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MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 febbraio 2007
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1,
comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26/2/2007)
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007 (di seguito:
legge finanziaria 2007) e, in particolare:
- il comma 344, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli
interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a
100.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 345, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli
interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a
60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda
per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli
interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a
60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda
per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli
interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a
30.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346
e 347 sono concesse con le modalita' di cui all'art. 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e secondo le relative norme
previste dal regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro delle
finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, nonche' secondo le
ulteriori condizioni previste nel medesimo comma 348;
- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1 riguardante disposizioni
tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e
successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato adottato il
regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui
all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per
le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il
relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive
modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle «strutture
opache orizzontali» riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi
alle trasmittanze delle «coperture» e dei «pavimenti»;
Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse opportuno
stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344,
345, limitatamente agli interventi sulle strutture opache verticali e sulle
finestre comprensive di infissi, nonche' di cui ai commi 346 e 347 della legge
finanziaria 2007
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le definizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui
all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai
valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del presente decreto.
(( Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. ))
3. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma
345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti,
riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati
che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K,
evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.
(( Per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a
partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture
opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non
riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa
in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. ))
4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1, comma
346, della legge finanziaria 2007, si intende l'installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'.
5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di
cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto (( del sistema di distribuzione, nonche', di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale
messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a
partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 ))
del sistema di distribuzione.
6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione
di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente, (( agli
specifici ordini e collegi professionali )). iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o
degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti
industriali.
(( 6-bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore
(COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricita' o il
gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come
definito dalla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che
stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di
qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento
funzionanti a gas.
6-ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si
intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricita' o il gas
consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come definito
dalla medesima decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007. ))
7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
Soggetti ammessi alla
detrazione
1. Per gli interventi di cui
all'art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che
sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti
commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita'
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la
esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli
edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o
detenuti.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante
contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed
e' determinata in base al costo sostenuto dalla societa' concedente.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul reddito
compete relativamente alle spese sostenute (( entro il periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso in cui uno degli
interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, consista nella mera
prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati
sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si
tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti ))
nel periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007.
Art. 3
Spese per le quali spetta la
detrazione
1. La detrazione relativa alle
spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5,
spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli
elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere
provvisionali ed accessorie, attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti,
per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
finestre comprensive degli infissi attraverso:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con
la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati
esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la
produzione di acqua calda attraverso:
1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere idrauliche e murarie
necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici
organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di
riscaldamento;
2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
(( a condensazione, nonche', a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza
e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di
climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008 ))
a
condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli
relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi
controllo e regolazione nonche' sui sistemi di emissione.
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di
certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
Art. 4
Adempimenti
1. I soggetti che intendono
avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui
all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la
rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi
articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione puo' essere compresa nell'ambito di
quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere
realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e,
comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con
periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta
giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la
documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta
informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile
dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione puo' essere
inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta
semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo
sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma),
specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.
1) copia dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all'art.
5, comma 1, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i
casi di cui all'art. 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di
cui all'allegato A al presente decreto; l'attestato di certificazione
energetica, ovvero di qualificazione energetica, e' prodotto da un tecnico
abilitato, che puo' essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di
cui alla lettera a).
2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati
elencati nello schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attivita'
di monitoraggio di cui all'art. 11.
c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli
interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del
quale il bonifico e' effettuato. Tale condizione e' richiesta per i soggetti
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la
documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b),
nonche' le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario,
ovvero del bonifico postale, attraverso il quale e' stato effettuato il
pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, la prova delle spese puo' essere costituita da altra idonea
documentazione.
Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici
di cui all'art. 1117 del codice civile, va, altresi' conservata ed esibita
copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione
delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresi' conservata
ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei
lavori.
(( 1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di
interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i
soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto
previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a:
a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di
qualificazione energetica nei casi e con le modalita' di cui all'art. 5;
b) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori,
attraverso il seguente sito internet:
www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo
ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero
nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui
all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che
puo' essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui al comma
1, lettera a);
2. la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi
realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unita' immobiliari, e comma 4, concernente l'installazione di
pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente
decreto.
1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di
trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la
complessita' dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi
resi disponibili dall'ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la
documentazione puo' essere inviata, in copia, entro novanta giorni a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente,
cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301 - 00123,
Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni
fiscali - riqualificazione energetica.
1-quater. Il contribuente che non e' in possesso della documentazione di cui
al presente articolo, in quanto l'intervento e' ancora in corso di
realizzazione, puo' usufruire della detrazione spettante per le spese
sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i
lavori non sono ultimati.». ))
2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unita' immobiliare, sia
effettuato piu' di un intervento fra quelli per i quali e' possibile fruire
della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, (( lettere a) e b)
)) lettera a), puo' avere
carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo
complessivo.
Art. 5
Attestato di certificazione e
di qualificazione energetica
1. L'attestato di
certificazione energetica degli edifici e' prodotto, successivamente alla
esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le
procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005.
(( Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di certificazione energetica degli
edifici, ove richiesto, e' prodotto, successivamente alla esecuzione degli
interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all'art. 6, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite
dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre
2005. ))
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di
certificazione energetica e' prodotto l'attestato di qualificazione energetica
predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente
allo schema riportato all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un
tecnico abilitato.
3 . Per gli interventi di cui all'art. 1, i calcoli per la determinazione
dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto
previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
successive modifiche e integrazioni.
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo
limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del
focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione
energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa
al calcolo di cui al comma 3, si puo' applicare la metodologia di cui
all'allegato B al presente decreto.
(( Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, realizzati a partire
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 laddove richiesto, e
comma 5, limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza
nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a
100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini
dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di
cui al comma 3, si puo' applicare la metodologia di cui all'allegato G al
presente decreto. ))
(( 4-bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non
sono richieste per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente
alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita'
immobiliari, e comma 4 concernente l'installazione di pannelli solari. ))
Art. 6
Asseverazione degli
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
1. Per gli interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2,
l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che
l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta
inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle
all'allegato C al presente decreto.
(( 1-bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione, di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. ))
Art. 7
Asseverazione degli
interventi sull'involucro di edifici esistenti
1. Per gli interventi
sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3,
l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il valore
della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che,
successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono
inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D
al presente decreto.
(( 1-bis. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di
cui all'art. 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2008, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a),
riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su
cui si interviene nonche' i valori delle trasmittanze dei medesimi
componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso
essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 18 marzo 2008. ))
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi
l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli
specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, puo' essere
sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti
il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformita' del prodotto.
Art. 8
Asseverazione degli
interventi di installazione di pannelli solari
1. Per gli interventi di
installazione di pannelli solari, di cui all'art. 1, comma 4, l'asseverazione
di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti
requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno
cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti
almeno due anni;
(( c) che i pannelli solari presentano una
certificazione di qualita' conforme alle norme UNI EN 12975 o
UNI EN 12976 che e' stata rilasciata da un laboratorio
accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le
norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore
nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della
Svizzera. ))
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualita' conforme
alle norme UNI 12975 che e' stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai
manuali di installazione dei principali componenti.
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a
quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), puo' essere prodotta la
certificazione di qualita' del vetro solare e delle strisce
assorbenti,
secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e
l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte
del soggetto beneficiario.
Art. 9
Asseverazione degli
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
1. Per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (( con impianti
dotati di caldaie a condensazione )), di cui all'art. 1,
comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica
che:
a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico
utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o
uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra
regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti
ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale
del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto
riportato al comma 1, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a),
reca le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che e' stato adottato un
bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che e'
stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
(( 2-bis. Per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta
efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all'art.
1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a),
specifica che:
a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di
prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari
ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni
2008-2009;
b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei
requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre
2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio
fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di
efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati
nell'allegato H e riferiti all'anno 2010;
c) che il sistema di distribuzione e' messo a punto e equilibrato in
relazione alle portate.
2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora siano
installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocita' (inverter),
i pertinenti valori di cui all'allegato H sono ridotti del 5%. ))
3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, anche la
trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di
climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le
trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore. E' escluso il passaggio da impianto di
climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di
edifici ad impianti individuali autonomi.
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare (( ovvero di
potenza elettrica nominale non superiore a )) inferiore a 100 kW,
l'asseverazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita da una certificazione
dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a
bassa inerzia termica (( ovvero dei produttori delle pompe di calore ad
alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia )) che attesti il rispetto dei medesimi requisiti,
corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto
della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del
prodotto.
(( Art. 9-bis
Ripartizione della
detrazione e trasferimento delle quote residue
1. Il contribuente
opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione,
spettante, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in
un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore a dieci, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare
residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui
all'art. 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o
in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta,
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per
intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono
rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.
Art. 9-ter
Interventi sulle
strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007
1. I soggetti che, nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per
interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel
rispetto dei requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3
allegata alla legge n. 296 del 2006, come modificata dall'art. 1, comma 23,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di
cui all'art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi
restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la
documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta. ))
Art. 10
Cumulabilita'
1. Le detrazioni di cui al
presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste
da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui
all'art. 1, commi da 2 a 5.
2. L'incentivo di cui al presente decreto e' compatibile con la richiesta di
titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da regioni,
province e comuni.
Art. 11
Monitoraggio e comunicazione
dei risultati
1. Al fine di effettuare una
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione
degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le
informazioni contenute nei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b,
numeri 1 e 2 (( e comma 1-bis, numeri 1 e 2 )), e trasmette entro il
(( entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2008 ))
31 dicembre 2008 al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni
e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
(( Art. 11-bis
Disposizioni finali
1. I parametri di
risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi
di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di
inizio dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'art. 1, commi 344 e
345 della citata legge n. 296 del 2006. Per i lavori iniziati a partire dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. ))
Roma, 19 febbraio 2007
p. Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Visco
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
(( 1. Al punto 3,
dell'allegato E del decreto, nel paragrafo «Climatizzazione invernale»:
a) dopo le parole «caldaia tradizionale» sono aggiunte le seguenti: «pompa
di calore/impianto geotermico»;
b) dopo le parole «Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico
kW» sono aggiunte le seguenti: «potenza elettrica assorbita/potenza termica
nominale».
2. Dopo l'allegato E del decreto, sono aggiunti gli allegati F, G e H
riportati in calce al presente provvedimento. ))
Allegati F, G e H
---->
Vedere immagini da pag. 11 a pag. 18 <----
N.B.: le modifiche
introdotte dal D.I. 26/10/2007 e dal DI 3/4/2008 (che trovate piu' sotto) sono riportate in
grassetto corsivo tra parentesi
tonde doppie. |
|
Ulteriori informazioni
Estratto
della Legge Finanziaria relativo alle detrazioni per la riqualificazione
energetica

Modello
di Attestato di Qualificazione Energetica

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responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute
nel testo e negli ipertesti sopra riportati.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente
sulle fonti ufficiali. |
|
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 aprile 2008
Disposizioni in materia di
detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
(Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 24/4/2008)
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei
quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente,
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;
Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale
prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni,
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397,
concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni
in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 2007;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato art. 1, commi da
344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e alle
condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2010;
Visto l'art. 1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale
si dispone la sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2007, della
«Tabella 3» allegata alla citata legge n. 296 del 2006 la quale alle colonne
delle «strutture opache orizzontali» riportava un'inversione di valori
relativi alle trasmittanze termiche delle «coperture» e dei «pavimenti»;
Visto l'art. 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale
sono modificate talune modalita' applicative delle disposizioni di cui al
citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante
«Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia
primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi
344 e 345 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008;
Visto l'art. 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base al
quale le disposizioni di cui al citato art. 1, comma 347 della legge n. 296
del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche
alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione
invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a
bassa entalpia;
Vista la decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che
stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di
qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento
funzionanti a gas;
Considerato che in sede di predisposizione del citato decreto 19 febbraio
2007 si e' ritenuto opportuno rinviare l'individuazione delle modalita' di
attuazione della disposizione di cui al citato art. 1, comma 345 della legge
n. 296 del 2006 per la parte relativa agli interventi sulle strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti) in attesa della correzione dei valori
relativi alle trasmittanze termiche delle «coperture» e dei «pavimenti»;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni attuative del citato art.
1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, relativamente agli interventi su
strutture opache orizzontali, al fine di consentire a coloro che si trovano
nelle condizioni richieste dalla legge di usufruire della detrazione di cui
al medesimo art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 nonche' di
apportare modifiche al predetto decreto 19 febbraio 2007 a seguito della
proroga disposta dall'art. 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
Decreta:
Art. 1
1. Nell'art. 1 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di
detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre
2006, n. 296», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, (di
seguito denominato: decreto), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per interventi
sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non
riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa
in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»;
c) al comma 5, le parole «del sistema di distribuzione» sono sostituite
dalle seguenti: «del sistema di distribuzione, nonche', di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a
punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008»;
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si
intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricita' o il gas
consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come definito
dalla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che
stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di
qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento
funzionanti a gas.
6-ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si
intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricita' o il gas
consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come definito
dalla medesima decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007.».
Art. 2
1. All'art. 2, comma 3 del
decreto, le parole: «nel periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso in cui uno degli
interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, consista nella mera
prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati
sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si
tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti».
Art. 3
1. Nell'art. 3, comma 1,
lettera c), n. 2, del decreto, le parole «a condensazione.» sono sostituite
dalle seguenti: «a condensazione, nonche', a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con
impianti di climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 marzo 2008.».
Art. 4
1. Nell'art. 4 del decreto,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi
iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che
intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al
comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a:
a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di
qualificazione energetica nei casi e con le modalita' di cui all'art. 5;
b) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori,
attraverso il seguente sito internet:
www.acs.enea.it,
disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero
nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui
all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che
puo' essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui al comma
1, lettera a);
2. la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi
realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unita' immobiliari, e comma 4, concernente l'installazione di
pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al presente
decreto.
1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di
trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la
complessita' dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi
resi disponibili dall'ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la
documentazione puo' essere inviata, in copia, entro novanta giorni a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente,
cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301 - 00123,
Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni
fiscali - riqualificazione energetica.
1-quater. Il contribuente che non e' in possesso della documentazione di cui
al presente articolo, in quanto l'intervento e' ancora in corso di
realizzazione, puo' usufruire della detrazione spettante per le spese
sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i
lavori non sono ultimati.».
Art. 5
1. Nell'art. 5 del decreto
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli interventi
realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
l'attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, e'
prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le
procedure e metodologie di cui all'art. 6, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio
regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.»;
b) al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli interventi
di cui all'art. 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008 laddove richiesto, e comma 5, limitatamente
all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare
ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la
determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato
di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3,
si puo' applicare la metodologia di cui all'allegato G al presente
decreto.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Per gli interventi
realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 le
attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari, e comma 4
concernente l'installazione di pannelli solari.».
Art. 6
1. Nell'art. 6 del decreto,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per gli interventi
di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1,
comma 2, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che
l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta
non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008.».
Art. 7
1. Nell'art. 7 del decreto,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per gli interventi
sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3, realizzati
a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), riporta una stima
dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene
nonche' i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito
dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali
ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.».
Art. 8
1. Nell'art. 9 del decreto
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «climatizzazione invernale», sono aggiunte le
seguenti: «con impianti dotati di caldaie a condensazione»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa
entalpia, di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a), specifica che:
a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di
prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari
ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni
2008-2009;
b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei
requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre
2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio
fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di
efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati
nell'allegato H e riferiti all'anno 2010;
c) che il sistema di distribuzione e' messo a punto e equilibrato in
relazione alle portate.
2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora siano
installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocita' (inverter),
i pertinenti valori di cui all'allegato H sono ridotti del 5%.»;
c) nel comma 4 le parole «inferiore a» sono sostituite dalle parole: «ovvero
di potenza elettrica nominale non superiore a»;
d) nel comma 4 dopo le parole «a bassa inerzia termica» sono inserite le
seguenti parole: «ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta
efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia.>>.
Art. 9
1. Dopo l'art. 9 del decreto
sono aggiunti i seguenti: «Art. 9-bis (Ripartizione della detrazione e
trasferimento delle quote residue). - 1. Il contribuente opera
irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, spettante, a
partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di
quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la
spesa e' stata sostenuta.
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare
residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui
all'art. 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o
in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta,
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per
intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono
rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.
Art. 9-ter (Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati
nell'anno 2007). - 1. I soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti di
trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge n. 296
del 2006, come modificata dall'art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma
345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri
adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
in cui la spesa e' stata sostenuta.>>.
Art. 10
1. Nell'art. 11, comma 1, del
decreto dopo parole: «di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2»,
sono inserite le parole: «e comma 1-bis, numeri 1 e 2», e le parole: «entro
il 31 dicembre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
di ciascun anno, a partire dal 2008».
2. Dopo l'art. 11 del decreto e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 11-bis
(Disposizioni finali). - 1. I parametri di risparmio energetico rilevanti ai
fini della detrazione per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5,
sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per i lavori
iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i
parametri previsti all'art. 1, commi 344 e 345 della citata legge n. 296 del
2006. Per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 18 marzo 2008.>>.
Art. 11
1. Al punto 3, dell'allegato
E del decreto, nel paragrafo «Climatizzazione invernale»:
a) dopo le parole «caldaia tradizionale» sono aggiunte le seguenti: «pompa
di calore/impianto geotermico»;
b) dopo le parole «Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico
kW» sono aggiunte le seguenti: «potenza elettrica assorbita/potenza termica
nominale».
2. Dopo l'allegato E del decreto, sono aggiunti gli allegati F, G e H
riportati in calce al presente provvedimento.
Roma, 7 aprile 2008
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Visco
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Registrato alla Corte dei
conti il 17 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 62.
Allegato
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Vedere immagini da pag. 11 a pag. 18 <----
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MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 Ottobre 2007
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1,
comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31/12/2007)
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007 ) e, in particolare, il comma 346, in
forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per
gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della
detrazione pari a 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali
di pari importo;
Visto l'art. 1 comma 349, della citata legge n.
296 del 2006 il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono
stabilite modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni,
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro
dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante
"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,
ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2007;
Ritenute fondate
e meritevoli di attenzione talune segnalazioni pervenute dagli
operatori del settore in ordine ad alcune criticita' concernenti
la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui
all'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria
2007;
Ritenuta, quindi, la necessita' di superare le predette
criticita';
Decreta:
Art. 1
1. Nell'art. 1,
comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio
2007, recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2007, di seguito
denominato "decreto", le parole: "agli ordini
professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai
collegi professionali dei geometri o dei periti
industriali." sono sostituite dalle seguenti: "agli
specifici ordini e collegi professionali.".
2. Nell'art. 4
del decreto, al comma 2, le parole: "lettera a)", sono
sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".
3.
Nell'art. 8 del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) che i pannelli solari presentano una
certificazione di qualita' conforme alle norme UNI EN 12975 o
UNI EN 12976 che e' stata rilasciata da un laboratorio
accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le
norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore
nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della
Svizzera.";
b) nel comma 2, le parole: "e delle
strisce assorbenti," sono soppresse.
Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 ottobre 2007
Il Vice Ministro
dell'economia e delle finanze
Visco
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Registrato
alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ufficio di controllo
atti Ministeri economico-finanziari, foglio n. 6 Economia e
finanze, registro n. 190.
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