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IL DIRETTORE
dell'area centrale
L'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, prevede, come principio di carattere
generale, l'obbligo della denaturazione in vigenza di un'aliquota di
accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore
a quella prevista per il gasolio usato come carburante.
Opportunamente, quindi, l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 20 febbraio
2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, ha previsto
nell'ultimo periodo, essendosi realizzata una differenza di aliquota tra i
due gasoli, l'obbligo, entro il termine di novanta giorni, di
denaturazione per il gasolio da riscaldamento, secondo la formula e le
modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane. Pertanto, a partire dal 23
maggio 2005, trovano applicazione le statuizioni di legge. Al riguardo,
per quanto attiene i prodotti denaturanti da utilizzare, considerate la
decisione del 13 luglio 2001 (2001/574/CE), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 28 luglio 2001, L 203, e la
decisione del 17 dicembre 2003 (2003/900/CE) della Commissione, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 dicembre 2003, L 336,
non puo' che farsi riferimento al marcatore fiscale comune previsto dalle
suddette decisioni per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC
27100066, 27100067 e 27100068 impiegati negli usi diversi dalla
carburazione.
Com'e' noto trattasi del solvent yellow 124 che viene utilizzato previa
diluizione con nafta solvente da petrolio, come gia' in uso nel settore
dell'agricoltura e della motopesca. Pertanto, considerando anche che il
gasolio per riscaldamento e' gia' attualmente colorato con solvent red 161
ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 15 aprile 1997, cosi' come modificato dall'art. 5, comma
4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, non puo' che essere utilizzata, anche nella
presente circostanza, la seguente formula per ogni 100 kg di prodotto:
a) 4 grammi di solvent red 161;
b) 0,95 grammi di solvent yellow 124;
c) 0,51 grammi di nafta solvente da petrolio.
Per quanto attiene, infine, alle modalita' per lo svolgimento delle
operazioni di denaturazione, opportunamente si rinvia a quelle attualmente
gia' in uso nel settore dei prodotti agevolati per l'agricoltura, ai sensi
del comma 2 e seguenti dell'art. 4 del regolamento 14 dicembre 2001, n.
454. I signori direttori regionali dirameranno la presente agli Uffici
dipendenti, impartendo ogni ulteriore istruzione operativa.
Roma, 13 maggio 2005
Il direttore dell'area
centrale: De Santis
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