MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 dicembre 2001
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici.

(Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/1/2002)


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il "Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'Enea ed in conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 12 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001 e del 6 novembre 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Vista l'interrogazione dell'onorevole Vendola n. 4-01320 a risposta scritta al Ministro delle attivita' produttive concernente l'attribuzione della fascia climatica D al comune di Maletto, in provincia di Catania, e nel quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi ai comuni limitrofi inseriti nella fascia climatica E;
Viste le valutazioni tecniche dell'Enea, comunicate con nota SIRE/2001/773 del 29 novembre 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi giorno da attribuire al comune di Maletto ed ai comuni limitrofi di Maniace e Randazzo, tutti in provincia di Catania, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato ai comuni di Randazzo, Maniace e Maletto vanno attribuiti rispettivamente 1934, 1972 e 2268 gradi giorni e di conseguenza ai due comuni di Randazzo e Maniace va confermata la zona climatica D, mentre al comune di Maletto va modificata la zona climatica da D ad E;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni; Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Randazzo, Maniace e Maletto, tutti in provincia di Catania, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

 

pr z gr-g alt comune
CT D 1934 765 Randazzo
CT D 1972 787 Maniace
CT E 2268 960 Maletto

 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: Marzano

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 6 novembre 2001
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

(Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23/2/2002)

  
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il "Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 settembre 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e del 13 settembre 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Viste la comunicazione dell'ENEA n. SIRE-DBT del 20 settembre 2001 da cui risulta che l'altitudine della casa comunale di Capolona (Arezzo) e' di 263 metri sul livello del mare e non 623 metri sul livello del mare come riportato tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e confermata dal decreto del 4 luglio 2001 del Ministro delle attivita' produttive, con il quale sono stati modificati i gradi giorno da attribuire al medesimo comune di Capolona da 2260 a 2026 e di conseguenza la zona climatica da E a D; Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;
Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Capolona (in provincia di Arezzo) sono sostituite da quelle di seguito elencate:
  

pr z gr-g alt comune
AR D 2026 263 Capolona

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: Marzano

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 6 novembre 2001

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

(Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18/12/2001)


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il "Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 12 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 3 settembre 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e del 13 settembre 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Vista la comunicazione del comune di Borgo a Mozzano (Lucca) prot. n. 008/S del 29 settembre 2001 nel quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici e climatici relativi al comune limitrofo di Bagni di Lucca (Lucca); Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota SIRE/2001/685 dell'8 ottobre 2001 dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi giorno da attribuire al comune di Borgo a Mozzano (Lucca) ed ai comuni limitrofi di Uzzano (Pistoia), di Massa e Cozzile (Pistoia) e di Villa Basilica (Lucca), e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato ai comuni di Uzzano, di Borgo a Mozzano, di Massa e Cozzile e di Villa Basilica vanno attribuiti rispettivamente: 1837, 2020, 2509 e 2924 gradi giorni e di conseguenza ai due comuni di Uzzano e Borgo a Mozzano va confermata la zona climatica D ed al comune di Villa Basilica va confermata la zona climatica E, mentre al comune di Massa e Cozzile va modificata la zona climatica da D ad E;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni; Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Uzzano e di Massa e Cozzile (ambedue in provincia di Lucca) ed ai comuni di Borgo a Mozzano e di Villa Basilica (ambedue in provincia di Pistoia) sono sostituite da quelle di seguito elencate:

 

pr z gr-g alt comune
PT D 1837 50 Uzzano
LU D 2020 97 Borgo a Mozzano
PT E 2509 223 Massa e Cozzile
LU E 2924 330 Villa Basilica

 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ministro: Marzano

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 settembre 2001
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

(Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9/11/2001)


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il "Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI; 
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e del 12 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Vista la comunicazione del comune di Gorreto (Genova) n. 1151 del 23 maggio 2001, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici, e climatici relativi al comune limitrofo di Ottone (Piacenza); Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. SIRE/2001/554 del 20 luglio 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire ai comuni di Gorreto (Genova) e di Ottone (Piacenza), e che sulla base delle risultanze tecniche ai due comuni, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti rispettivamente 2794 e 2737 gradi-giorni e di conseguenza al comune di Gorreto va confermata la zona climatica E ed al comune di Ottone va modificata la zona climatica da F ad E;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni; Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Gorreto (Genova) ed Ottone (Piacenza), sono sostituite da quelle di seguito elencate:

 

pr z gr-g alt comune
GE E 2794 533 Gorreto
PC E 2737 510 Ottone

 

Roma, 13 settembre 2001

Il Ministro: Marzano

  
  
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