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Testo in vigore dal:
9-8-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributo straordinario
alla Federazione italiana sport disabili
1. Per la promozione e lo
sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone
disabili e' autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport
disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo della
nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata
e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 2
Compiti della
Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, individua, con proprio decreto di natura
non regolamentare, le attivita' della FISD quale Comitato italiano
paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attivita' sportive
praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attivita' paraolimpica,
con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale
paraolimpico.
Art. 3
Modifiche al
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello
sport da parte delle persone disabili
1. All'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole:
«nonche' la
promozione della massima diffusione della pratica sportiva,» sono
inserite le seguenti: «sia per i normodotati che, di concerto con il
Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,».
2. Dopo l'articolo 12
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili).
- 1. Il CONI si
impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in
materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinche':
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali
strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport
dei disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti
disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene
riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto
agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul
podio in occasione delle premiazioni».
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiuque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 15 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei
deputati (atto n. 2128):
Presentato dall'on. (Carli) ed altri il 19
dicembre 2001.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 18 febbraio 2002 con pareri delle
commissioni I, V, XI, XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede
referente, l'11 luglio 2002, il 18, 25 settembre 2002, il 22 e 29 gennaio
2003, 12 febbraio 2003 e il 18 marzo 2003.
Nuovamente assegnato alla VII
commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 14
aprile 2003 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII.
Esaminato dalla
VII commissione, in sede legislativa, il 14 aprile 2003 e il 16 aprile
2003 approvato in un Testo Unificato con atto n. 2181 (On. Battaglia).
Senato della Repubblica (atto n. 2212):
Assegnato alla 7ª commissione
(Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 6 maggio
2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione,
in sede deliberante, il 28 maggio 2003, 11 giugno 2003 ed approvato il 2
luglio 2003.
Nota
all'art. 3:
L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
(Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Statuto).
- 1. Il
C.O.N.I. si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo
internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati
dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente
cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in
particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi
idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive
nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura
inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di
prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali
prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive nonche' la
promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i
normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i
disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».
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