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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 6
febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47
comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 660, di recepimento della direttiva 92/42/CEE
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad
acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ed
in particolare l'art. 10;
Decreta:
Art. 1
Ambito di
applicazione
Il presente
decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero delle
attivita' produttive, finalizzate all'autorizzazione degli
organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei
controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.
660.
Art. 2
Tariffe
1. Le spese
relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1
del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi
dell'art. 47, commi 2 e 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I
del presente decreto.
2. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi dell'art. 10, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.
660, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare
la somma dovuta di cui all'allegato I, entro quindici giorni
dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi
pubblici.
Art. 3
Modalita' di
pagamento
1. Il pagamento
degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi
dell'art. 1, si effettua presso la Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero
tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento occorre specificare: il
riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
l'amministrazione che effettua la prestazione; l'imputazione
della somma al capo 18° capitolo d'entrata 3600.
3. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita'
produttive, inizia le attivita' di cui al presente decreto
subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti,
da comprovare mediante presentazione della attestazione di
versamento, all'atto della richiesta.
Art. 4
Utilizzo dei
proventi
1. I proventi
derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente
decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle
attivita' produttive sugli appositi capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle
attivita' di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli
stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonche'
al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per
l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e nel
fondo unico di amministrazione per quelle dovuti al restante
personale.
Art. 5
Trattamento
economico di missione
1. Al personale
del Ministero delle attivita' produttive preposto alle attivita'
di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione
previsto dalla normativa vigente.
Art. 6
Entrata in
vigore
1. Il presente
decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
Roma, 13 febbraio
2004
Il Ministro delle
attivita' produtive
Marzano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla
Corte dei conti il 15 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 271
Allegato I
Importo dovuto
per il riconoscimeto dell'organismo da versare contestualmente
alla presentazione della domanda: Euro 6847,80.
Importo dovuto da versare annualmente per la verifica periodica
(vigilanza) per i quattro anni successivi all'anno di
riconoscimento: Euro 981,32. |