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Testo in vigore dal: 4-7-2008
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l'articolo 1;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Vista la legge 9 gennaio
1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23
agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n.
125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto quanto disposto, in materia di
incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164;
Visto il primo Piano d'azione italiano per
l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo
economico alla Commissione europea nel luglio 2007, in attuazione
dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il
parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze,
per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e
delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente
decreto-legislativo:
Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI
Art. 1
Finalita' e ambito
di applicazione 1. Il presente decreto, al fine di contribuire al
miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e
alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al
miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il
profilo costi e benefici. Per tali finalita', il presente decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e
il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad
eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che
ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
b) crea le
condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi
energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica agli utenti finali.
2. Il presente
decreto si applica:
a) ai fornitori di misure di miglioramento
dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori
dei sistemi di distribuzione e alle societa' di vendita di energia
al dettaglio;
b) ai clienti finali;
c) alle Forze armate ed alla
Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e
solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto
legislativo non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo primario
delle attivita' delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad
eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.
3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti
nelle categorie di attivita' di cui all'allegato I della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione
dei gas a effetto serra nella Comunita'
Avvertenza:
-
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1 della legge 6 febbraio
2007, n. 13 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
2007, n. 40, S.O. cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie)
- 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine
di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e'
ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel
rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare
di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano
conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di
cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate
con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La
procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli
schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005;
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2005;
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005;
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005;
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005;
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/71/CE
del Consiglio, del 12 ottobre 2005;
2005/81/CE della Commissione,
del 28 novembre 2005;
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre
2005;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005;
2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi
del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la
Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di
attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni
siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento
nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio
2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a
quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e
dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della
medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche
europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non
risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che
da' conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del
ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa
altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo,
quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla
data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di
nuovo parere.».
- La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. del 27 aprile 2006, n. L 114.
- La legge 9 gennaio 1991, n.
10, reca: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 reca:
«Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici
ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10». - Il
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca: «testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita».
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
reca: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica».
- Il decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, reca: «Attuazione della direttiva 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
- La legge
1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997».
- Il decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, reca: «Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita».
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca:
«Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».
- Il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, reca: «Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)».
- Il decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, reca: «Attuazione della direttiva 2004/8/CE
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore
utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla
direttiva 92/42/CEE».
- La legge 3 agosto 2007, n. 125, reca:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di
disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia».
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201
reca: «Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia».
-
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)».
- L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, cosi' recita: «Art. 9 (L'attivita' di
distribuzione).
- 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di
connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche'
siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di
tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la
quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione
e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione
sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi
scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono
individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei
relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il
segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni
prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi
quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
- L'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, cosi' recita: «4. Le imprese di
distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle
fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti
in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i
principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita
la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le
relative modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento
della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23,
nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono
determinati con provvedimenti di pianificazione energetica
regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie
locali. In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la
coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.».
- Si
riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali»: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate
dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- La direttiva 2003/87/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275
Art. 2
Definizioni
1.
Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le
seguenti definizioni:
a) «energia»: qualsiasi forma di energia
commercialmente disponibile, inclusi elettricita', gas naturale,
compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto,
qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi
il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite,
torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per
l'aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita
nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita';
b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i
risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da
intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia; c)
«miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento
dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da
cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
d) «risparmio
energetico»: la quantita' di energia risparmiata, determinata
mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo
l'attuazione di una o piu' misure di miglioramento dell'efficienza
energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
e)
«servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilita' o il
vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie
ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che
possono includere le attivita' di gestione, di manutenzione e di
controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura
e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze
normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili
o stimabili;
f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento
generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per creare un
regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai
fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre
misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
g) «programma di
miglioramento dell'efficienza energetica»: attivita' incentrate su
gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in
miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o
stimabili;
h) «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»:
qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti
dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
i)
«ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici
ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica
nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo,
accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei
servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul
miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul
raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l)
«contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il
beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli
investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del
livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente;
m) «finanziamento tramite terzi»: accordo
contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e
al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al
beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico
conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo puo' essere una
ESCO;
n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a
fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di
un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto
industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e
quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il
profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
o)
«strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi
strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi
pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi
del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica;
p) «cliente finale»: persona fisica o
giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
q)
«distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia
diverse dall'elettricita' e dal gas»: persona fisica o giuridica
responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a
clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a
clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei
sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i quali
rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) «gestore del
sistema di distribuzione» ovvero «impresa di distribuzione»: persona
fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione
e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del
caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di
assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare
richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas
naturale;
s) «societa' di vendita di energia al dettaglio»: persona
fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
t) «sistema
efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di
energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e
complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti
rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche
nella titolarita' di un soggetto diverso dal cliente finale, e'
direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato,
all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed e'
realizzato all'interno dell'area di proprieta' o nella piena
disponibilita' del medesimo cliente;
u) «certificato bianco»: titolo
di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di
energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica
e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) «sistema di gestione
dell'energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la
responsabilita', le procedure, i processi e le risorse per
sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere
la politica energetica aziendale;
z) «esperto in gestione
dell'energia»: soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo
efficiente;
aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le
imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo
l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento
dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) «fornitore di servizi
energetici»: soggetto che fornisce servizi energetici, che puo'
essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed
aa);
cc) «Agenzia»: e' la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4,
che svolge le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della
direttiva 2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le
definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Note all'art. 2:
- La
direttiva 2001/77CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n.
L 283.
- Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si
vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.
-
Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2006/32/CE
si vedano le note alle premesse
Art. 3
Obiettivi di
risparmio energetico
1. Gli obiettivi nazionali indicativi di
risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione
sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'articolo 14 della
direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalita' di cui
all'articolo 5, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle
diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di
cui al comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unita' di
misura, i fattori di cui all'allegato I;
b) per la misurazione e la
verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti
del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Agenzia di
cui all'articolo 4, secondo le modalita' di cui all'allegato IV
della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base
delle regole armonizzate che la Commissione mettera' a
disposizione
Nota all'art. 3:
- Per la
direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse
Titolo II
STRUMENTI PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA
Capo I
Coordinamento e
monitoraggio
Art. 4
Funzioni di Agenzia
nazionale per l'efficienza energetica
1. L'ENEA svolge le funzioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura,
di seguito denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2. L'Agenzia, opera secondo un proprio piano di attivita',
approvato congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione
di tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive,
emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare
attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche' ad
ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza
energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e
previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui
si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il
solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, al fine di consentire l'effettivita' delle
funzioni dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a)
supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini
del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del
quadro istituito ai sensi del presente decreto;
b) provvede alla
verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure
adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai
fini delle specifiche attivita' di cui all'articolo 5;
c)
predispone, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva
2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la
misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della
verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da
approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In tale
ambito, definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione
del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo
allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la
quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni
dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo
Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della
predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento
degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui
al presente decreto;
e) assicura, anche in coerenza con i programmi
di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle
imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici,
sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche' sui meccanismi
e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e
la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a
fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 18
Note all'art. 4:
- Il testo
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, reca:
«Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'art. 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137» cosi' recita: «Art. 16 (Piani di attivita).
-
1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di
attivita', formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale
definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati
socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza
con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma
2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli
indirizzi del Ministro delle attivita' produttive. Il piano
comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del
personale.
2. Oltre al piano triennale e' previsto un piano annuale
di dettaglio, che pianifica le attivita' da svolgersi nel corso
dell'anno, contenente specifici obiettivi, attivita', risorse da
impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione,
risultati attesi e indicatori di valutazione.
3. Le proposte di
piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal
consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attivita' produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204
del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti
di rispettiva competenza.».
- Per la direttiva 2006/32/CE si vedano
le note alle premesse
Art. 5
Strumenti di
programmazione e monitoraggio
1. Al fine di provvedere al
monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente
decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere
dall'anno 2009, l'Agenzia provvede alla redazione del Rapporto
annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato:
«Rapporto». Il Rapporto contiene:
a) l'analisi del raggiungimento
degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3;
b)
l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui
al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello
regionale e locale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6;
c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative,
per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di
efficienza energetica, per l'accesso alla rete dei sistemi
efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo;
d) l'analisi dei miglioramenti e dei
risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse
tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditivita'
dei diversi investimenti e servizi energetici;
e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle
diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati
ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province
autonome;
f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive
necessarie anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui
alla lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti
economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 3;
g) le ulteriori valutazioni necessarie
all'attuazione dei commi 2 e 3;
h) il rapporto riportera' altresi'
un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e
sara' messo a disposizione del pubblico in formato elettronico.
2.
Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta
dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e
trasmette alla Commissione europea:
a) un secondo Piano d'azione
nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno
2011;
b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.
3. Il secondo e il terzo
Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica:
a) includono
un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano
d'azione nazionale per l'efficienza energetica;
b) includono i
risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di
risparmio energetico di cui all'articolo 3;
c) si basano sui dati
disponibili, integrati da stime;
d) includono piani relativi a
misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle
stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto
agli obiettivi;
e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di
cui all'articolo 3;
f) sono predisposti su iniziativa e proposta
dell'Agenzia in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a
carico della finanza pubblica
Nota all'art. 5:
- L'art.
7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi'
recita: «2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi di
lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo,
collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza
stessa».
Art. 6
Armonizzazione
delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza
energetica 1. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 167,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la
ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari
per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3, e successivi
aggiornamenti, proposti dall'Unione europea.
2. Entro i novanta
giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti e
le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento
dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. A decorrere dal
1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura
attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica,
non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o
locali, fatta salva la possibilita' di cumulo con i certificati
bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Gli incentivi
di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata,
per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa
remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti
dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono
stabilite le modalita' per il controllo dell'adempimento alle
disposizioni di cui al presente comma.
5. Congiuntamente a quanto
stabilito dall'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, il Ministro delle sviluppo economico verifica ogni due anni,
sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, per ogni regione, le
misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli
proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1 e ne da' comunicazione al Parlamento.
6.
Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni
nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento
dell'efficienza energetica nei rispettivi territori
Nota all'art. 6:
-Si
riporta il testo dei commi 167 e 169, dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244: «167. Il Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di
incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili
necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo
interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti
dall'Unione europea.». «169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore
delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello
sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli
interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i
risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 167, e ne da' comunicazione con relazione al
Parlamento.».
Capo II
Incentivi e
strumenti finanziari
Art. 7
Certificati bianchi
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e d'intesa con la Conferenza unificata:
a) sono stabilite
le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese di
distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli
obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di
quanto stabilito dalla lettera b);
b) sono gradualmente introdotti,
tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato della vendita di
energia, in congruenza con gli obiettivi di cui all'articolo 3,
comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di
risparmio energetico in capo alle societa' di vendita di energia al
dettaglio;
c) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti di cui
alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in
tutto o in parte l'equivalente quota di certificati bianchi;
d) sono
approvate le modalita' con cui l'Agenzia provvede a quanto disposto
dall'articolo 4, comma 4, lettera c);
e) sono aggiornati i requisiti
dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati
bianchi, nonche', in conformita' a quanto previsto dall'allegato III
alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed
interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati
bianchi.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 1, nonche' dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3,
si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Ai fini dell'applicazione del
meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di
energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate
all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio di gas
naturale.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
alla individuazione delle modalita' con cui i costi sostenuti per la
realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del
presente articolo, nell'ambito del meccanismo dei certificati
bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la
distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le
regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali
relative ai certificati bianchi, proposte dalla Societa' Gestore del
mercato elettrico, nonche' verifica il rispetto delle regole ed il
conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma
1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca
reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo
2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481
Note all'art. 7:
- Il testo
dell'art. 6, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, cosi'
recita: «Art. 6 (Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto
rendimento).
- 1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e
simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione
ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli
3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai
benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e
dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.
3. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa
con la Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito
dei provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di:
a) potenza elettrica dell'impianto;
b) rendimento complessivo
dell'impianto;
c) calore utile;
d) aspetti innovativi dell'impianto
e delle modalita' d'uso del calore utile, in particolare ai fini
dell'impiego in teleriscaldamento e per la trigenerazione;
e) specificita' dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle
serre destinate alla produzione floricola ed orticola;
f) risparmio
energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo;
g) tipologia
di combustibile impiegato;
h) emissioni inquinanti e climalteranti.
4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del
diritto di accesso ai benefici di cui al comma 1, secondo periodo,
anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente
disciplina.
5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1,
il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas
naturale e' equiparato al risparmio di gas naturale.
6. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina
delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione
ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW,
tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata
con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni
per l'accesso alle reti.». - Per l'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.
-
Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2006/32/CE
si vedano nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma
20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 cosi' recita: «20. Per lo
svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
a) richiede,
ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle
loro attivita';
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli
atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti
o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni
e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi;
in caso di
reiterazione delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non
comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di
sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al
Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione;».
Art. 8
Interventi di mobilita' sostenibile
1. Con accordi volontari con gli operatori di
settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e
gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri
interessati e le regioni, sulla base di priorita' e di ambiti di
intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative
di mobilita' sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti
dagli aggiornamenti della deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002,
n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
In tale ambito, l'Agenzia provvede a definire modalita' per la
contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure
attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi
nazionali di cui all'articolo 3
Art. 9
Fondo di rotazione
per il finanziamento tramite terzi
1. Al fine di promuovere la
realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento
dell'efficienza energetica, a valere sulle risorse relative all'anno
2009 previste dall'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' destinata una quota di 25 milioni di euro per gli
interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite
terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO.
2. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31 dicembre
2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte
dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti, le misure
e gli interventi finanziabili, nonche' le modalita' con cui le rate
di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici
conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti
stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non puo' comunque
essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine
di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n.
296
Nota all'art. 9:
- I commi
1111 e 1113, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi'
recitano: «1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita'
per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non
superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello
stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' individuato il tasso di interesse da applicare.». «1113.
Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma
1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima
applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le
risorse di cui all'art. 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n.
120.».
Capo III
Semplificazione
e rimozione degli ostacoli normativi
Art. 10
Disciplina dei
servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita'
per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le
modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai
fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e
dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei
propri provvedimenti, applica l'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei
provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas provvede inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al
sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento
all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di
connessione. In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di
salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni
per lo svolgimento di attivita' nel settore verticalmente collegato
o contiguo dei servizi post-contatore, di cui all'articolo 1, commi
34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive
modifiche, si applicano anche alla fornitura di servizi
energetici
Note all'art. 10:
- Per
l'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 si vedano
le note all'art. 7.
- I commi 34 e 34-bis dell'art. 1, della legge
23 agosto 2004, n. 239, cosi' recitano: «34. Al fine di garantire
un'effettiva concorrenza e pari opportunita' di iniziativa
economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del
trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas
naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione
dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere
attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi
post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei
confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico,
avvalendosi di societa' separate, partecipate o controllate, ovvero
operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei
medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni
ne' concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed
organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le
imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi
post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i
servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la
disponibilita' in relazione all'attivita' svolta in posizione
dominante o in regime di monopolio. 34-bis. Alle imprese di cui al
comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis,
2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 8 della legge 10
ottobre 1990, n. 287.».
Art. 11
Semplificazione e
razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari
1.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature
esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30
centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi
e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per
cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo,
non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi,
delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla
sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di
ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e
di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei
predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti
procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
nonche' alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che
comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi
di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per
cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le
modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso
derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei
titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali,
in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20
centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne,
nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di
25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.
La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi
gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza
energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o
fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono
considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti
alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli
articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo
3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione
preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa
regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi
contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in materia
di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni
finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296
del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori
e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori
da comprendersi entro i tre anni successivi.
7. La costruzione e
l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica
inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio
e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei
servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4,
del testo unico delle disposizioni legislative concernente le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni. 8. L'autorizzazione di cui al comma
6 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. In caso di dissenso, purche' non sia quello espresso
da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la
decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle
regioni, e' rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al
presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta
giorni
Note all'art. 11:
- Per il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 si vedano le note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 reca: «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia».
- Il testo dell'art. 3, comma 3,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita: «3.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti
categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti
nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi
in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare
riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati
industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile
totale inferiore a 50 metri quadrati; c-bis) gli impianti installati
ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se
utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del
settore civile.».
- Il testo dell'art. 26, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 10 cosi' recita: «Art. 26 (Progettazione, messa in
opera ed esercizio di edifici e di impianti).
- 1. Ai nuovi
impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in
edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto
1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di
calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e
negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.».
- Il testo degli
articoli 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 citato cosi' recita: «Art. 22 (Interventi
subordinati a denuncia di inizio attivita). (decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante
dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11,
convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34
ss, e 149). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'art. 10 e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini
dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini
del rilascio del certificato di agibilita', tali denunce di inizio
attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo
al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono
essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi
di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c);
b) gli
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati,
ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo,
che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i
piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interessati;
in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi
di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni
plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni
penali previste all'art. 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3
sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le
regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti
a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al comma 3,
assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e
parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle
norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di
costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e
2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5.
In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia
non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed e'
soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37.». «Art.
23 (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della
denuncia di inizio attivita). (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art.
2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9,
10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669).
- 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare
la denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende
affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e'
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del
titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da
cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata
l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di
ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o
un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attivita'. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si
applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5.».
- I commi 351 e
352 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 citata nelle
note alle premesse cosi' recita: «351. Gli interventi di
realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di
volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di
inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni
successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio
inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno
diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi
sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di
energia, incluse le maggiori spese di progettazione. 352. Per
l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita'
per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori limite
relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l'illuminazione.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20 cosi' recita: «Art. 8 (Semplificazione delle
procedure amministrative).
1. Per l'autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica
superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
2. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti
di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW
prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. Col provvedimento di cui all'art. 1, comma
88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ed anche con riguardo agli
aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza
unificata, sono stabilite procedure autorizzative semplificate per
l'installazione e l'esercizio di unita' di piccola e di
micro-cogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto
dall'art. 1, comma 86, della medesima legge n. 239 del 2004.».
- Il
testo dell'art. 63, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
recante: testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995,
n. 279, S.O. cosi' recita: «Art. 63 (Licenze di esercizio e diritti
annuali). (Art. 4 testo unico spiriti, art. 2 testo unico birra,
art. 6 testo unico energia elettrica, approvati con decreto
ministeriale 8 luglio 1924 - Art. 2 regio decreto-legge n. 23/1933 -
Art. 4 regio decreto-legge n. 334/1939 - articoli 4, 5 e 7, allegato
H, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 -
Art. 7 decreto-legge n. 707/1949 [*] - Art. 10 decreto-legge n.
50/1950 [**] - Art. 3 decreto-legge n. 271/1957 - decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990).
- 1. Le
licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono
rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti cui si
riferiscono ed hanno validita' illimitata. Fatte salve le
disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene
revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio
dell'impianto.
2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento
di un diritto annuale nella seguente misura:
a) depositi fiscali
(fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di
condizionamento): lire 500 mila;
b) depositi fiscali (impianti di
produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla
birra, depositi): lire 200 mila;
c) depositi per uso commerciale di
prodotti petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti
petroliferi denaturati: lire 100 mila;
d) impianti di produzione su
base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e
di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di
alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100
mila;
e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila. Il
diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto anche dai soggetti
obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata
dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) e' dovuto
per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati
all'imposizione di cui all'art. 61. La licenza relativa ai depositi
di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che
custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
3. Nel settore dell'imposta di
consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono
soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio,
di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di
produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta
od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila;
b) officine di
produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire
150.000.
4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel
periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si
riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano
titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non
versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e' punito con
la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto
stesso.
5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande
alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, non puo' essere rilasciata o rinnovata a
chi e' stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli
altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa
sull'alcole e sulle bevande alcoliche.».
- La legge 7 agosto 1990,
n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Capo IV
Settore
pubblico
Art. 12
Efficienza
energetica nel settore pubblico
1. La pubblica amministrazione ha
l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli
seguenti.
2. La responsabilita' amministrativa, gestionale ed
esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento
dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli
articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica
proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi
articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso
all'attuazione degli obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del
monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e
dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili
di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una
scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione
dell'efficienza energetica intraprese
Art. 13
Edilizia pubblica
1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli
edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di
norma:
a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di
competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi
i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione
dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
b) le diagnosi
energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di
interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la
sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che
riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna
dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;
c)
la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso
pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000
metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in
un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico,
ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192. 2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione
degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni
pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni
Nota all'art. 13:
- Il
testo dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 cosi' recita: «7. Negli edifici di proprieta' pubblica o
adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000
metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica e' affisso
nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente
visibile per il pubblico.».
Art. 14
Apparecchiature e
impianti per la pubblica amministrazione
1. In relazione
all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature
che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione
comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico,
in tutte le modalita', nel rispetto, per quanto applicabile, del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti
attuativi
Nota all'art. 14:
- Per il
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 si vedano le note alle
premesse
Art. 15
Procedure di gara
1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali
disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei
servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di
una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformita'
ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la realizzazione degli
interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi,
si applica il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura
dell'Amministrazione.
2. Alla individuazione degli operatori
economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli
appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste
dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
Note all'art. 15:
- Il
testo degli articoli 55, 83 e 93 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE», cosi' recita: «Art. 55 (Procedure aperte e
ristrette). (articoli 3 e 28, direttiva 2004/18; articoli 19, 20,
23, L. n. 109/1994; art. 9, decreto legislativo n. 358/1992;
art. 6,
decreto legislativo n. 157/1995;
art. 76, decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 - 1. Il decreto o la determina a
contrarre, ai sensi dell'art. 11, indica se si seguira' una
procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'art.
3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure
ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione,
o quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo
di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o
della determina a contrarre.
4. Il bando di gara puo' prevedere che
non si procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno
aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque
ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3.
5. Nelle procedure
aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel
rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara.
6.
Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la
richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini
fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel
rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'art.
62 e dall'art. 177.». «Art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa). (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva
2004/17;
art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, decreto legislativo n.
358/1992; art. 23, decreto legislativo n. 157/1995;
art. 24, decreto
legislativo n. 158/1995 - 1. Quando il contratto e' affidato con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di
gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti
alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto,
quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il
pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le
caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici
e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
f) il costo di
utilizzazione e manutenzione;
g) la redditivita';
h) il servizio
successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di
consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno
in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di
approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresi' la durata
del contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di
gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento
descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la
ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante
una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo
scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo
all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3.
Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al
comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di
gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo,
nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di
importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di
valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i
sub - pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in
grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a
nominare uno o piu' esperti con il decreto o la determina a
contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i
pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati
nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura
delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri
motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio e
subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo
prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni
appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare
con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.
Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per
lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalita'
semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi,
tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto
compatibili con il presente codice.». «Art. 93 (Livelli della
progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori). (art.
16, legge n. 109/1994) - 1. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento
preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli
di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la
rispondenza alle finalita' relative;
b) la conformita' alle norme
ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti
essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto
preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare;
il progetto preliminare dovra' inoltre consentire
l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione
descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto
ambientale ove previsto;
in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle
soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di
fondazione;
negli studi e indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera;
nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti;
in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici
previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita',
dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito
dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate,
compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato
speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto
sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei
termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita'
stabiliti dal regolamento di cui all'art. 5.
6. In relazione alle
caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento
e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione,
alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani
generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli
edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono
redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei
lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con
particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei
servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e
delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
Capo V
Definizione di
standard
Art. 16
Qualificazione dei
fornitori e dei servizi energetici
1. Allo scopo di promuovere un
processo di incremento del livello di qualita' e competenza tecnica
per i fornitori di servizi energetici, con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito
dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di
certificazione volontaria per le ESCO di cui all'articolo 2, comma
1, lettera i), e per gli esperti in gestione dell'energia di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera z).
2. Allo scopo di promuovere un
processo di incremento del livello di obiettivita' e di
attendibilita' per le misure e i sistemi finalizzati al
miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito
dell'adozione di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI, una
procedura di certificazione per il sistema di gestione energia cosi'
come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera v), e per le
diagnosi energetiche cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera n).
3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i
decreti di cui ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa tecnica
europea emanata in riferimento ai medesimi commi. 4. Fra i contratti
che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un
servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto
stabilito dall'allegato II al presente decreto
Nota all'art. 16:
- Si
riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, citato nelle
note alle premesse: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per
"edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne
che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri
edifici;
b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio di
proprieta' dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nonche' di
altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento
delle attivita' dell'ente, sia ad altre attivita' o usi, compreso
quello di abitazione privata;
c) per "edificio adibito ad uso
pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte,
l'attivita' istituzionale di enti pubblici;
d) per "edificio di
nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un
edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento stesso;
e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di
funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente
regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo,
all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della
purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto
tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o
senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla
sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo;
sono
quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova
installazione», un impianto termico installato in un edificio di
nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedente privo di impianto termico;
h) per "manutenzione
ordinaria dell'impianto termico", le operazioni specificamente
previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che
comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso
corrente;
i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico",
gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a
quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione
di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per
"proprietario dell'impianto termico", chi e' proprietario, in tutto
o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di
impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso
di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario del presente
regolamento sono da intendersi riferito agli amministratori;
l) per
"ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a
trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di
opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di
produzione che di distribuzione del calore;
rientrano in questa
categoria anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali nonche' la
risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari o
parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m)
per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un
vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad
erogare energia termica alle medesime utenze;
n) per "esercizio e
manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che
comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione
degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di idonea capacita' tecnica, economica,
organizzativa, e' delegata dal proprietario ad assumere la
responsabilita' dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione
delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p)
per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale che disciplina
l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni
di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia
di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del
processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per
"valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti
successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo;
r) per "potenza termica del
focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere
calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di
combustibile bruciato;
l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
s)
per "potenza termica convenzionale" di un generatore di calore, la
potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa
al camino;
l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
t) per "potenza
termica utile" di un generatore di calore, la quantita' di calore
trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore,
corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della
potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con
l'ambiente e della potenza termica persa al camino;
l'unita' di
misura utilizzata e' il kW;
u) per "rendimento di combustione",
sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore di
calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la
potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di
un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e
la potenza termica del focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un
ambiente" la temperatura dell'aria misurata secondo le modalita'
prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi-giorno" di
una localita', la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo
annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze
positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente,
convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna
giornaliera;
l'unita' di misura utilizzata e' il grado-giorno
(GG).».
Art. 17
Misurazione e
fatturazione del consumo energetico
1. Fatti salvi i provvedimenti
normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, con uno o piu' provvedimenti da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, individua le modalita' con cui:
a) le imprese di
distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio
provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali, affinche' i clienti finali di energia
elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla
stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, contatori
individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo
e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;
b) le imprese
di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al
dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente,
forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a), a
condizioni stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica
e il gas e a meno che cio' sia tecnicamente impossibile e
antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico
preventivato a lungo termine o a meno che cio' sia antieconomico in
assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala.
Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o
si eseguono importanti ristrutturazioni cosi' come definite dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui
alla lettera a), fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra
abbiano gia' avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori
su larga scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attivita' di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di
fattibilita' ivi previste, provvedono ad individuare modalita' che
permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro
e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso
appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e
visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso
ulteriori strumenti informatici o elettronici gia' presenti presso
il cliente finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le societa'
di vendita di energia al dettaglio provvedono affinche', laddove
opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di
energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile, e
riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l'energia
reattiva assorbita dall'utente. Insieme alla fattura devono essere
fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un
resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate
sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da
permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;
e)
qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero
le societa' di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti
finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle
loro fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle
stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:
1) prezzi
correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra
il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello
stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di
grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento,
individuati dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e i gas,
relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa
categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le
organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi
analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere
informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza
energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero
specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano
energia
Nota all'art. 17:
- Per il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle
premesse.
Capo V
Misure di
accompagnamento
Art. 18
Diagnosi
energetiche e campagne di informazione
1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia
definisce le modalita' con cui assicura la disponibilita' di sistemi
di diagnosi energetica efficaci e di alta qualita' destinati a
individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza
energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori
finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti
interessati.
2. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1,
l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di
transazione piu' elevati e strutture non complesse altre misure
quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet
o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilita' delle
diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono
commercializzate.
3. La certificazione energetica di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si
considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai
requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Con i provvedimenti di cui
all'articolo 7 sono stabilite le modalita' con cui le imprese di
distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di
garantire la disponibilita' di diagnosi energetiche a tutti clienti
finali.
5. Ai fini di dare piena attuazione alle attivita' di
informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia
si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2,
comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le
modalita' previste dal medesimo comma.
6. Ai fini di dare piena
attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi
energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more
dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di
entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al
presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui
all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che
non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di
entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali.
Le regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a
favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri
provvedimenti con i contenuti dell'allegato III
Note all'art. 18:
- Per il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle
premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 162, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, cosi' recita: «162. Al fine di incentivare il
risparmio e l'efficienza energetica e' istituto, a decorrere
dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e
l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il
Fondo e' finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle
misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per
migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo
all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione
delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per
l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della
pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere
gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono
utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata la
commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi
energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori
elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
principi e i criteri a cui si devono informare le campagne
informative di cui al presente comma.».
- Il testo dell'art. 17 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita: «Art. 17
(Clausola di cedevolezza).
- In relazione a quanto disposto
dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva
delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e
dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione
concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE
fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la
normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono
tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.».
- La direttiva
2002/91/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L
1
Titolo III
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 19
Disposizioni
finali e copertura finanziaria
1. Gli allegati, che costituiscono
parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, in conformita' alle modifiche
tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a
livello comunitario.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da:
«con modalita' definite con decreto» fino alla fine del comma sono
soppresse.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
4. Dal presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori
entrate, a carico della finanza pubblica.
5. All'attuazione delle
disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente
Nota all'art. 19:
- Si
riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, cosi' come modificato dal
presente decreto: «1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j)
dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti
definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la
responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di responsabilita'
da parte del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e
consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non
puo' delegare ad altri le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere
solo occasionalmente al subappalto delle attivita' di sua
competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n.
46, per le attivita' di manutenzione straordinaria, e ferma restando
la propria diretta responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e
seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un
impianto e' incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per
il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata
nell'ambito di un contratto servizio energia.».
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi,
Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini,
Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE
TABELLA DI CONVERSIONE
=====================================================================
Fonte di energia | kJ (NCV) |kgep (NCV) | kWh (NCV)
=====================================================================
1 kg di carbone |28 500 |0,676 |7,917
---------------------------------------------------------------------
1 kg di carbon fossile |17 200-30 700|0,411-0,733|4,778-8,528
---------------------------------------------------------------------
1 kg di mattonelle di lignite |20 000 |0,478 |5,556
---------------------------------------------------------------------
1 kg di lignite nera |10 500-21 000|0,251-0,502|2,917-5,833
---------------------------------------------------------------------
1 kg di lignite |5 600-10 500 |0,134-0,251|1,556-2,917
---------------------------------------------------------------------
1 kg di scisti bituminosi |8 000-9 000 |0,191-0,215|2,222-2,500
---------------------------------------------------------------------
1 kg di torba |7 800-13 800 |0,186-0,330|2,167-3,833
---------------------------------------------------------------------
1 kg di mattonelle di torba |16 000-16 800|0,382-0,401|4,444-4,667
---------------------------------------------------------------------
1 kg di olio pesante residuo |40 000 |0,955 |11,111
---------------------------------------------------------------------
1 kg di olio combustibile |42 300 |1,010 |11,750
---------------------------------------------------------------------
1 kg di carburante (benzina) |44 000 |1,051 |12,222
---------------------------------------------------------------------
1 kg di paraffina |40 000 |0,955 |11,111
---------------------------------------------------------------------
1 kg di GPL |46 000 |1,099 |12,778
---------------------------------------------------------------------
1 kg di gas naturale (1) |47 200 |1,126 |13,10
---------------------------------------------------------------------
1 kg di GNL 45 |190 |1,079 |12,553
---------------------------------------------------------------------
1 kg di legname (umidita' 25%) | | |
(2) |13 800 |0,330 |3,833
---------------------------------------------------------------------
1 kg di pellet/mattoni di legno|16 800 |0,401 |4,667
---------------------------------------------------------------------
1 kg di rifiuti |7 400-10 700 |0,177-0,256|2,056-2,972
---------------------------------------------------------------------
1 MJ di calore derivato |1 000 |0,024 |0,278
---------------------------------------------------------------------
1 kWh di energia elettrica |3 600 |0,22 (***) |
Fonte: Eurostat.
----
(1) 93 % metano.
(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione
del tipo di legname maggiormente utilizzato.
(***) Il valore di riferimento e' aggiornato con apposito
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine
di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco
termoelettrico.
Allegato II
(previsto
dall'articolo 16, comma 4)
CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
1. Finalita'.
1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che
qualificano il contratto servizio energia di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente
allegato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive
modificazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) contratto
servizio energia: e' un contratto che nell'osservanza dei requisiti
e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione
dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell'energia;
b) contratto servizio energia «Plus»: e' un contratto
servizio energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al
paragrafo 5 e che si configura come fattispecie di un contratto di
rendimento energetico;
c) fornitore del contratto servizio energia:
e' il fornitore del servizio energetico che all'atto della stipula
di un contratto servizio energia risulti in possesso dei requisiti
di cui al paragrafo 3. 3. Requisiti del Fornitore del contratto
servizio energia.
1. Sono abilitate all'esecuzione del contratto
servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono
dei seguenti requisiti:
a) abilitazione professionale ai sensi della
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, testimoniata
da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le
seguenti categorie:
1) Settore «A» (impianti elettrici);
2) Settore
«C» (riscaldamento e climatizzazione);
3) Settore «D» (impianti idrosanitari);
4) Settore «E» (impianti gas); b) rispondenza ai
requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare
riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera o), e di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.
2. Il Fornitore del contratto servizio energia e' obbligatoriamente
tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso
dei requisiti di cui al presente paragrafo, fornendo esplicita
attestazione delle relative informazioni identificative.
3. Per i
contratti servizio energia «Plus» e' richiesto, in aggiunta ai
requisisti di cui ai precedenti punti, un sistema di qualita'
aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione
equivalente, in materia di prestazioni attinenti il contratto di
servizio energia certificato da ente e/o organismo accreditato a
livello nazionale e/o europeo.
4. Requisiti e prestazioni del
contratto servizio energia.
1. Ai fini della qualificazione come
contratto servizio energia, un contratto deve fare esplicito e
vincolante riferimento al presente atto e prevedere:
a) la presenza
di un attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni. Qualora si tratti di un edificio
residenziale o composto da una pluralita' di utenze, la
certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unita'
abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la
certificazione energetica, il relativo attestato e' sostituito a
tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica,
conformemente all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni che dovra'
comunque comprendere:
1) determinazione dei fabbisogni di energia
primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la
produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonche' per
eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data
del suo avvio, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, conformemente
alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto,
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti
attuativi;
2) espressa indicazione degli interventi da effettuare
per ridurre i consumi, migliorare la qualita' energetica
dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle fonti
rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e
di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di
classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica
vigente. Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovra'
comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le
caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2). La certificazione
energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del contratto di
servizio energia fermo restando la necessita' di una valutazione
preliminare al momento dell'offerta e la possibilita', nell'ambito
della vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di
verifica;
b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri
oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di
energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del contratto
servizio energia, da versare tramite un canone periodico
comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a
fornire le prestazioni di cui al presente allegato;
c) fatto salvo
quanto stabilito dal punto b), l'acquisto, la trasformazione e l'uso
da parte del Fornitore del contratto servizio energia dei
combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia
nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento,
necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica
all'edificio;
d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze
che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come
riferimenti in fase di analisi consuntiva;
e) la determinazione dei
gradi giorno effettivi della localita', come riferimento per
destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare
l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica;
f) la
misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la
sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia
termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite
dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;
g) l'indicazione dei seguenti elementi:
1) la quantita' complessiva
totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio
termico;
2) la quantita' di cui al numero «1)» distinta e suddivisa
per ciascuno dei servizi erogati;
3) la correlazione fra la quantita' di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la
specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere d) ed e);
h)
la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto
servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata
dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve
avvenire con criteri e periodicita' convenuti con il committente, ma
almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;
i) la
preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono
in regola con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione
degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da
effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione
esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei
tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di
quale parte dovra' farsi carico degli oneri conseguenti o di come
essi si ripartiscono tra le parti;
l) la successiva esecuzione da
parte del Fornitore del contratto servizio energia delle prestazioni
necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli
impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
m) la durata
contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente
modificati nel corso del periodo di validita' del contratto, saranno
riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente ed in
stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
n)
l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i
materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni
energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di
eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali
alle attivita' del fornitore del contratto servizio energia, saranno
e resteranno di proprieta' del committente;
o) l'assunzione da parte
del Fornitore del contratto servizio energia della mansione di terzo
responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come
successivamente modificato;
p) l'indicazione da parte del
committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di
controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la
corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto;
se il
committente e' un ente obbligato alla nomina del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di
cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo
deve essere indicato come tecnico di controparte;
q) la responsabilita' del Fornitore del contratto servizio energia nel
mantenere la precisione e l'affidabilita' di tutte le
apparecchiature di misura eventualmente installate; r) l'annotazione
puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi
effettuati sull'impianto termico e della quantita' di energia
fornita annualmente;
s) la consegna, anche per altri interventi
effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e
adeguata documentazione tecnica ed amministrativa.
2. Gli interventi
realizzati nell'ambito di un contratto di servizio energia non
possono includere la trasformazione di un impianto di
climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione
individuali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il
contratto di servizio energia e' applicabile ad unita' immobiliari
dotate di impianto di riscaldamento autonomo, purche' sussista
l'autorizzazione del proprietario o del conduttore dell'unita'
immobiliare verso il Fornitore del contratto servizio energia, ad
entrare nell'unita' immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per
la corretta esecuzione del contratto stesso. 5. Requisisti e
prestazioni del contratto servizio energia «Plus». 1. Ai fini della
qualificazione come contratto servizio energia «Plus», un contratto
deve includere, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni
di cui al paragrafo 4, anche le seguenti prestazioni aggiuntive:
a)
per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di
energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10
per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato
di certificazione, nei tempi concordati tra le parti e comunque non
oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la
realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione
energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati
nell'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del
processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
b)
l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica
dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, a valle degli
interventi di cui alla lettera a);
c) per rinnovi o stipule
successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria
per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto
al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione
di cui alla lettera b), attraverso la realizzazione di interventi
strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o
dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e
finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di
utilizzo dell'energia;
d) l'installazione, laddove tecnicamente
possibile, ovvero verifica e messa a numero se gia' esistente, di
sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche
di uso ed esposizione uniformi o a singole unita' immobiliari,
ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il
surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni
ed esterni.
2. Il contratto servizio energia «Plus» puo' prevedere,
direttamente o tramite eventuali atti aggiuntivi, uno «strumento
finanziario per i risparmi energetici» finalizzato alla
realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del
processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, alla
riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e alla
produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. Un contratto servizio
energia «Plus», stipulato in maniera conforme al presente
provvedimento, e' ritenuto idoneo a:
a) realizzare gli obiettivi di
risparmio energetico di cui all'articolo 3;
b) comprovare
l'esecuzione delle forniture, opere e prestazioni in esso previste
costituendone formale testimonianza valida per tutti gli effetti di
legge;
un contratto servizio energia «Plus» ha validita' equivalente
a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad
incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla
gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche.
6. Durata contrattuale. 1. Il contratto servizio energia e il
contratto servizio energia «Plus» devono avere una durata non
inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.
2. In deroga al
punto 1, si stabilisce che:
a) la durata di un contratto servizio
energia e un contratto servizio energia «Plus» puo' superare la
durata massima di cui al punto 1, qualora nel contratto vengano
incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedano l'estinzione di
prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima di
cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti
contraenti;
b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di
servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o
ulteriori prestazioni ed attivita' conformi e corrispondenti ai
requisiti del presente decreto, la durata del contratto potra'
essere prorogata nel rispetto delle modalita' definite dal presente
decreto.
3 Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio
energia partecipi all'investimento per l'integrale rifacimento degli
impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la
riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per oltre il 50
per cento della sua superficie, la durata del contratto non e'
soggetta alle limitazioni di cui al punto 1
Allegato III
(previsto
dall'articolo 18, comma 6)
METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI
SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. Metodologie di calcolo
della prestazione energetica degli edifici e degli impianti.
1. Per
le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli
edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro
successive modificazioni:
a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche
degli edifici - Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia
termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale; b)
UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-1:
determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda
sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili;
c) UNI TS
11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-2:
determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda
sanitaria nel caso di:
1) utilizzo di energie rinnovabili
(solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse);
2) utilizzo di
altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento,
pompe di calore elettriche e a gas).
2. Gli strumenti di calcolo
applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software
commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione
energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno
scostamento massimo di piu' o meno il 5 per cento rispetto ai
corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello
strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia e' fornita
attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato
termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
3. In relazione alle norme tecniche di cui al
punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento
sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2.
4. Nelle more
del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima e'
sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di
calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e
dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi
citati al punto 2.
5. Ai fini della certificazione degli edifici, le
metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono
riportate nelle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale
adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
6. Sono
confermati i criteri generali e i requisiti della prestazione
energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione
ed installazione degli impianti, fissati dalla legge 9 gennaio 1991,
n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, come modificati dal presente decreto legislativo, e
dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni.
2. Soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici.
1. Sono abilitati ai fini dell'attivita'
di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti
certificatori i tecnici abilitati, cosi' come definiti al punto 2.
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste
di dipendente di enti ed organismi pubblici o di societa' di servizi
pubbliche o private (comprese le societa' di ingegneria) che di
professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e
collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli
edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi
all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia
competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi
esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in
collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo
costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta
la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono
tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e
province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a
seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti
corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province
autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
3. Ai fini di
assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio dei soggetti
certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di
sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica,
dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova
costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro
espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da
certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in
esso incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne
al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti,
l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento
diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti
in esso incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano
derivarne al richiedente.
4. Qualora il tecnico abilitato sia
dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi
di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e
dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 e' da
intendersi superato dalle stesse finalita' istituzionali di
perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali
enti ed organismi.
5. Per gli edifici gia' dotati di attestato di
certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici,
compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale
aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, puo' essere predisposto anche da un
tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice
incaricata dei predetti adeguamenti. |