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Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione
del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 14 marzo 1986, n.
217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento
energetico nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in
particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di
energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno
2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge
9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle
linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni
dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003;
Considerato che l'articolo 1, comma
1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee
della politica energetica nazionale, nonche' i criteri generali per la sua
attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei
meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici
integrano esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilita' e sicurezza
degli approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici,
concorrenza tra imprese, incolumita' delle persone e delle cose, sicurezza
pubblica e tutela dell'ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n.
10, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere,
ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche,
integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di
evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalita'
1. Il
presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' per
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo
sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali
di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di
Kyoto, promuovere la competitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo
sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la
metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione
energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di
climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza
degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni
degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al
comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di
meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e
strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza
normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b)
sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e
l'elaborazione di informazioni e di dati; c) realizzazione di studi che
consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e
dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e
delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e
l'informazione degli utenti finali.
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dei commi 1 e 5
dell'art. 1 e l'allegato A, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 2003, n. 266, e' il seguente:
«1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B». «5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materia di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato». «Allegato A (Art. 1,
commi 1 e 3) 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
paesi terzi. 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio
2002, sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza
da porti degli Stati membri della Comunita'. 2002/33/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale. 2002/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga
la direttiva 93/75/CEE del Consiglio. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della
direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono
vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva
77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati
membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro. 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione
del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001. 2002/99/CE del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per
la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano. 2003/8/CE del
Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia
nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime
comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. 2003/12/CE della
Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle
protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, concernente i dispositivi medici. 2003/15/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva
76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti. 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita'
specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti
di origine animale. 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale
comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa'
consociate di Stati membri diversi. 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno
2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa
alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti,
98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle
sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle
sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi
seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie».
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata in GUCE n. L 1 del 4
gennaio 2003.
- Il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.),
reca:
«TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli
edifici».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
- Il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120
(Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142.
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto1993, n. 412 (Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.
10) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n. 242.
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 (Regolamento
per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di
rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili
liquidi o gassosi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996,
n. 302.
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215), e' il seguente:
«1. Nell'ambito dei
principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente
legge. Sono, altresi', determinate disposizioni per il settore energetico che
contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela
dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in
materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello
Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati
internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della
politica energetica nazionale, nonche' i criteri generali per la sua
attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che
si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie
regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione».
- Il testo dell'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), e' il seguente:
«Art. 8
(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque
in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri
o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico
non e' conferito, dal Ministro dell'interno».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito
dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti
e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno;
la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni
di questi elementi:
l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
il termine
puo' riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti;
b)
«edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di
permesso di costruire o denuncia di inizio attivita', comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento
di un edificio» e' la quantita' annua di energia effettivamente consumata o
che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi
ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e
estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu'
descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche
tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in
relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza
delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria
di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni,
che influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione
energetica o di rendimento energetico dell'edificio» e' il documento redatto
nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la
prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici
caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e
l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a
partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri
qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria»
e' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento
dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere
abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione,
dell'umidita' e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia»
e' il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile
di un generatore di calore» e' la quantita' di calore trasferita nell'unita'
di tempo al fluido termovettore;
l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
i) «pompa
di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente
esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce
all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e
dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di
funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre,
le definizioni dell'allegato A.
Art. 3
Ambito di intervento
1.
Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli
edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le
modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
2. Nel caso di
ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti
minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione
graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti
diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto
l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a
1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati;
b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel
caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per
cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto
di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di
interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali
e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto
gia' previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti
termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3)
sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del
presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti
nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1,
lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) i fabbricati industriali,
artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati
per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del
processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con
una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Nota all'art.
3:
- Il testo delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, citato nelle premesse, e' il seguente:
«Art.
136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).
- 1. Sono soggetti alle
disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
(omissis);
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni
della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non
comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; (omissis)».
Art. 4
Adozione di criteri
generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono
definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato
nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari
e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli
edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata,
anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate
le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato
nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati
in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di
seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente,
di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di
seguito denominato CNCU.
Art. 5
Meccanismi di
cooperazione
1. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza
nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di
raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR,
finalizzati a:
a) favorire l'integrazione della questione energetico
ambientale nelle diverse politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i
servizi energetici di pubblica utilita';
c) favorire la realizzazione di un
sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando
l'impatto e i costi di queste attivita' sugli utenti finali;
d) sviluppare un
sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio
nazionale della normativa;
e) predispone progetti mirati, atti a favorire la
qualificazione professionale e l'occupazione.
Art. 6
Certificazione
energetica degli edifici di nuova costruzione
1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e
quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine
della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di
certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui
all'articolo 4, comma 1.
2. La certificazione per gli appartamenti di un
condominio puo' fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento
interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i
condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un
altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa
tipologia.
3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola
unita' immobiliare, l'attestato di certificazione energetica e' allegato
all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di
locazione, l'attestato di certificazione energetica e' messo a disposizione
del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario
conforme all'originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla
certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validita'
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato
ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica
dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica
comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i
valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai
cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.
L'attestato e' corredato da suggerimenti in merito agli interventi piu'
significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della
predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso
pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati,
l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a
cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici
di proprieta' pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13,
comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attivita' produttive il 20
luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione
dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al
pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle
metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1,
e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU,
prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
Art. 7
Esercizio e
manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi
un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in esercizio gli
impianti e provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di
manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore
incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attivita' a regola d'arte,
nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime
operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo
tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e
dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialita'
dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive
copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8
Relazione tecnica,
accertamenti e ispezioni
1. La documentazione progettuale di cui all'articolo
28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformita' delle opere
realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1,
deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune
dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non e'
accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
3. Una copia
della documentazione di cui al comma 1, e' conservata dal Comune, anche ai
fini degli accertamenti previsti al comma 4.
4. Il Comune, anche avvalendosi
di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente
decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la
conformita' alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni
effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente,
dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed
ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei richiedenti.
Nota all'art.
8:
- Il testo del comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
citata nelle premesse, e' il seguente:
«1. Il proprietario dell'edificio, o
chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e
26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni della presente legge.».
Art. 9
Funzioni delle regioni
e degli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorita'
competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli
enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia
garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni
necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e
assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra
tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema delle
ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1,
comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor
onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini;
tali attivita', le
cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialita',
trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
a)
ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b)
correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia
delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno
degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli
edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli
obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi
informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione
presso le autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti
interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e
per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative
all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti riforniti negli ultimi dodici
mesi.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta'
superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le stesse
modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo
complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del
generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere
correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle
attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente
decreto.
Note all'art.
9:
- Il testo del comma 44 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
citata nelle premesse, e' il seguente:
«44. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative
costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica
impiantistica all'interno degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di
verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di
quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza».
- Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici,
ai fini del contenimento dei consumi di energia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 2000, n. 81), e' il seguente:
«Art. 17 (Istituzione o
completamento del catasto degli impianti termici).
- 1. Al fine di costituire
il catasto degli impianti o di completare quello gia' esistente all'atto della
data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti
possono richiedere alle societa' distributrici di combustibile per il
funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro novanta giorni, di
comunicare l'ubicazione e la titolarita' degli impianti da esse riforniti nel
corso degli ultimi dodici mesi;
i comuni trasmettono i suddetti dati alla
provincia ed alla regione, anche in via informatica.».
Art. 10
Monitoraggio, analisi,
valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale
1.
Il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi
con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a
rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati
conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
2. In
particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle seguenti attivita':
a) raccolta e aggiornamento dei dati e
delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro
elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare
esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio
dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del
raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione
dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore
in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi
resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di
settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di
materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di
installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo
sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli
ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli
obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione
alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;
g) analisi e
valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo
edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di
produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti
e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica
nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.
3. I risultati
delle attivita' di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attivita'
produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che
provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe
attivita' autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro
conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione
della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, nonche' alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attivita'
produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvedono altresi' al monitoraggio della legislazione negli Stati membri
dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie
ed esperienze il piu' possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla
Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo
precedente.
Nota all'art.
10:
- Il testo dell'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, citata nelle
premesse, e' il seguente:
«Art. 20 (Relazione annuale al Parlamento).
- 1. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile
di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente
legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli
adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli
obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.».
Titolo II
NORME TRANSITORIE
Art. 11
Requisiti della
prestazione energetica degli edifici
1. Fino alla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione
energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare,
il fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio
1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e
dalle disposizioni di cui all'allegato I.
Nota all'art.
11:
- Per la legge 9 gennaio 1991, n. 10, si vedano le note alle premesse.
Art. 12
Esercizio,
manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici
esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i
requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse
sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della
Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle
disposizioni di cui all'allegato L.
Nota all'art.
12:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n.
412, si vedano le note alle premesse.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Misure di
accompagnamento
1. Il Ministero delle attivita' produttive, predispone
programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al
risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le
sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle
amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di
accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi
programmi e progetti hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione del presente
decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai
cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;
b)
la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare
attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei
cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto
energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi
indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala
l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la
formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi,
anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli
impianti di climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti
qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e
delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attivita' per il raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano
nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente
dell'energia realizzato dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi
dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239,
limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti nell'ambito di
questa attivita' e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le attivita' per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono
provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Nota all'art.
13:
- Il testo del comma 119, lettera a), dell'art. 1 della legge 23 agosto
2004, n. 239, citate nelle premesse, e' il seguente:
«119. Al fine di
accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema energetico nazionale,
mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente
dell'energia, il Ministero delle attivita' produttive:
a) realizza, per il
triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del tetorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e
sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno,
rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;».
Art. 14
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di
accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovra' provvedere con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti
dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro
400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo
delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119,
lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Nota all'art.
14:
- Per l'art. 1, comna 119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239,
si veda la nota all'art. 13.
Art. 15
Sanzioni
1. Il
progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il
rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1,
o un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e
delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di
certificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale;
in questo caso l'autorita' che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei
lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformita' delle
opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di
fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale;
l'autorita'
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il
direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformita'
delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la
conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione
tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
5. Il
proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che
non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a
quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorita'
che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario,
contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di
cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione
dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dal compratore.
9. In caso di
violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto e'
nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal conduttore.
Nota all'art.
15:
- Per il comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si veda
la nota all'art. 8.
Art. 16
Abrogazioni e
disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio
1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1 e 2;
l'articolo 28, commi 3 e 4;
l'articolo 29;
l'articolo 30;
l'articolo 33, commi 1 e 2;
l'articolo 34, comma
3.
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4;
l'articolo
7, comma 7;
l'articolo 8.
3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante
recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il
contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e
rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
4. Gli
allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono
modificati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformita'
alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle
introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
Note all'art.
16:
- Si riporta il desto degli articoli 4, 28, 33 e 34 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, citate nelle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art.
4 (Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive).
- 1. (abrogato).
2.
(abrogato).
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la
ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale
che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
4. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR,
gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il
contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti
aspetti:
determinazione delle zone climatiche;
durata giornaliera di
attivazione nonche' periodi di accensione degli impianti termici;
temperatura
massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli
impianti termici;
rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di
trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le
finalita' di cui all'art. 1.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il
Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti
nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri
interessati, puo' emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi
limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo
dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di
energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente
rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica
amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli
istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa e' inserita di
diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
relativi.». «Art. 28 (Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni).
-
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in
comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi
alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse
corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente
legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1
non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco,
fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'art. 34, ordina la
sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3.
(abrogato).
4. (abrogato).
5. La seconda copia della documentazione di cui al
comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha
titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia
prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore
ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.». «Art. 33 (Controlli e verifiche).
- 1.
(abrogato).
2. (abrogato).
3. In caso di accertamento di difformita' in corso
d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di
accertamento di difformita' su opere terminate il sindaco ordina, a carico del
proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi
3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui
all'art. 34.». «Art. 34 (Sanzioni).
- 1. L'inosservanza dell'obbligo di cui
al comma 1 dell'art. 28 e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario
dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione
depositata ai sensi dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli
articoli 26 e 27 e' punito con la sanzione amministrativa in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle
opere.
3. (abrogato).
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'art. 29 e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il
proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne
e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito dall'art.
31, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le
parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo
dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 e' punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a
lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
7.
Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorita'
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza
della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non
superiore a lire cento milioni.».
- Gli articoli 29 e 30 della citata legge
n. 10 del 1991, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 29
(Certificazione delle opere e collaudo). Art. 30 (Certificazione energetica
degli edifici).».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, citato nelle premesse, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli
impianti termici).
- 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Nella sostituzione di
generatori di calore di dimensionamento del o dei generatori stessi deve
essere effettuato in modo tale che il «rendimento di produzione medio
stagionale» definito come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed
immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti
energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al
periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al
seguente valore: (eta)g=(77+3 log Pn)% per il significato di log Pn e per il
fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto
specificato ai commi 1 e 2.
4. (abrogato).
5. Negli impianti termici ad acqua
calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kw,
la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori' di calore. Alla
ripartizione di cui sopra e' ammessa deroga nel caso di sostituzione di
generatore di calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di
natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilita' di
spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova
installazione, nonche' in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione
centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale
degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
per una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore
separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare
che l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi
di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi
tecnico-economici che giustificano la scelta di' un unico generatore vanno
riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi
di trattamento dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con le specifiche
indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione
con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kw.
7. Negli impianti termici
di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori
di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi
igienici e sanitari per una pluralita' di utenze di tipo abitativo devono
essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un
sistema di accumulo dell'acqua calda di capacita' adeguata, coibentato in
funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni
di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e
condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di
immissione della rete di distribuzione, non superi i 48° C, + 5° C di
tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di
generatori di calore destinati alla produzione di energia per la
climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per
ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di
prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del
generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde
per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei
gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
9. Gli
impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari
devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente,
nei seguenti casi:
nuove installazioni di impianti termici, anche se al
servizio delle singole unita' immobiliari;
ristrutturazioni di impianti
termici centralizzati;
ristrutturazioni della totalita' degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
trasformazioni da impianto
termico centralizzato a impianti individuali;
impianti termici individuali
realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte
salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni
del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione
di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino
generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma
tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici individuali
gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione
dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con
combustione asservita da ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici
individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale
vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai
dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino,
canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque
adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente
articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati impianti termici
in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali:
stufe, caminetti, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova
installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino
l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto
l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di
calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129)
installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di
un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione,
secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996.
11. Negli
impianti termici di nuva istallazione e nelle opere di ristrutturazione degli
impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da
assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento
globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le
tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o
situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste
ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate,
secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa
in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il
mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilita'
al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche
dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti
fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e
ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.
12.
Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso
fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di
guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), e' prescritto che l'impianto
termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di
distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti
termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto
termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a
ventilazione meccanica controllata, e' prescritta l'adozione di
apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni
qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue
di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
14. L'installazione
nonche' la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da
un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 5
marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli
edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo, ai
sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di
soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 10
stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda
gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione
o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od
economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di
cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico,
riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non
applicabilita' del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di
cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di
produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina
l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate e'
determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti
dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un
impianto convenzionale;
il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice,
e' determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri
vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione
del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della
sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno
semplice e' elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani
dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto
della maggior importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per
produzione di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche
per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la
vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed
economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto
anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto
individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o
assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche
categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di
edifici deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza
che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilita' al
ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o
assimilate, da lui ritenute valide.». «Art. 7 (Termoregolazione e
contabilizzazione).
- 1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione
edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo
previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi
di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici
centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralita' di
utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella
complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kw, e'
prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che
consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a
valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve
essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura
esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del
fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a
\pm 2 °C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione,
la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data
di entrata in vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere
dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo
energetico per ogni singola unita' immobiliare.
4. Il sistema di
termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere dotato di
un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura
ambiente qualora in ogni singola unita' immobiliare sia effettivamente
installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un
sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della
temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato di programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco
delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla
loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione
discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un
programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore
di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del
sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti
termici per singole unita' immobiliari destinati, anche se non esclusivamente,
alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di
termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della temperatura
ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura
su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. (abrogato).
8.
L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere
giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
in particolare la valutazione degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la
metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di piu' generatori di calore,
il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al
carico termico dell'utenza.».
- L'art. 8 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 412 del 1993, abrogato dal presente decreto, recava: «Art.
8 (Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale).».
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37), e' il
seguente:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici).
- 1. Alle norme comunitarie non
autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento
nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia,
che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto
dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme
comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per
le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
Art. 17
Clausola di
cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di
competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente
decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione
concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano
ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
Note all'art. 1
: - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita:
«Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita'
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
- Il testo del
comma 3 dell'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, citata nell'art. 16
e' il seguente:
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte
delle regioni e delle province autonome). (Omissis).
3. Ai fini di cui
all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative
adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si
applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la
procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo. (Omissis).».
- Per la
direttiva 2002/91 /CE, si vedano le note alle premesse. Allegati
---->
Vedere allegato A
<----
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Vedere allegato a pag. 15
<----
---->
Vedere allegato a pag. 16
<----
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Vedere allegato a pag. 17
<----
---->
Vedere allegato a pag. 18
<----
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Vedere allegato a pag. 19
<----
---->
Vedere allegato a pag. 20
<---- ---->
Vedere allegati da pag. 21 a pag. 38 del S.O. <----
N.B: il presente
Decreto Legislativo e' stato modificato dal Decreto Legislativo
29/12/2006, n. 311 sotto riportato (le integrazioni / modifiche sono
state inserite nel D.Lgs. 192/05 coordinato che si trova alla
fine di questa pagina). |