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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
- Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
-
- Visto l'articolo 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
-
- Visto l'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
-
- Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
-
- Visto il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
-
- Considerata l'opportunita'
di conformare il decreto del Presidente della Repubblica medesimo al
disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
- Sentito in qualita' di ente
energetico l'ENEA;
-
- Ritenuto che il predetto
parere, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
puo' ritenersi sostitutivo anche di quello del CNR, considerata la mancata
risposta di tale ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta e
tenuto conto della equipollente qualificazione e capacita' tecnica dell'ENEA
nello specifico campo della ricerca energetica;
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- Visto il parere della
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
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- Sentite le associazioni di
categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per
l'uso razionale dell'energia;
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- Vista la notifica alla
Commissione dell'Unione europea effettuata, ai sensi della direttiva
98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;
-
- Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
-
- Vista la sentenza della
Corte di Giustizia delle Comunita' Europee nella causa C-112/97,
pronunciata in data 25 marzo 1999;
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- Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
-
- Sulla proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Emana
- il seguente regolamento:
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- Art. 1
- Precisazioni in ordine
alla definizione di temperatura media
- 1. Al comma 1 dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le
parole: "dei singoli ambienti degli edifici" sono sostituite
dalle seguenti: "nei diversi ambienti di ogni singola unita'
immobiliare.".
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- Art. 2
- Precisazioni in ordine
allo scarico dei fumi
- 1. Al comma 9 dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
primo capoverso, le parole da:
- "Gli edifici" a:
"UNI 7129" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti
termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente.".
-
- 2. Al secondo capoverso del
comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, il periodo da:
- "Fatte salve" a:
"tetto dell'edificio", e sostituito dal seguente:
- "Fatte salve diverse
disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti
edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione
di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si
adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti
della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla
norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di
impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei
o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione
asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di
impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione
nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto
termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di
evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo
scopo.".
-
Art. 3
- Installazione di
generatori di calore e coibentazione degli impianti
- 1. Il comma 10 dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "10. In tutti i casi di
nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che
comportino l'installazione di generatori di calore individuali che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29
giugno 1990, e' prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE.
In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione
della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati
devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello
scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella
norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata
ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali
abitati, dovra' essere realizzata, secondo le modalita' previste al punto
3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione
libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati.".
- 2. Al penultimo periodo del
comma 11, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, dopo le parole: "quelli da costruzione"
sono inserite le seguenti: ", tenendo conto in particolare della
permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle condizioni
termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore.".
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- Art. 4
- Rendimento minimo dei
generatori di calore
- 1. Il comma l dell'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "1. Negli impianti
termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti
termici nonche' nella sostituzione di generatori di calore, i generatori
di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400
kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto
prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 660. l generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare
i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della
Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore
ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione" non
inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.".
-
- Art. 5
- Termoregolazione e
contabilizzazione
- 1. Al comma 3 dell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
aggiunto il seguente periodo:
- "Ai sensi del comma 3
dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
- 10, gli impianti termici al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni
singola unita' immobiliare.".
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- Art. 6
- Responsabilita' inerenti
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
- 1. Il comma 1 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "1. L'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario,
definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso ad un
terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma
1, che se ne assume la responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di
responsabilita' da parte del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio
1991, n.
- 10, deve essere redatto in
forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente
incaricato, non puo' delegare ad altri le responsabilita' assunte, e puo'
ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attivita' di sua
competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per
le attivita' di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria
diretta responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice
civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con
il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la
fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con
modalita' definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.".
-
- Art. 7
- Ulteriori requisiti del
terzo responsabile
- 1. Il comma 3 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "3. Nel caso di
impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW,
ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il
possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e' dimostrato
mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo
nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante
l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante
certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie
9.000, per l'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici,
da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o
europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico
preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessita'
dell'impianto o degli impianti a lui affidati.".
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- Art. 8
- Controllo tecnico
periodico e manutenzione
- 1. Il comma 4 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dai seguenti:
- "4. Le operazioni di
controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere
eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso
e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non
siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di
controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi
facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della
normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle
restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per
i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo
specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la
periodicita' prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali
specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato H devono essere
effettuati almeno una volta l'anno, fermo restando quanto stabilito ai
commi 12 e 13.
- 4-bis. Al termine delle
operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha
l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al
responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
L'originale del rapporto sara' da questi conservato ed allegato al
libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento
unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il
rapporto di controllo e manutenzione dovra' essere redatto e sottoscritto
conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale
modello potra' essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al
progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o
comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di
specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere
adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.".
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- Art. 9
- Comunicazione del terzo
responsabile all'ente locale competente
- Il comma 6 dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "6. Il terzo
eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina
all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3
dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n.
- 10. Al medesimo ente il
terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni
dall'incarico, nonche' eventuali variazioni sia di consistenza che di
titolarita' dell'impianto.".
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- Art. 10
- Affidamento delle
operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilita'
- 1. Il comma 8 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "8. Il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i
requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le
operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla manutenzione
straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma
1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il
soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso
di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione si identifica con l'occupante che puo', con le modalita' di
cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui e' affidata con
continuita' la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di
terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in
maniera esclusiva le responsabilita' di cui al comma 7.
- Al termine dell'occupazione
e' fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al
subentrante il "libretto di impianto prescritto al comma 9,
debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.".
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- Art. 11
- Compilazione dei libretti
di centrale e d'impianto
- 1. Il comma 11 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "11. La compilazione
iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione
sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in
caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata
all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di
combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di
realizzazione dell'impianto termico, e' in grado di verificarne la sicurezza
e funzionalita' nel suo complesso, ed e' tenuta a rilasciare la
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del
modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa
dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione, dovra' essere inviata all'ente
competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del
libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti
esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonche'
la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente
regolamento e' effettuata dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto
di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unita'
immobiliare in cui e' collocato l'impianto termico. In caso di nomina del
terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo
responsabile e' tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo
responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il
tutto debitamente aggiornato.".
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- Art. 12
- Rendimento minimo di
combustione in opera
- 1. Il comma 14 dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "14. Il rendimento di
combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13,
misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle
condizioni di normale funzionamento, in conformita' alle vigenti norme
tecniche UNI, deve risultare:
- a) per i generatori di calore
ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore
di tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico
utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per caldaie
standard della medesima potenza;
- b) per i generatori di calore
ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al
valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai
sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della
medesima potenza;
- c) per generatori di calore ad
aria calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a
sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di
combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E;
- d) per generatori di calore ad
aria calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato all'allegato E.".
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- Art. 13
- Controlli degli enti locali
- 1. Il comma 18 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "18. Ai sensi dell'art.
31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
- 10, i comuni con piu' di
quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, in
un quadro di azioni che vedano l'Ente locale promuovere la tutela degli
interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,
sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con cadenza almeno
biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad
accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto
termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono
essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al
comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro
il 31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra inviano alla regione di
appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di
efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria
competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli
effettuati nell'ultimo biennio. La relazione sara aggiornata con frequenza
biennale.".
-
- Art. 14
- Controlli degli enti locali
attraverso organismi esterni
- 1. Il comma 19 dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "19. In caso di
affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni
e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite
convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento
alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I
al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui
all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa,
fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per
l'accertamento dell'idoneita' tecnica dei predetti organismi.".
-
- Art. 15
- Procedura di verifica e
controllo per impianti unifamiliari
- 1. Il comma 20 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
sostituito dal seguente:
- "20. Limitatamente agli
impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui
alcomma 18 possono, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento
reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli si
intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o
i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli
stessi trasmettano, con le modalita' ed entro i termini stabiliti dal
provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello
di cui all'allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile o
dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto
specifico, e con connessa assunzione di responsabilita', attestante il
rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento
ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli
enti di cui al comma 18 possono altresi' stabilire, per manutentori e terzi
responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui
sopra su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano
alla forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque
effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli
impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul
territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell'ultimo
biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro
della veridicita' della dichiarazione stessa, provvedendo altresi' ad
effettuare, nei termini previsti dall'articolo 31, comma 3, della legge 9
gennaio 1991, n.
- 10, i controlli su tutti gli
impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o
si evidenzino comunque situazioni di non conformita' alle norme vigenti. Gli
enti locali, al fine di massimizzare l'efficacia della propria azione,
possono programmare i predetti controlli a campione dando priorita' agli
impianti piu' vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di
maggiore criticita', avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo
da evitare distorsioni di mercato. In conformita' al principio stabilito dal
comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la
effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico di tutti gli
utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure definite
da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia.".
-
- Art. 16
- Competenza delle regioni
- 1. Le disposizioni di cui ai
commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei
provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma
5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni
di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni
promuovono altresi', nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di
strumenti di raccordoche consentano la collaborazione e l'azione coordinata
tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza
sugli impianti termici.
-
- Art. 17
- Istituzione o completamento
del catasto degli impianti termici
- 1. Al fine di costituire il
catasto degli impianti o di completare quello gia' esistente all'atto della
data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti
possono richiedere alle societa' distributrici di combustibile per il
funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90
giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarita' degli impianti da esse
riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i
suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.
-
- Art. 18
- Allegati
-
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
- 412, dopo l'allegato G, sono
inseriti gli allegati H ed I al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
soppresso.
-
- Art. 19
- Norma transitoria
- 1. Le attivita' di verifica ai
sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la
loro validita' e possono essere portate a compimento secondo la normativa
preesistente.
-
- Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
-
- Dato a Roma, addi' 21 dicembre
1999
-
- CIAMPI
- D'Alema, Presidente del
Consiglio dei Ministri
- Bersani, Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
-
- Visto, il Guardasigilli:
Diliberto
- Registrato alla Corte dei
conti il 14 marzo 2000
- Registro n. 119 Atti di
Governo, foglio n. 12
-
- ALLEGATO H
-
pag.
8
- ALLEGATO I
- REQUISITI MINIMI
DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE
-
- 1. L'organismo, il personale
direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica
non possono essere ne' il progettista, il fabbricante, il fornitore o
l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, ne' il
mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne'
direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione,
commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti
di riscaldamento.
-
- 2. L'organismo, il personale
direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica
non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, ne'
il mandatario di una di queste persone.
-
- 3. L'organismo ed il
personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la
massima integrita' professionale e competenza tecnica e non devono essere
condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario,
che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in
particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai
risultati delle verifiche.
-
- 4. L'organismo deve disporre
del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti
tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve
altresi' avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche
straordinarie.
-
- 5. Il personale incaricato
deve possedere i requisiti seguenti:
- a) una buona formazione
tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per
l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a
verifica;
- b) una conoscenza
soddisfacente delle norme relative ai controlli da effttuare ed una
pratica sufficiente di tali controlli;
- c) la competenza richiesta
per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la
prova materiale dei controlli effettuati.
-
- 6. Deve essere garantita
l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche. La remunerazione
di ciascun agente non deve dipendere ne' dal numero delle verifiche
effettuate ne' dai risultati di tali verifiche.
-
- 7. L'organismo deve
sottoscrivere un'assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale
responsabilita' non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione
vigente o si tratti di un organismo pubblico.
-
- 8. Il personale
dell'organismo e' vincolato dal segreto professionale.
NOTE
- Avvertenza:
- Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
-
- Nota al titolo:
- - Il decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante: " Regolamento
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 - serie generale.
-
- Note alle premesse:
- - L'art. 87, comma quinto,
della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- - L'art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio
1991 - serie generale - cosi' recita:
- "4. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' le associazioni di categoria interessate e le
associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale
dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di
energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti:
determinazione delle zone climatiche;
- durata giornaliera di
attivazione nonche' periodi di accensione degli impianti termici;
temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il
funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento
delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle
fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalita' di cui all'art. 1".
- L'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre -
serie generale - prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
- a) l'esecuzione delle leggi
e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
- c) le materie in cui manchi
la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del
lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli
accordi sindacali.
- - Il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - serie generale.
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996
- serie generale.
-
- Note all'art. 1:
- - Si riporta il testo del
comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
- "1. Durante il periodo
in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media
aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni
singola unita' immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1,
lettera w, dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le
tolleranze a fianco indicate:
- a) 18 (gradi)C + 2 (gradi)C
di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
- b) 20 (gradi)C + 2 (gradi)C
di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8".
- - Si riporta il testo del
comma 9 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
- "9. Gli impianti
termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di
impianti termici, anche se al servizio delle singole unita' immobiliari;
- ristrutturazioni di impianti
termici centralizzati;
- ristrutturazioni della
totalita' degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso
edificio;
- trasformazioni da impianto
termico centralizzato a impianti individuali;
- impianti termici individuali
realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
- Fatte salve diverse
disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti
edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione
di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si
adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti
della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla
norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di
impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di
camini, canne fumarie o sistemi d'evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei
o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione
asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di
impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione
nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto
termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di
evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
- Resta ferma anche per le
disposizioni del presente articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non
considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f),
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari".
-
- Note all'art. 3:
- - La direttiva 90/396/CEE e'
stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 661, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie generale.
- - Si riporta il testo del
comma 11 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
- "11. Negli impianti
termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli
impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo
da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento
globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte
le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in
traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche
quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate
e coibentate, secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente
decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in
modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e
funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo
conto in particolare della permeabilita' al vapore dello strato isolante,
delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del
fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse,
quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico,
devono essere coibentate separatamente".
-
- Note all'art. 4:
- - Si riporta il testo
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
- 1. Negli impianti termici di
nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonche'
nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad
acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono
avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto
dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I
generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti
di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica
per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria
calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore
ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
- 2. Alle disposizioni di cui
al comma 1 non sono soggetti:
- a) i generatori di calore
alimentati a combustibili solidi;
- b) i generatori di calore
appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui
caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili
liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas
residui di lavorazioni, biogas;
- c) i generatori di calore
policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con
combustibili di cui alla lettera b)".
- - Per il decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si veda nelle note
alle premesse.
-
- Note all'art. 5:
- - Si riporta il testo del
comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.
412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato:
- "3. Ai sensi del comma
6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di
entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare. Ai sensi
del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti
termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione
edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico
per ogni singola unita' immobiliare".
- - Si riporta il testo
dell'art. 26, commi 3 e 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia):
- "3. Gli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti
non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso
della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
- 6. Gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale
da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare".
-
- Note all'art. 6:
- - Il testo del comma 5
dell'art. 34 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente:
- "5. Il proprietario o
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta
la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31,
commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31,
le parti sono punite ognuna con una sanzione amministrativa pari a un
terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita'
dello stesso".
- - La legge 5 marzo 1990, n.
46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
-
- Nota all'art. 9:
- - Il testo del comma 3
dell'art. 31 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente:
- "3. I comuni con piu'
di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del
territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, con onere a carico degli utenti".
-
- Nota all'art. 10:
- - Il testo del comma 1
dell'art. 1 della citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente:
- "1. Sono soggetti
all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli
edifici adibiti ad uso civile:
- a) gli impianti di
produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
- b) gli impianti
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
- c) gli impianti di
riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari
nonche' quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il
trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore;
- f) gli impianti di
sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi,
di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di
protezione antincendio".
-
- Nota all'art. 11:
- - Il testo dell'art. 9 della
citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente:
- "Art. 9. - 1. Al
termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il
progetto di cui all'articolo 6".
-
- Nota all'art. 13:
- - Per il testo del comma 3
dell'art. 31 della legge n.
- 10/1991 si veda in nota
all'art. 9.
-
- Nota all'art. 14:
- - Il testo dell'art. 3 della
legge 9 gennaio 1991, n.
- 10, e' il seguente:
- "Art. 3. - 1. Per lo
sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'articolo 1, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validita' triennale, ove
sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di
spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare
complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge".
-
- Nota all'art. 15:
- - Per il testo del comma 3
dell'art. 31 della legge n.
- 10/1991 si veda in nota
all'art. 9.
-
- Nota all'art. 16:
- - Il testo del comma 5
dell'art. 30 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il
seguente:
- "5. Le regioni svolgono
funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per
l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n.
- 412, nonche' compiti di
assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al pubblico e di
formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della
progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti
termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata
sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori".
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