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Testo in vigore dal: 20-1-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
(Finalita' e ambito di
applicazione)
1. La presente legge detta
norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport
invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la
gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle
attivita' economiche nelle localita' montane, nel quadro di una crescente
attenzione per la tutela dell'ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Capo II
GESTIONE DELLE AREE
SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2
(Aree sciabili
attrezzate)
1. Sono aree sciabili
attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al
pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento,
abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci,
nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata
"snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri
sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree
a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi
quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della
neve, nonche' le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica
dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni.
L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il
presupposto per la costituzione coattiva di servitu' connesse alla
gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita',
secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di tre piste,
servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati
individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni
agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli
allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente
comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e
tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo
omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste,
servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati
individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche
con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma
devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono
essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche,
devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano
devono essere dotati di casco protettivo omologato.
Art. 3
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree
individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica
delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza,
provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito
dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da
ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate
protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresi' obbligati ad assicurare il soccorso e il
trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai piu'
vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo
annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico
degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti
dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini
scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni
di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a
200.000 euro.
Art. 4
(Responsabilita' civile
dei gestori)
1. I gestori delle aree
sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di
fondo, sono civilmente responsabili della regolarita' e della sicurezza
dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al
pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di
assicurazione ai fini della responsabilita' civile per danni derivabili
agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore
in relazione all'uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000
euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e'
subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma
1. Le autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese fino alla stipula del
contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
(Informazione e
diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di
campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza
nell'esercizio degli sport invernali, e' stanziata la somma di 500.000
euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono
definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport
invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della
salute. Le campagne provvedono alla piu' ampia informazione dei
praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della
conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle
regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concorda con
la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport
invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della
conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle
regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite
convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole,
da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalita' indicate al comma 1 e' fatto obbligo
ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di
esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla
segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge,
garantendone un'adeguata visibilita'.
Art. 6
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione
sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta
dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di
unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere
predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree
stesse.
Art. 7
(Manutenzione e
innevamento programmato)
1. I gestori delle aree
individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e
straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito
dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza
e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato
deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli
oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli
stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le
segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa
vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista,
nonche' presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo' disporre la
revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non
agibilita'. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000
euro. 5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare
interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire
anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e'
autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere
dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura
non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri
basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le
modalita' e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003,
interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve,
mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese
turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita'
invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare
riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di
innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del
70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a
contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e'
subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea.
Le modalita' e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di
cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle attivita' produttive, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota
all'art. 7, comma 5:
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato dall'art. 2,
comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia
finanziaria e contabile), e' il seguente: «Art. 11 (Legge finanziaria).
- (Omissis). f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate
tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia
previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di
sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
(Omissis)».
Nota
all'art. 7, comma 6:
- Per il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208, vedi nota all'art. 7, comma 5.
Capo III
NORME DI COMPORTAMENTO
DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8
(Obbligo di utilizzo del
casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1. Nell'esercizio della
pratica dello sci alpino e dello snowboard e' fatto obbligo ai soggetti
di eta' inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo
conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30
euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI,
stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di omologazione,
gli accertamenti della conformita' della produzione e i controlli
opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi
protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000
euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle
caratteristiche di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono
sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria. 7. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2005.
Art. 9
(Velocita)
1. Gli sciatori devono
tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e
alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita'
altrui.
2. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale
non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci,
nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita'
o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte
deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o
interferenze con lo sciatore a valle.
Art. 11
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende
sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio
sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilita'.
2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla
destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo
sciatore sorpassato.
Art. 12
(Incrocio)
1. Negli incroci gli
sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le
indicazioni della segnaletica.
Art. 13
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che
sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi
della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in
prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi
idonei.
Art. 14
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti
dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella
pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in
difficolta' non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica
immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata,
l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15
(Transito e risalita)
1. E' vietato percorrere a
piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessita'.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste,
rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare e' vietato agli estranei sorpassare i limiti
segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente vietata.
Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile
attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente
necessita', e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di
evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le
prescrizioni di cui alla presente legge, nonche' quelle adottate dal
gestore dell'area sciabile attrezzata.
Art. 16
(Mezzi meccanici)
1. E' inibito ai mezzi
meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste
e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura,
salvo i casi di necessita' e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di
appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai
mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e
degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17
(Sci fuori pista e
sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il
gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti
che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti
medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per
le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di
valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo
intervento di soccorso.
Art. 18
(Ulteriori prescrizioni
per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni
possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il
migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da
applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli
5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20
euro e un massimo di 250 euro.
Art. 19
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra
sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia
concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E
COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla
presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano
lo snowboard.
Art. 21
(Soggetti competenti per
il controllo)
1. Ferma restando la
normativa gia' in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato,
il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della
guardia di finanza, nonche' i corpi di polizia locali, nello svolgimento
del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita' sciistiche,
provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei
soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri
di sci.
Art. 22
(Adeguamento alle
disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad
adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa
e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza
individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport
della neve.
2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonche' degli articoli 3,
commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci
degli enti territoriali che partecipano a societa' o consorzi di
gestione, salva la possibilita' di una copertura dei maggiori costi con
un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.
Art. 23
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari
a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24
dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1051): Presentato dall'on. Alfonso Pecoraro
Scanio ed altri il 26 giugno 2001.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede
referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII,
X, XI e XII e commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2003,
12 febbraio 2003, 13, 18, 20 marzo 2003 e 3 e 19 giugno 2003. Esaminato
in aula il 23 e 26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003 in un testo
unificato con A.C. 1991 (on. Marco Follini ed altri) A.C. 3534 (on.
Maurizio Bertucci) A.C. 3630 (on. Maurizio Paniz ed altri) A.C. 3633 (on.
Pierantonio Zanettin) 3652 (on. Marco Airaghi ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2381): Assegnato alle commissioni
riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria,
commercio, turismo), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e giunta
per gli affari delle Comunita' europee; commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede referente, il 1°
ottobre 2003 e 4 dicembre 2003.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica,
beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede
deliberante, il 12 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª,
5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e commissioni parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede deliberante, ed
approvato il 17 dicembre 2003.
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