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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 2 luglio 2001
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei
comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli
edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412.
(Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 10/10/2001)
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il
"Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del presidente
della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A,
recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed
integrata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in
relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in
conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 16 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del
16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del
26 ottobre 2000, 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del
21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recanti modificazioni ed
integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza
dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici
degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412;
Vista la comunicazione del comune di Mignanego (Genova) n. 4372 del 24
maggio 2001, e l'allegata carta tecnica regionale, da cui risulta che
l'altitudine della casa comunale di Mignanego (Genova) e' 170 metri sul
livello del mare, e non 137 come riportato nella tabella A allegata al
menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n.
SIRE/2001/410 del 5 giugno 2001, dalle quali risulta che in conseguenza
della correzione di altitudine si modificano i gradi giorno da attribuire
al comune di Mignanego mentre resta confermata l'appartenenza alla zona
climatica D;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorno;
Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella A
allegata al citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
Nella tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le
indicazioni relative al comune di Mignanego (Genova) sono sostituite da
quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| GE |
D |
1962 |
170 |
Mignanego
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Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2001
Il Ministro: Marzano
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 luglio 2001
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei
comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli
edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412.
(Gazzetta
Ufficiale n. 237 del 11/10/2001)
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il
"Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551; Visto in
particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i
gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed integrata con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in relazione
all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori
comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in
conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del
16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del
26 ottobre 2000, 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del
21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recanti modificazioni ed
integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza
dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici
degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412;
Vista la comunicazione del comune di Limone sul Garda (Brescia) n. 2214
del 9 febbraio 2000, nella quale si evidenziano elementi geografici,
altimetrici e climatici relativi al comune di Limone sul Garda
(Brescia);
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. 029/2000/DBT
del 9 febbraio 2000 dalle quali risulta che in sede di compilazione della
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei
gradi-giorni da attribuire al comune di Limone sul Garda, e che sulla
base delle risultanze tecniche al comune, conformemente alla metodologia
fissata nel decreto citato, vanno attribuiti 2097 gradi-giorni, e
confermato il mantenimento della zona climatica D;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorno; Ritenuto di dover procedere alle
necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta: Articolo unico 1.
Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Limona sul
Garda (Brescia) sono sostituite da quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| BS |
D |
2097 |
66 |
Limone sul
Garda |
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2001
Il Ministro: Marzano
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 4 luglio 2001
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei
comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli
edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412.
(Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 22/2/2002)
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il "regolamento per
la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10", come modificazione dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, del
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993,
secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni
italiani, puo' essere modificata ed integrata con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi
comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie
fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'agricoltura del 16 maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6
ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000,
12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, 3 aprile 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001,
del 20 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recante
modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche
di appartenenza dei comuni italiani allegato al regolamento per gli
impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Vista la comunicazione del comune di
Subbiano n. 4704 del 2 gennaio 2001, nella quale si evidenziano elementi
geografici, altimetrici e climatici realtivi al comune limitrofo di
Capolona (Arezzo);
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate
com nota n. SIRE/2001/359 del 16 maggio 2001 dalle quali risulta che in
sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente
commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire al comune
di Capolona, e che sulla base delle risultanze tecniche al comune,
conformenente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno
attribuiti 2026 gradi giorni anziche' 2260, e di conseguenza la zona
climatica D;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove
metodologie di determinazione dei gradi-giorni;
Ritenuto di dover
procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato
regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella allegato A al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le
indicazioni relative al comune di Capolona (Arezzo) sono sostituite da
quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| AR |
D |
2026 |
623 |
Capolona |
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4
luglio 2001
Il Ministro: Marzano
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 12 luglio 2001
Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei
comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli
edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412.
(Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 10/10/2001)
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il
"Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A,
recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere modificata ed
integrata con decreto del Ministro delle attivita' produttive, anche in
relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in
conformita' ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 16 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del
16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del
26 ottobre 2000, 3 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del
21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recanti modificazioni ed
integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza
dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici
degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412;
Vista la comunicazione del comune di San Dorligo della Valle-Dolina
(Trieste) n. 10166/01 del 15 giugno 2001, nella quale si evidenziano
elementi geografici, altimetrici, e climatici relativi al comune di San
Dorligo della Valle-Dolina (Trieste); Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA,
comunicate con nota n. SIRE/2001/468 del 25 giugno 2001, dalle quali
risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato
presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni/o da
attribuire ai comuni di San Dorligo della Valle Dolina (Trieste), Duino
Aurisina (Trieste) e Monrupino (Trieste), e che sulla base delle
risultanze tecniche ai tre comuni, conformemente alla metodologia fissata
nel decreto citato, vanno attribuiti rispettivamente 2282, 2411 e 3341
gradi-giorni/o e di conseguenza ai comuni di San Dorligo della Valle e
Duino Aurisina la zona climatica E, ed al comune di Monrupino la zona
climatica F;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni/o; Ritenuto di dover procedere alle
necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta: Articolo unico 1.
Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di San Dorligo
della Valle-Dolina, Duino Aurisina e Monrupino, tutti in provincia di
Trieste, sono sostituite da quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| TS |
E |
2282 |
106 |
San Dorligo
della Valle-Dolina
|
| TS |
E |
2411 |
144 |
Duino Aurisina
|
| TS |
F |
3341 |
418 |
Monrupino
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Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2001
Il Ministro: Marzano
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