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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18
settembre 2003;
Premesso che:
l'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
dell'ambiente 24 aprile 2001, recante «Individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi
finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79», pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito:
decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001) e l'art. 5, comma 5, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, recante «Individuazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicato nel supplemento
ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22
maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale gas 24 aprile 2001)
stabiliscono che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) predispone e pubblica, sentite le regioni e le
province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori
interessati, linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la
valutazione consuntiva dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei
medesimi decreti e i criteri e le modalita' di rilascio dei titoli di
efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti, compresa la
documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve essere prodotta
(di seguito: le linee guida);
a conclusione del processo di consultazione
avviato con la pubblicazione del documento per la consultazione diffuso
il 4 aprile 2002 e proseguito con le pubbliche audizioni dei soggetti
interessati organizzate dall'Autorita' in data 13 e 14 giugno 2002, con
delibera 1° aprile 2003, n. 28/03 (di seguito: delibera n. 28/03) l'Autorita'
ha approvato lo schema di linee guida, deliberandone la trasmissione ai
presidenti delle regioni e delle province autonome e, per conoscenza,
alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164;
Visti: il decreto ministeriale elettrico 24 aprile
2001; il decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;
Visti: la delibera
dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 156/01, con cui l'Autorita' ha disposto
l'avvio del procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di
cui al decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001;
la delibera dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01, con cui l'Autorita'
ha disposto l'avvio del procedimento ai fini della formazione dei
provvedimenti di cui al decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;
il
documento per la consultazione diffuso il 4 aprile 2002, recante «Proposte
per l'attuazione dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 per la
promozione dell'efficienza energetica negli usi finali» predisposto
dall'Autorita' ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai
decreti ministeriali 24 aprile 2001 (di seguito: documento per la
consultazione 4 aprile 2002);
la delibera dell'Autorita' 27 dicembre
2002, n. 234/02, con cui l'Autorita' ha approvato otto schede tecniche
per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli
interventi di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile
2001 in tema di efficienza energetica negli usi finali; la delibera dell'Autorita'
1° aprile 2003, n. 28/03, con cui l'Autorita' ha approvato lo schema di
linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva
dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei medesimi decreti e i criteri
e le modalita' di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui
all'art. 10 dei decreti;
Considerato che:
il giorno 21 maggio 2003 si e'
tenuto un incontro tecnico tra i funzionari dell'Autorita' e i
rappresentanti del coordinamento inter-regionale energia e il
coordinamento inter-regionale ambiente allo scopo di discutere i
presupposti e il contenuto dello schema di linee guida e di fornire le
informazioni necessarie a formulare le osservazioni e proposte richieste
dall'Autorita' ai presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5, dei
decreti ministeriali 24 aprile 2001;
in data 16 luglio 2003 (protocollo
Autorita' n. 021177, del 17 luglio 2003) la Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha
trasmesso all'Autorita' il documento di osservazioni e proposte sullo
schema di linee guida;
Considerato che in base al combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e
dell'art. 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, le linee
guida sono il provvedimento necessario per l'entrata in vigore di quanto
disposto dai medesimi decreti;
Considerato che saranno oggetto di
ulteriori provvedimenti sia i criteri e le modalita' di copertura dei
costi sostenuti per la realizzazione dei progetti dai distributori
soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001, sia
la definizione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 11, comma 3,
dei medesimi decreti;
Ritenuta l'opportunita' di procedere
all'approvazione delle linee guida allo scopo di definire un quadro certo
di criteri e procedure;
Ritenuto di tener conto delle osservazioni e
proposte tecniche avanzate dalle regioni e dalle province autonome sullo
schema di linee guida;
Delibera:
Di approvare le linee
guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui
all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la
definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei titoli di
efficienza energetica come nel documento allegato, che forma parte
integrante della presente deliberazione (allegato A);
Di trasmettere per
informazione il presente provvedimento al Ministro delle attivita'
produttive e al Ministro dell'ambiente, ai presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (www. autorita.energia.it) affinche' entri in vigore
dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 18 settembre 2003
Il
presidente: Ranci
Allegato A
LINEE GUIDA PER LA
PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL'ART. 5,
COMMA 1, DEI DECRETI MINISTERIALI 24 APRILE 2001 E PER LA DEFINIZIONE DEI
CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA
Titolo I
DEFINIZIONI, AMBITO DI
APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Art. 1
Definizioni
1.1 Ai fini delle presenti
linee guida si applicano le seguenti definizioni:
a) anno e' un periodo di dodici mesi se non altrimenti specificato;
b) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita
ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) cliente partecipante e'
il cliente presso il quale viene realizzato almeno un intervento;
d)
coefficiente di persistenza e' un coefficiente percentuale di valore
minore o uguale al 100% che tiene conto dell'impatto di fattori tecnici e
comportamentali sul perdurare nel tempo dei risparmi di energia
conseguiti attraverso gli interventi;
e) collaboratori sono i soggetti con i quali il soggetto titolare del
progetto conclude accordi per la realizzazione del progetto medesimo;
f)
data di avvio del progetto e' la data in cui il progetto ha raggiunto la
dimensione minima di cui al successivo art. 10;
g) decreto ministeriale
elettrico 24 aprile 2001 e' il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24
aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001, recante «Determinazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
h) decreto ministeriale gas 24 aprile 2001 e' il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22
maggio 2001, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di
cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
i) decreti ministeriali 24 aprile 2001 sono il decreto ministeriale
elettrico e il decreto ministeriale gas di cui alle precedenti lettere g)
e h);
j) distributore e' la persona fisica o giuridica che effettua
attivita' di trasporto dell'energia elettrica attraverso le reti di
distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di
competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice
titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua
attivita' di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali
per la consegna ai clienti finali;
k) gestore del mercato elettrico e' il soggetto di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) intervento e' l'intervento o
la misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai
sensi dell'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
m)
metodi di valutazione sono i metodi di valutazione dei risparmi di cui
all'art. 3, comma 3.1, lettere da a) a c), delle presenti linee guida;
n) obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di
efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto elettrico 24 aprile 2001 e gli obiettivi di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto gas 24 aprile 2001;
o) obiettivo specifico e' la quota degli
obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita
rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e di gas
naturale;
p) progetto e' una qualsiasi attivita' o insieme di attivita' che produce
risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la
realizzazione presso uno o piu' clienti partecipanti di uno o piu'
interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero
attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di
interventi valutabili con metodi di valutazione diversi;
q) risparmio
lordo e' la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la
realizzazione di un intervento o di un progetto, misurata in tonnellate
equivalenti di petrolio (di seguito: tep);
r) risparmio netto e' il risparmio lordo, depurato dei risparmi che si
stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento
o di un progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e del mercato;
s) semestre e' il periodo 1° gennaio-30 giugno o il periodo 1°
luglio-31 dicembre di ciascun anno solare;
t) societa' di servizi energetici sono le societa', comprese le imprese
artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto
hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi
integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di
interventi;
u) soggetto responsabile delle attivita' di verifica e di
certificazione dei risparmi e' il soggetto che effettua le attivita' di
cui all'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, ai
sensi di quanto disposto dai medesimi decreti e dalle presenti linee
guida;
v) soggetto titolare di un progetto e' il distributore, la
societa' da questo controllata, o la societa' di servizi energetici, che
presenta l'eventuale richiesta di verifica preliminare di conformita' di
cui al successivo art. 11 e la richiesta di verifica e certificazione di
cui al successivo art. 12;
il soggetto titolare di un progetto risponde
della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto nei
confronti del soggetto che e' responsabile dello svolgimento delle
attivita' di cui al successivo art. 12, inclusa la veridicita' e
completezza delle informazioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;
w)
trimestre e' il periodo 1° gennaio-31 marzo, 1° aprile-30 giugno, 1°
luglio-30 settembre, 1° ottobre-31 dicembre, di ciascun anno solare;
x) unita' fisica di riferimento e' il prodotto, l'apparecchio, il
componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della
valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione
standardizzata di cui al successivo art. 4, comma 4.2;
y) unita' fisica di riferimento incrementale e' l'unita' fisica di
riferimento installata, nell'ambito del medesimo progetto,
successivamente all'ultima richiesta di verifica e di certificazione dei
risparmi di cui all'art. 12, comma 12.1;
z) valutazione e' la quantificazione dei risparmi conseguiti da un
progetto o da un intervento;
aa) vita utile dell'intervento e' il numero
di anni previsti all'art. 4, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile
2001.
Art. 2
Ambito di applicazione
2.1 Le presenti Linee guida si
applicano a tutti gli interventi e i progetti realizzati in conformita'
con le disposizioni dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e avviati nel
periodo di applicazione dei medesimi decreti, tenuto conto di quanto
previsto al secondo periodo dell'art. 4, comma 5, del decreto
ministeriale elettrico e all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale
gas.
2.2 I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la
necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni ai soggetti
interessati, in modo non discriminatorio e in modo da non costituire
ostacolo allo sviluppo della concorrenza nelle attivita' della misura e
della vendita di energia elettrica e di gas naturale e nell'offerta di
servizi oltre il misuratore.
Art. 3
Metodi di valutazione
dei risparmi
3.1 Ai fini della
valutazione dei risparmi conseguibili attraverso ciascuna tipologia di
intervento si distinguono:
a) metodi di valutazione standardizzata;
b) metodi di valutazione analitica;
c) metodi di valutazione a consuntivo.
3.2 I metodi di valutazione di cui
al precedente comma, lettere a) e b), sono sviluppati dall'Autorita' in
base a quanto previsto rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5. I
metodi di cui al precedente comma, lettera c), si applicano
esclusivamente ai progetti costituiti da uno o piu' interventi per i
quali non sono disponibili metodi di valutazione di cui alle lettere a) e
b) del medesimo comma e devono essere applicati ai progetti costituiti da
interventi valutabili con metodi di valutazione diversi.
Art. 4
Metodi
di valutazione standardizzata
4.1 I metodi di valutazione standardizzata
consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo
dell'intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una
singola unita' fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a
misurazioni dirette.
4.2 L'UFR e il risparmio specifico lordo annuo
conseguibile per UFR (di seguito: RSL) vengono definiti per ogni
tipologia di intervento dall'Autorita' attraverso apposite schede
tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di
consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di
valutazione standardizzata).
4.3 Il contenuto delle schede tecniche di
valutazione standardizzata puo' essere aggiornato con provvedimento dell'Autorita'
alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa
consultazione dei soggetti interessati. Le versioni aggiornate delle
schede tecniche devono essere applicate ai progetti non ancora avviati
alla data della loro pubblicazione.
4.4 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo riconosciuto
nell'ambito della prima verifica e certificazione di cui al successivo
art. 12, comma 12.2 e' calcolato come prodotto del numero di UFR oggetto
dell'intervento entro la fine del semestre con riferimento al quale la
richiesta stessa e' stata presentata e del RSL di cui al precedente comma
4.2, a decorrere dall'inizio del medesimo semestre.
4.5 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo incrementale
riconosciuto in seguito alle verifiche e certificazioni successive alla
prima e' calcolato come prodotto del numero di UFR incrementali oggetto
dell'intervento o degli interventi durante il trimestre con riferimento
al quale la richiesta e' stata presentata e del corrispondente RSL di cui
al precedente comma 4.2, a decorrere dall'inizio del medesimo trimestre.
4.6 Per i progetti standardizzati il risparmio netto riconosciuto
nell'ambito delle verifiche e certificazioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 e'
calcolato applicando al risparmio lordo di cui ai medesimi commi i
seguenti coefficienti correttivi: a) il coefficiente correttivo a che
tiene conto dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati,
anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e
del mercato; b) il coefficiente correttivo b che tiene conto dei minori
risparmi di energia conseguibili in caso di progetti che prevedono
l'utilizzo di buoni acquisto o di buoni sconto. A partire dal secondo
anno di contabilizzazione si applica quanto previsto al secondo paragrafo
del comma 4.9.
4.7 I valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.6 sono fissati
dall'Autorita' nell'ambito delle schede tecniche di valutazione
standardizzata di cui al comma 4.2. Ove non diversamente specificato
nelle schede tecniche, non si applicano coefficienti correttivi.
4.8 I
valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.7 possono essere
aggiornati dall'Autorita' sulla base dell'evoluzione normativa,
tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione. I valori
aggiornati dei coefficienti si applicano ai progetti non ancora avviati
alla data dell'aggiornamento.
4.9 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i
risparmi conseguiti nell'ambito di progetti standardizzati sono
contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto
medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile
dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della
verifica e certificazione nel quale sono stati contabilizzati per la
prima volta. Il risparmio netto annuo riconosciuto a partire dal secondo
anno di contabilizzazione dei risparmi e' uguale al risparmio netto annuo
riconosciuto per il primo anno, moltiplicato per un coefficiente di
persistenza.
4.10 Il valore del coefficiente di persistenza di cui al
comma 4.9, secondo paragrafo, e' fissato dall'Autorita' nell'ambito delle
singole schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al comma
4.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, tale valore
e' da intendere pari al 100%.
4.11 Il valore del coefficiente di
persistenza puo' essere aggiornato con provvedimento dell'Autorita' a
seguito di consultazione. Il valore aggiornato del coefficiente di
persistenza si applica ai progetti non ancora avviati alla data
dell'aggiornamento.
Art. 5
Metodi di valutazione
analitica
5.1 I metodi di
valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio lordo
conseguibile attraverso una tipologia di intervento sulla base di un
algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni
parametri di funzionamento del sistema dopo che e' stato realizzato
l'intervento.
5.2 L'algoritmo di valutazione, i parametri da misurare e
le modalita' di misura di cui al comma 5.1 vengono indicati nell'ambito
di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate dall'Autorita'
a seguito di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede
tecniche di valutazione analitica).
5.3 Per i progetti costituiti solo da
interventi per i quali l'Autorita' ha predisposto schede tecniche di
valutazione analitica (di seguito: progetti analitici) il risparmio lordo
riconosciuto nell'ambito della prima verifica e certificazione di cui al
successivo art. 12, comma 12.3, e' contabilizzato con riferimento alla
dimensione raggiunta dal progetto e ai valori dei parametri misurati nei
dodici mesi precedenti. Il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito delle
verifiche e certificazioni di cui al successivo art. 12, comma 12.5, e'
contabilizzato con riferimento alla dimensione raggiunta dal progetto e
ai valori dei parametri misurati durante il periodo intercorso dalla
precedente richiesta di verifica e di certificazione.
5.4 Per i progetti analitici il risparmio netto riconosciuto e' calcolato
applicando al risparmio lordo di cui al comma 5.3, un coefficiente
correttivo a, per risparmi non addizionali, che tiene conto dei risparmi
che si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto di
cui l'intervento fa parte, per effetto dell'evoluzione tecnologica e di
mercato. Il valore del coefficiente a e' fissato dall'Autorita'
nell'ambito delle singole schede tecniche di valutazione analitica di cui
al comma 5.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche tale
coefficiente correttivo non si applica. 5.5 Il valore del coefficiente
correttivo di cui al comma 5.4 potra' essere aggiornato con provvedimento
dell'Autorita' sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del
mercato e a seguito di consultazione. Il valore aggiornato del
coefficiente si applica ai progetti non ancora avviati alla data
dell'aggiornamento. 5.6 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16,
comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti analitici sono
contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto
medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile
dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della
verifica e certificazione nel quale sono stati contabilizzati per la
prima volta.
Art. 6
Metodi di
valutazione a consuntivo
6.1 I metodi di valutazione a consuntivo
consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno
o piu' interventi in conformita' ad un programma di misura proposto dal
soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto
medesimo (di seguito: programma di progetto e di misura), approvato dal
soggetto responsabile delle attivita' di verifica e di certificazione dei
risparmi.
6.2 La proposta di progetto e di programma di misura di cui al comma 6.1
deve essere presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto
responsabile delle attivita' di verifica e di certificazione dei risparmi
e deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) informazioni
relative al soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale,
indirizzo, ruolo e attivita' svolte nell'ambito del progetto);
b)
descrizione del progetto e dell'intervento o degli interventi previsti
con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
c) descrizione del programma di misura che
si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi di energia
primaria ascrivibili all'intervento o agli interventi in questione,
inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalita' che si
propone utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei
consumi di energia primaria prima e dopo l'intervento o gli interventi,
depurando i consumi dagli effetti di fattori non correlati all'intervento
stesso;
d) risparmio previsto e descrizione delle modalita' per la
determinazione del risparmio totale netto di energia primaria;
e)
descrizione della documentazione che si propone di inviare ai fini di
quanto previsto al successivo art. 13;
f) descrizione della
documentazione che si propone di conservare ai fini di quanto previsto al
successivo art. 14.
6.3 Al fine di facilitare la predisposizione della
proposta di cui al precedente comma 6.1 l'Autorita' pubblica nel proprio
sito internet (www.autorita.energia.it) una scheda tipo per la
presentazione di tali proposte (di seguito: scheda tipo).
6.4 Possono essere presentate proposte di progetto e di programma di
misura unicamente per le tipologie di intervento per le quali l'Autorita'
non abbia predisposto e pubblicato schede tecniche di valutazione
standardizzata o analitica.
6.5 Il soggetto responsabile delle attivita'
di verifica e di certificazione dei risparmi emette il parere
relativamente alla proposta di progetto e di programma di misura entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma
6.2. Nei casi in cui tale soggetto ritenga opportuno richiedere al
titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta di progetto
e di programma di misura, o effettuare approfondimenti, il termine di cui
al paragrafo precedente viene sospeso fino alla ricezione delle
informazioni richieste e viene prorogato di trenta giorni dalla data di
ricezione di tali informazioni. Trascorsi i termini di cui sopra la
proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata.
6.6
Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i risparmi
conseguiti nell'ambito di progetti costituiti da interventi che devono
essere valutati con metodi di valutazione a consuntivo (di seguito:
progetti a consuntivo) sono contabilizzati, per ogni tipologia di
intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a
quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dalla data da cui
decorre il risparmio, come verificata dal soggetto responsabile delle
attivita' di verifica e di certificazione.
Art. 7
Valutazione delle
campagne di formazione, informazione promozione e sensibilizzazione dei
clienti finali
7.1 Ai progetti che
comprendono la realizzazione di campagne di formazione, informazione,
promozione e sensibilizzazione dei clienti finali di sostegno a altre
tipologie di interventi, finalizzate ad informare i clienti che hanno
aderito al progetto sulle modalita' di corretta gestione e manutenzione
dei prodotti, apparecchi e componenti installati e che soddisfano i
requisiti di cui al successivo comma 7.2, lettere da a) a b), e'
riconosciuto un risparmio addizionale pari al 5% del risparmio totale
netto riconosciuto all'intervento al quale la campagna si riferisce, a
conclusione delle verifiche e dei controlli di cui rispettivamente
all'art. 12, comma 12.1, e all'art. 14, comma 14.1.
7.2 Le campagne di cui al comma 7.1 danno luogo al riconoscimento del
risparmio incrementale di cui al medesimo comma se rispettano i seguenti
requisiti per l'ammissibilita':
a) illustrano in modo chiaro ed esaustivo
le modalita' di utilizzo e manutenzione dei prodotti, componenti o
apparecchi installati nell'ambito del progetto;
b) sono realizzate
attraverso mezzi informativi idonei ed efficaci (segnatamente: brochure,
materiale audio-visivo, corsi di formazione e informazione).
Art. 8
Poteri calorifici inferiori dei combustibili
8.1 Ai fini del calcolo dei
risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui all'art. 5, dei
decreti ministeriali 24 aprile 2001, vengono applicati i valori di potere
calorifico inferiore riportati nella tabella 1.
8.2 I valori di cui al
comma 8.1 possono essere aggiornati dall'Autorita' ai sensi dell'art. 2,
comma 2, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001. Titolo II PREPARAZIONE
ED ESECUZIONE DEI PROGETTI
Art. 9
Preparazione dei progetti
9.1 I
soggetti titolari dei progetti devono ottenere eventuali autorizzazioni o
permessi richiesti dalla normativa vigente e assicurare la conformita'
dei progetti al disposto dell'art. 6, dei decreti ministeriali 24 aprile
2001 e alla normativa tecnica specificata nelle schede tecniche di
valutazione standardizzata e analitica di cui rispettivamente all'art. 4,
comma 4.2, e all'art. 5, comma 5.2, delle presenti linee guida o nel
programma di progetto e di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.
Art. 10
Dimensione minima
10.1 I progetti
standardizzati devono avere una dimensione tale da permettere un
risparmio non inferiore a 25 tep/anno.
10.2 I progetti analitici devono
aver generato nel corso dei primi dodici mesi di misurazione dei
parametri di cui all'art. 5, comma 5.1, un risparmio non inferiore a 100
tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano
piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non
inferiore a 50 tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti
diversi.
10.3 I progetti a consuntivo devono aver generato nel corso dei primi
dodici mesi della misura di cui all'art. 6, comma 6.1, un risparmio non
inferiore a 200 tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori
che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un
risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti i cui titolari
sono soggetti diversi.
10.4 I progetti che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai
precedenti commi, non sono ammissibili ai fini della presentazione della
richiesta di cui all'art. 12, commi 12.2, 12.3, della richiesta di cui
all'art. 12, comma 12.6 limitatamente alla presentazione della prima
richiesta di verifica e di certificazione, e di quanto previsto all'art.
16, comma 16.1.
Art. 11
Richiesta di verifica
preliminare di conformita'
11.1 I soggetti di cui
all'art. 8 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 possono richiedere
all'Autorita' o ad un soggetto da essa delegato di verificare
preliminarmente la conformita' di specifici progetti alle disposizioni
delle presenti Linee guida, limitatamente ai progetti a consuntivo. La
verifica preliminare di conformita' non impegna l'Autorita', o il
soggetto da essa delegato, ne' ad approvare il programma di progetto e di
misura di cui all'art. 6, comma 6.1, ne' a certificare i risparmi di
energia primaria conseguiti dal progetto per il quale e' stata presentata
la richiesta di verifica, senza procedere alle necessarie verifiche e
controlli della documentazione predisposta ai sensi degli articoli 13 e
14 e alle certificazioni di cui all'art. 16, comma 16.1.
11.2 La richiesta di verifica preliminare deve essere corredata, come
minimo, delle seguenti informazioni:
a) informazioni su soggetto titolare del progetto (nome o ragione
sociale, indirizzo, ruolo e attivita' svolta nell'ambito del progetto);
b) descrizione dell'intervento o degli interventi previsti dal progetto
con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5 dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
c) informazioni sui potenziali clienti
partecipanti ai quali il progetto si rivolge, e da ogni altra
informazione ritenuta utile dal soggetto titolare del progetto.
11.3 I
risultati della verifica preliminare di conformita' vengono comunicati al
soggetto interessato dall'Autorita', o da un soggetto da essa delegato,
entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 11.2. L'Autorita'
o il soggetto da essa delegato possono richiedere informazioni aggiuntive
a quelle di cui al comma 11.2 nei casi in cui questo sia ritenuto
necessario. In tal caso il termine di cui sopra viene sospeso fino alla
ricezione delle informazioni aggiuntive e viene prorogato di 30 giorni a
decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni.
Titolo III
VERIFICHE E CERTIFICAZIONE
DEI RISULTATI OTTENUTI
Art. 12
Richiesta di verifica e di
certificazione
12.1 Ai fini di quanto
previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001, i soggetti titolari dei progetti inviano al
soggetto responsabile delle attivita' di verifica e di certificazione dei
risparmi una richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi
conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i
risultati ottenuti secondo quanto previsto al successivo art. 13.
12.2 I soggetti titolari dei progetti standardizzati presentano la prima
richiesta di verifica e di certificazione entro 30 giorni dalla fine del
semestre nel quale il progetto ha raggiunto la dimensione minima (di
seguito: prima richiesta di verifica e di certificazione).
12.3 I soggetti titolari dei progetti analitici presentano la prima
richiesta di verifica e di certificazione entro 30 giorni dalla fine del
semestre nel quale il progetto ha raggiunto un risparmio di energia
complessivo corrispondente alla dimensione minima.
12.4 Per i progetti standardizzati le richieste di verifica e di
certificazione successive alla prima sono presentate entro 30 giorni
dalla fine del trimestre nel quale sono state oggetto dell'intervento le
UFR incrementali. Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma
16.1, in assenza di richieste di verifica e di certificazione successive
alla prima si assume che il numero di UFR oggetto del progetto non sia
variato rispetto a quanto dichiarato nella richiesta precedente.
12.5 Per i progetti analitici le richieste di verifica e di
certificazione successive alla prima possono essere presentate ogni
trimestre, entro 30 giorni dalla fine dello stesso ma almeno una volta
l'anno.
12.6 Per i progetti a consuntivo i tempi di presentazione delle richieste
di verifica e di certificazione sono stabiliti nel programma di misura
approvato dal soggetto responsabile delle attivita' di verifica e di
certificazione dei risparmi, ai sensi del medesimo art. 6, comma 6.1.
Art. 13
Documentazione da
trasmettere per le verifiche e le certificazioni
13.1 Per i progetti
standardizzati la documentazione di cui al precedente art. 12, comma
12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica e di certificazione
deve includere almeno:
a) informazioni relative al soggetto titolare (nome o ragione sociale,
indirizzo, ruolo e attivita' svolta nell'ambito del progetto); per le
societa' di servizi energetici di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera t),
tale documentazione deve includere anche una copia dello statuto
societario;
b) descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto
con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5 dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o
ragione sociale, indirizzo, ruolo e attivita' svolta nel progetto;
d)
data di avvio del progetto;
e) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa
nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di
cui si richiede la verifica e certificazione, includendo almeno le
seguenti informazioni:
numero di UFR oggetto dell'intervento che producono risparmi nel periodo
temporale considerato; risparmio specifico lordo per UFR cosi' come
determinato dall'Autorita' nelle schede tecniche di valutazione
standardizzata di cui all'art. 4, comma 4.2;
risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo temporale
di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione; eventuali
coefficienti correttivi di cui all'art. 4, comma 4.6; coefficiente di
persistenza di cui all'art. 4, comma 4.9, secondo paragrafo;
eventuali
risparmi addizionali riconosciuti ai sensi dell'art. 7, comma 7.1;
risparmio totale netto attribuibile all'intervento nel periodo temporale
di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
f) risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo temporale
di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione.
13.2 Per
le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima
presentate per progetti standardizzati la documentazione di cui all'art.
12, comma 12.1, deve riguardare:
a) eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13.1,
lettere a) e c);
b) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa
nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di
cui si richiede la verifica e certificazione includendo, come minimo,
informazioni sul numero di UFR incrementali oggetto dell'intervento
rispetto a quelle gia' dichiarate nella precedente richiesta di verifica
e di certificazione.
13.3. Per i progetti analitici la documentazione di
cui all'art. 12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica
e di certificazione deve includere almeno:
a) informazioni relative al soggetto titolare (nome o ragione sociale,
ruolo e attivita' svolta nell'ambito del progetto);
b) descrizione
dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto con riferimento
alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 24 aprile
2001;
c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o
ragione sociale, indirizzo, ruolo e attivita' svolta nell'ambito del
progetto;
d) data di avvio del progetto;
e) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa
nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di
cui si richiede la certificazione includendo almeno le seguenti
informazioni: numero di interventi realizzati e valori misurati dei
parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta,
entrambi riferiti al periodo temporale di riferimento della richiesta di
verifica e di certificazione;
risparmio specifico lordo determinato sulla
base dell'applicazione delle schede tecniche di valutazione analitica di
cui all'art. 5, comma 5.2;
risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo temporale
di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione; eventuale
coefficiente correttivo di cui all'art. 5, comma 5.4;
eventuali risparmi
addizionali riconosciuti ai sensi dell'art. 7, comma 7.1;
risparmio
totale netto attribuibile all'intervento nel periodo temporale di
riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
f) risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo temporale
di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione.
13.4. Per
le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima
presentate per progetti analitici la documentazione di cui all'art. 12,
comma 12.1, deve riguardare:
a) eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13.3,
lettere a) e c);
b) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa
nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di
cui si richiede la verifica e certificazione includendo le seguenti
informazioni minime: valori misurati dei parametri per i quali le schede
prevedono la misurazione diretta, per gli interventi gia' inclusi nella
precedente richiesta di verifica e di certificazione; numero di
interventi addizionali realizzati rispetto a quelli gia' dichiarati nella
precedente richiesta di verifica e di certificazione e relative
informazioni quantitative sui valori misurati dei parametri per i quali
le schede prevedono la misurazione diretta.
13.5. Le informazioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, per ognuna
delle tipologie di intervento per le quali sono state definite schede di
valutazione standardizzata o di valutazione analitica, devono essere
comunicate al soggetto responsabile delle attivita' di verifica e di
certificazione dei risparmi, per mezzo delle schede di rendicontazione
pubblicate nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
13.6. Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui all'art. 12,
comma 12.1, deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato
della presentazione, a quanto previsto nel programma di misura di cui
all'art. 6, comma 6.1.
13.7. Per i progetti che prevedono campagne di formazione e informazione
di cui all'art. 7, comma 7.1, la documentazione di cui all'art. 12, comma
12.1, deve anche contenere la descrizione dei contenuti della campagna e
degli strumenti e dei canali informativi utilizzati.
Art. 14
Documentazione da
conservare e controlli a campione
14.1. Il soggetto
responsabile delle attivita' di verifica e di certificazione dei risparmi
effettua, anche a campione, i controlli previsti dall'art. 7, comma 1,
dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, necessari ad accertare che i
progetti oggetto di certificazione ed emissione dei titoli di efficienza
energetica di cui all'art. 16, comma 16.1 delle presenti Linee guida
siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei medesimi
decreti e alle Linee guida e secondo quanto dichiarato ai sensi del
precedente art. 13. 14.2. Al fine di consentire i controlli di cui al
comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare,
per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di
intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta
ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella
documentazione inviata al soggetto responsabile delle attivita' di
verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente art.
13.
14.3. Per i progetti standardizzati e analitici la documentazione di cui
al comma 14.2 deve essere idonea a comprovare, per mezzo di
documentazione fiscale, quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione
e come minimo:
a) il numero di UFR oggetto dell'intervento o degli interventi o, per i
progetti analitici, la documentazione attestante la misurazione dei
parametri indicati nelle schede tecniche di quantificazione;
b) il rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 9.1. Qualora indicato
nelle schede tecniche di quantificazione relative al singolo intervento,
la documentazione di cui al comma 14.2 include anche il nome, e
l'indirizzo dei clienti partecipanti.
14.4. Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui al comma 14.2
e' conforme, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto
previsto nel programma di progetto e di misura di cui all'art. 6, comma
6.1.
14.5. Per i progetti che includono campagne di cui all'art. 7, comma 7.1,
la documentazione di cui al comma 14.2 e' idonea a dimostrare
l'esecuzione della campagna secondo quanto documentato o dichiarato ai
sensi del precedente art. 13, comma 13.7.
Art. 15
Regioni e province
autonome
15.1. Le regioni e le
province autonome, o i soggetti da queste indicati, possono svolgere
attivita' di verifica e di certificazione dei risparmi sulla base di
convenzioni stipulate con il soggetto responsabile di tali attivita'.
15.2. Le regioni e le province autonome che concedono un contributo
finanziario per la realizzazione di un progetto possono indicare al
soggetto titolare del progetto medesimo la quota dei risparmi per la
quale possono essere richiesti i titoli di efficienza energetica.
Art. 16
Emissione dei titoli di
efficienza energetica
16.1. Entro 90 giorni
dalla ricezione della richiesta di verifica e di certificazione e
completati con esito positivo gli eventuali controlli di cui all'art. 14,
il soggetto responsabile dello svolgimento delle attivita' di verifica e
di certificazione dei risparmi certifica i risparmi riconosciuti.
16.2. Nei casi previsti all'art. 12, comma 12.4, secondo paragrafo, la
verifica e certificazione dei risparmi avviene senza necessita' di
richiesta da parte del soggetto titolare del progetto, salvo esito
negativo di eventuali controlli, entro 30 giorni dalla fine di ogni
trimestre successivo a quello di presentazione della prima richiesta di
verifica e di certificazione.
16.3. Nei casi in cui il soggetto responsabile dello svolgimento delle
attivita' di verifica e di certificazione dei risparmi ritenga opportuno
richiedere al soggetto titolare del progetto informazioni aggiuntive a
quelle di cui agli articoli 13 e 14 o effettuare approfondimenti, il
termine di cui al comma 16.1 viene sospeso fino alla ricezione delle
informazioni aggiuntive e viene prorogato di 30 giorni a decorrere dalla
data di ricezione di tali informazioni.
16.4. Il soggetto di cui all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali
24 aprile 2001, emette titoli di efficienza energetica per un ammontare
complessivo, espresso in tep, corrispondente ai risparmi verificati e
certificati ai sensi del precedente comma 16.1.
Titolo IV
I TITOLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA
Art. 17
Tipi e caratteristiche
principali dei titoli di efficienza energetica
17.1. I titoli di
efficienza energetica emessi sono di tre tipi:
a) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento
di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione
dei consumi finali di energia elettrica;
b) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il
conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per
la riduzione dei consumi di gas naturale;
c) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il
conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi
diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), del presente comma.
17.2. La dimensione dei titoli di efficienza energetica e' pari a 1 tep.
Ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di
energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16, comma 16.1,
vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale.
17.3. I titoli di efficienza energetica hanno una validita' pari a cinque
anni solari a decorrere dall'anno solare nel quale i corrispondenti
risparmi sono stati conseguiti (di seguito: periodo di validita). Nel
periodo di validita' i titoli di efficienza energetica possono essere
oggetto di libera contrattazione tra le parti ai sensi dell'art. 10,
comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, ovvero di
contrattazione nel mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico
ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei medesimi decreti ministeriali.
17.4. I titoli di efficienza energetica possono essere trasmessi dai
distributori ai fini della verifica di conseguimento del proprio
obiettivo specifico annuale di cui all'art. 1, comma 1.1 lettera o), da
effettuarsi ai sensi dell'art. 11, dei decreti ministeriali 24 aprile
2001. I titoli che hanno superato il periodo di validita' non sono
ritenuti validi ai fini di tale verifica.
17.5. I distributori possono soddisfare l'obiettivo di cui al comma 17.4
trasmettendo titoli di efficienza energetica che hanno superato il primo
anno di validita', fino ad una quota massima fissata pari al 40%.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 18
Disposizioni transitorie
18.1. Nei casi in cui i
distributori o le societa' di servizi energetici intendano avvalersi di
quanto disposto al secondo capoverso dell'art. 4, comma 5, del decreto
ministeriale elettrico e al secondo capoverso dell'art. 4, comma 4, del
decreto ministeriale gas, tali soggetti presentano al soggetto
responsabile delle attivita' di verifica e di certificazione dei
risparmi, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, la prima richiesta di
verifica e certificazione ai sensi dell'art. 12, nel rispetto dell'art.
10, comma 10.4.
18.2. Nel caso di progetti a consuntivo, il soggetto titolare del
progetto deve presentare al soggetto responsabile delle attivita' di
verifica e di certificazione dei risparmi una proposta di progetto e di
programma di misura ai sensi dell'art. 6, comma 6.1.
18.3. Per i progetti di cui al comma 18.1 valgono le disposizioni delle
presenti Linee guida.
Tabella 1
POTERI CALORIFICI INFERIORI (P.C.I.) DEI COMBUSTIBILI
=====================================================================
Combustibile | Unita' di misura | P.C.I.(a)
=====================================================================
Fonti primarie | |
Carbon fossile cokerie.... |kcal/kg |7.400
Carbone da vapore.... |kcal/kg |6.300
Carbone altri usi..... |kcal/kg |7.400
Lignite.... |kcal/kg |2.500
Sottoprodotti(b).... |kcal/kg |2.500
Gas naturale..... |kcal/mc |8.250
Petrolio greggio e semilavorati.... |kcal/kg |10.000
Rifiuti.... |kcal/kg |2.500
Biomasse.... |kcal/kg |2.500
Fonti secondarie | |
Carbone di legna.... |kcal/kg |7.500
Coke da cokeria.... |kcal/kg |7.000
Coke di petrolio.... |kcal/kg |8.300
Gas di cokeria.... |kcal/mc |4.300
Gas di officina.... |kcal/mc |4.300
Gas di altoforno.... |kcal/mc |900
GPL.... |kcal/kg |11.000
Gas residui di raffineria(c).... |kcal/kg |12.000
Distillati leggeri.... |kcal/kg |10.400
Benzine.... |kcal/kg |10.500
Petrolio.... |kcal/kg |10.300
Gasolio.... |kcal/kg |10.200
Olio combustibile ATZ.... |kcal/kg |9.800
Olio combustibile BTZ.... |kcal/kg |9.800
Coke da petrolio.... |kcal/kg |8.300
(a) I valori di P.C.I. indicati in tabella sono tratti
dal Bilancio energetico nazionale 2000, Ministero delle
attivita' produttive, direzione generale delle fonti di
energia e delle risorse minerarie.
(b) Sono compresi i bassi prodotti, il calore di
recupero, il gas di acciaierie ad ossigeno e la espansione
di gas compresso all'equivalente termico di 2200 kcal/kWh.
(c) Compresi i gas residui di processi chimici.
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