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Testo in vigore dal: 18-10-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
1. Il decreto-legge 17
agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni
di violenza in occasione di competizioni sportive, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17
ottobre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 6053):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali (Buttiglione) il 18 agosto
2005.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22
agosto 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V, VII e XIV. Esaminato dalla II commissione il 13 - 14 -
15 e 20 settembre 2005.
Esaminato in aula il 21 e 28 settembre 2005, il 4 - 5 - 6 e 7 ottobre
2005 e approvato l'11 ottobre 2005. Senato della Repubblica (atto n.
3623): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, l'11 ottobre 2005 con pareri delle commissioni 1ª
(presupposti di costituzionalita), 2ª, 5ª, 7ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' l'11
ottobre 2005. Esaminato dalla 1ª commissione l'11 ottobre 2005 Esaminato
in aula l'11 ottobre 2005 e approvato il 12 ottobre 2005.
Avvertenza: Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005.
A norma dell'art. 15 comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficiacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 162
Gli articoli 1, 2, 3 e 4
sono sostituiti dal seguente: «Art. 1. - 1. Alla legge 13 dicembre 1989,
n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto
di cui al presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni
sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero
dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea
per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia";
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta,
anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi
oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma
1";
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in
Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati
membri dell'Unione europea";
4) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Con la
sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi
in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni
il giudice puo' disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma
1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante
lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un
periodo da due mesi a due anni";
b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pena
e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena e'
aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare inizio,
la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione
sportiva";
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e'
della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il
mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva";
c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente: "Art. 6-quater
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi
ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei
fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti
dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento
degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del
regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive,
purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con
le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono
possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773".
2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il
divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e
le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha
adottato il provvedimento ha la facolta' di estendere tale divieto anche
alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente
indicate. 3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione
di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio
aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere
utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato
professionistico di serie A a condizione che:
a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una
popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una
squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo
comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi
venti anni;
b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non piu' di 8.000
biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non
superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorita' di
pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine
pubblico, la stessa squadra e' tenuta a disputare la gara in un comune
diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni
calcistiche del campionato di serie A. 4. Al decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003,
n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-sexies - 1. Chiunque, non appartenente alle societa'
appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si
svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla
manifestazione medesima, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino
alla meta' del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita
i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla
societa' appositamente incaricata per la commercializzazione dei
tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il
divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401.
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle
prescrizioni di cui al comma 1. 3. Le sanzioni amministrative di cui al
presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto
il fatto.
Art. 1-septies. - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose
negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del
calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di
legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi,
predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7,
entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso,
ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento
comporta l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla base
di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La
sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo qualora il
contravventore risulti gia' sanzionato per la medesima violazione,
commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si e'
verificata in un diverso impianto sportivo. 3. Il pagamento in misura
ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al
comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate
dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle
disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della
violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero
dell'interno e' istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i
seguenti compiti: a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza
e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello
stato di sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma
ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli
impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di
violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con
associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori,
enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa' sportive
per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la
pubblica incolumita';
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza
ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee operative e le
attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1,
nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione
dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato
olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle
rispettive Leghe.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione
alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di
soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e
al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese".
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' in collaborazione con altre amministrazioni
pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone,
nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni
scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un
programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole
le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni
sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione alla convivenza
civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni
scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti
nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale di
un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro.
All'istituzione e al funzionamento del comitato si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge».
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Avvertenza: Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i
segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficiacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Art. 1
(( 1. Alla legge 13
dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di
cui al presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni
sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero
dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea
per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia»;
2) al comma 5
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al
comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che
l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in
Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati
membri dell'Unione europea»;
4) al comma 7, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui
al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono
dette manifestazioni il giudice puo' disporre il divieto di accesso nei
luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o
comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive
specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni»;
b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena e' aumentata se dal
fatto deriva un danno alle persone. La pena e' aumentata fino alla meta'
se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;
2) al
comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della
reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il
mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva»;
c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente: «Art. 6-quater
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi
ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei
fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti
dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento
degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del
regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive,
purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con
le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono
possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773».
2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il
divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e
le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il
provvedimento ha la facolta' di estendere tale divieto anche alle
manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente
indicate.
3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di
manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio
aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere
utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato
professionistico di serie A a condizione che:
a) si tratti di impianti
costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100
mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente
sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto
campionato per la prima volta negli ultimi venti anni;
b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non piu' di 8.000
biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non
superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorita' di
pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine
pubblico, la stessa squadra e' tenuta a disputare la gara in un comune
diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni
calcistiche del campionato di serie A.
4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo
1-quinquies sono aggiunti i seguenti: «Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non
appartenente alle societa' appositamente incaricate, vende i titoli di
accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in
quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione
puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo per il contravventore
che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato
rispetto a quello praticato dalla societa' appositamente incaricata per
la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore
possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle
prescrizioni di cui al comma 1. 3. Le sanzioni amministrative di cui al
presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto
il fatto.
Art. 1-septies - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose
negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del
calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di
legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi,
predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 1-quinquies, comma 7, entra
negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi
si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta
l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione
puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo qualora il
contravventore risulti gia' sanzionato per la medesima violazione,
commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si e'
verificata in un diverso impianto sportivo.
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle
prescrizioni di cui al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate
dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
Art.
1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle
disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della
violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero
dell'interno e' istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza
e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello
stato di sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma
ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli
impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di
violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con
associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori,
enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa' sportive
per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la
pubblica incolumita';
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza
ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee operative e le
attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1,
nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione
dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato
olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle
rispettive Leghe.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione
alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di
soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e
al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese».
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' in collaborazione con altre amministrazioni
pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone,
nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni
scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un
programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole
le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni
sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione alla convivenza
civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni
scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti
nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale di
un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro.
All'istituzione e al funzionamento del comitato si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 6-bis della legge 13 dicembre
1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive); come modificati dalla presente legge:
«Art. 6
(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive).
- 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate
anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per
uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'art. 6-bis,
commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad
episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano
incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre
il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente
indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di
cui al presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni
sportive che si' svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero
dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea
per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1,
il questore puo' prescrivere di comparire personalmente una o piu' volte
negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente
indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni
per le quali opera il divieto di cui al comma 1. 2-bis. La notifica di
cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al
giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima
manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e'
immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il
tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con
riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico
ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1,
entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la
convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte
cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato
non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso per
Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza..
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al
comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o
modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno
giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque
applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione
videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha
violato il divieto di cui al comma 1.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito
con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre
milioni. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone
che violano in Italia il divieto di accesso al luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive adottato dalle competenti autorita' di uno degli
altri Stati membri dell'Unione europea.
7. Con la sentenza di condanna
per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a
causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i
luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice puo' disporre
il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di
presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due
mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei
casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena
su richiesta. 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare
per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di
privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia
reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche.»
«Art. 6-bis. (Lancio di materiale pericoloso,
scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni
sportive). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi
pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in
cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati
alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle
persone. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il
mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata se dal
fatto deriva un danno alle persone. La pena e' aumentata fino alla meta'
se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi
in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una
recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle
manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito, se dal
fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a
sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. La pena
e' della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva
il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva. - Si riporta il testo
dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi
nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive)»: «Art. 6
(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive).
- 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate
anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque armi per
uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e
all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver
preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione
o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo'
disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime. Il divieto di cui al presente comma puo' essere disposto anche
per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente
indicate, ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in
Italia.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1,
il questore puo' prescrivere di comparire personalmente una o piu' volte
negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente
indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni
per le quali opera il divieto di cui al comma 1.»
Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2003, n. 45 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 aprile
2003, n. 88 (Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n. 95.
La legge 18
dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.
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Testo in vigore dal: 19-8-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare gli episodi di
violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo ulteriori misure
idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi,
adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti dagli organismi
dell'Unione europea e da quelli sportivi internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
agosto 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 13
dicembre 1989, n. 401
1. Alla legge 13 dicembre 1989,
n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al
presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si
svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita'
degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che
si svolgono in Italia.»;
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di
cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato
ha violato il divieto di cui al comma 1.»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il
divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato
dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.»;
4) al comma 7 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «7. Con la sentenza
di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a
causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi
in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice puo' disporre il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o
comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive
specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni.»;
b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena e' aumentata
se dal fatto deriva un danno alle persone.
La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare
inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione
sportiva.»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della
reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato
regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della
manifestazione sportiva.»;
c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente: «Art. 6-quater (Violenza o
minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono
manifestazioni sportive. - 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336 e
337 del codice penale, sono considerati incaricati di un pubblico servizio gli
incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli
spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso
dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive.».
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 24
febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003,
n. 88
1. Al decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,
dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti: «Art. 1-sexies. - 1.
Chiunque, non appartenente alle societa' appositamente incaricate, vende i
titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in
quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. Nei confronti del
contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Art. 1-septies. - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli
impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono
disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento,
dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle
linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive
di cui all'articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra
negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si
trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta
l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione e' raddoppiata
nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso e' commesso in altro
impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore
possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle
disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza
in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno e'
istituito l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono
attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi
in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli
impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed
attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli
impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza
e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni,
enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa' sportive per
garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica
incolumita';
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed
intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, sono stabilite le linee operative e le attivita'
strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche'
l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la com-posizione
dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico
nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive
Leghe.
3. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese e al
relativo funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.».
Art. 3
Iniziative nelle scuole per
prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive
1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con
il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' in collaborazione con
altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate,
predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni
scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma
di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della
prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le
finalita' dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono
realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse
elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al
presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del
Ministro, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese a
qualsiasi titolo dovuti.
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 17
agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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