni di Uzzano, di Borgo a Mozzano, di Massa e Cozzile e di
Villa Basilica vanno attribuiti rispettivamente: 1837, 2020, 2509 e 2924
gradi giorni e di conseguenza ai due comuni di Uzzano e Borgo a Mozzano
va confermata la zona climatica D ed al comune di Villa Basilica va
confermata la zona climatica E, mentre al comune di Massa e Cozzile va
modificata la zona climatica da D ad E;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni; Ritenuto di dover procedere alle
necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella allegato
A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le
indicazioni relative ai comuni di Uzzano e di Massa e Cozzile (ambedue in
provincia di Lucca) ed ai comuni di Borgo a Mozzano e di Villa Basilica
(ambedue in provincia di Pistoia) sono sostituite da quelle di seguito
elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| PT |
D |
1837 |
50 |
Uzzano |
| LU |
D |
2020 |
97 |
Borgo a
Mozzano |
| PT |
E |
2509 |
223 |
Massa e
Cozzile |
| LU |
E |
2924 |
330 |
Villa Basilica |
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2001
Il Ministro: Marzano
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 settembre 2001
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di
appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti
termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412.
(Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 9/11/2001)
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il
"Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A,
recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed
integrata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in
relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in
conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del
16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251
del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti
"Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone
climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento
per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, del 4 luglio 2001 in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e del
12 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, recanti "Modificazioni ed integrazioni alla
tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani
allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Vista la comunicazione del comune di Gorreto (Genova) n. 1151 del 23
maggio 2001, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici,
e climatici relativi al comune limitrofo di Ottone (Piacenza); Viste le
valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. SIRE/2001/554 del
20 luglio 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei
gradi-giorni da attribuire ai comuni di Gorreto (Genova) e di Ottone
(Piacenza), e che sulla base delle risultanze tecniche ai due comuni,
conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno
attribuiti rispettivamente 2794 e 2737 gradi-giorni e di conseguenza al
comune di Gorreto va confermata la zona climatica E ed al comune di
Ottone va modificata la zona climatica da F ad E;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni; Ritenuto di dover procedere alle
necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella allegato
A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le
indicazioni relative al comune di Gorreto (Genova) ed Ottone (Piacenza),
sono sostituite da quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| GE |
E |
2794 |
533 |
Gorreto |
| PC |
E |
2737 |
510 |
Ottone |
Roma, 13 settembre 2001
Il Ministro: Marzano
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