IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, recante il "Regolamento per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in
allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere
modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di
nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali,
avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad
eventuali metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 16 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242
del 16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000,
12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, 3 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio
2001 e 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001, recanti "Modificazioni
ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di
appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli
impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Vista la comunicazione della Comunita' montana dell'Appennino
Piacentino n. 2222/01 del 20 aprile 2001, nella quale si evidenziano
elementi geografici, altimetrici e climatici relativi ai comuni di
Bobbio (Piacenza) e Corte Brugnatella (Piacenza).
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n.
SIRE/2001/355 del 15 maggio 2001, dalle quali risulta che in sede di
compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso
un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire ai comuni di
Bobbio e Corte Brugnatella, e che sulla base delle risultanze
tecniche ai due comuni, conformemente alla metodologia fissata nel
decreto citato, vanno attribuiti rispettivamente 2802 gradi-giorni e
2902 gradi-giorni e confermato il mantenimento della zona climatica
E.
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorno;
Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della
tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni
di Bobbio (Piacenza) e Corte Brugnatella (Piacenza) sono sostituite
da quelle di seguito elencate:
| pr |
z |
gr-g |
alt |
comune |
| PC |
PC |
2802 |
272 |
Bobbio |
| E |
E |
2902 |
350 |
Corte Brugnatella |
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2001
Il Ministro: Letta
|