IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la
legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestine e
tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive», ed in particolare l'art. 6
riguardante il «Divieto di accesso ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, recante «Disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive»;
Visto il decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2007, n. 41, recante «Misure urgenti per la prevenzione
e la repressione di fenomeni di violenza connessi a
competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della
diffusione dello sport e della partecipazione gratuita
dei minori alle manifestazioni sportive»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla
violenza e i disordini degli spettatori durante le
manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di
calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - serie generale n. 110 - del 13 maggio 2005;
Visto la Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006,
concernente un manuale di raccomandazioni per la
cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire
e combattere la violenza e i disordini in occasione
delle partite di calcio di dimensione internazionale
alle quali è interessato almeno uno Stato membro,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee 2006/C 322/01 del 29 dicembre 2006;
Visto il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge n. 8 del
2007, che vieta alle società sportive di corrispondere,
in qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi e
facilitazioni di qualsiasi natura, a soggetti
destinatari di specifici provvedimenti ivi indicati,
ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva,
per reati indicati nel medesimo comma 1 dell'art. 8;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali e con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 6
giugno 2005, recante «Modalità per l'emissione,
distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli
impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila
unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti
il gioco del calcio»;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, n. 2008/22799 del 4 marzo 2008, recante:
«Disciplina delle modalità di controllo accessi
automatizzato per i titoli di accesso emessi anche in
forma digitale e di trasmissione telematica dei
documenti riepilogativi dei sistemi di emissione e di
controllo accessi»;
Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del
2007, che vieta alle società organizzatrici di
competizioni riguardanti il gioco del calcio,
responsabili della emissione, distribuzione, vendita o
cessione dei titoli di accesso di cui al richiamato
decreto del 6 giugno 2005, di emettere, vendere o
distribuire tali titoli a soggetti destinatari dei
provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, ovvero condannati per reati indicati nel
medesimo comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del
2007;
Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 2, del
decreto-legge n. 8 del 2007, che rinviano ad un decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per le politiche giovanili e le attività sportive, la
definizione delle modalità di verifica, attraverso la
Questura, della sussistenza dei requisiti ostativi ivi
previsti dei nominativi comunicati dalle società
sportive;
Visti l'art. 8, comma 3, e l'art. 9, comma 3, del
decreto-legge n. 8 del 2007, che prevedono specifiche
sanzioni amministrative nei confronti delle società che
non osservano i divieti previsti dai medesimi articoli;
Ritenuto necessario predisporre con apposito
provvedimento un adeguato sistema per la verifica della
sussistenza dei predetti requisiti ostativi, attraverso
le Questure, compatibile con quello relativo alla
gestione dell'organizzazione delle manifestazioni
sportive, con specifico riferimento all'uso
generalizzato di tecnologie telematiche per l'emissione,
la distribuzione, la vendita e la cessione dei titoli di
accesso di cui al decreto del 6 giugno 2005, sopra
richiamato, che consenta di dare piena attuazione alle
finalità di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n.
8 del 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del
Ministri del 13 giugno 2008, con il quale al
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on.le
dott. Rocco Crimi è stata attribuita la delega per le
funzioni in materia di sport, corrispondenti a quelle
precedentemente attribuite al Ministro per le politiche
giovanili e le attività sportive con decreto del
Presidente del Consiglio 15 giugno 2006, tra cui, in
particolare, quelle relative alla proposta, al
coordinamento ed all'attuazione delle iniziative
normative, amministrative e culturali relative allo
sport;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Struttura di missione per lo sport n.
0003542.P del 3 luglio 2009, con la quale il menzionato
Sottosegretario ha espresso il proprio «nulla osta alla
formalizzazione» del provvedimento in parola;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, espresso nella seduta del 16 aprile
2009;
Ritenuto di dover stabilire le modalità di attuazione
degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;
Decreta:
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1. Le
disposizioni del presente decreto stabiliscono le
modalità di verifica della sussistenza dei requisiti
ostativi:
a) di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 8
del 2007, che si applicano a tutte le società sportive
che provvedono alla corresponsione di sovvenzioni,
contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi
inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di
biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio;
b) di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 8
del 2007, che si applicano alle società organizzatrici
di competizioni riguardanti il gioco del calcio che
disputano le gare in impianti sportivi con capienza
superiore a 7.500 spettatori, responsabili della
emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli
di accesso, di cui al decreto 6 giugno 2005, indicato in
premessa.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) decreto-legge: il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2007, n. 41;
b) società: le società sportive e le società
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del
calcio, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge;
c) agevolazioni: le sovvenzioni, i contributi e le
facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa
l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti
e abbonamenti o titoli di viaggio, di cui all'art. 8 del
decreto-legge;
d) titoli di accesso: i titoli di accesso, di cui al
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali e con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 6
giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 30 giugno 2005;
e) cessione dei titoli di accesso: emissione, vendita o
distribuzione dei titoli di accesso di cui al predetto
decreto interministeriale del 6 giugno 2005;
f) requisiti ostativi: sussistenza di provvedimenti di
cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati
richiamati negli articoli 8 e 9 del decreto-legge;
g) sistema informatico: sistema informatico delle
questure, utilizzato attraverso il supporto tecnico del
Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato e
collegato al Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 3
Modalità per la verifica dei motivi ostativi
1. Al fine
della verifica, in tempo reale, della sussistenza dei
requisiti ostativi, le questure, attraverso il sistema
informatico, ricevono, con modalità telematiche, i
nominativi comunicati dalle società, ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto-legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto
interministeriale del 6 giugno 2005, richiamato in
premessa, le società, prima della corresponsione delle
agevolazioni, ovvero della cessione dei titoli di
accesso, devono comunicare alla questura, anche per via
telematica, attraverso un sistema dedicato, i dati
anagrafici del soggetto destinatario dell'agevolazione,
ovvero della cessione del titolo di accesso. Le società
provvedono con le stesse modalità, anche in caso di
sostituzione del nominativo del beneficiario
dell'agevolazione e del destinatario del titolo di
accesso.
3. L'utilizzo del sistema informatico è finalizzato a
registrare la richiesta della società di verifica dei
requisiti ostativi dei nominativi comunicati ed a
riscontrare l'eventuale sussistenza dei medesimi
requisiti, bloccando, in quest'ultima ipotesi,
l'emissione del titolo di accesso e riproducendo, in
ogni caso, nella risposta telematica, un avviso
riportante la seguente dicitura «La risposta alla
verifica richiesta non può essere fornita. Si richiama
quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 8
febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
Per qualsiasi informazione contattare la questura
di……….».
4. Ai fini dello svolgimento delle verifiche prima della
concessione delle agevolazioni o dell'emissione dei
titoli di accesso, le postazioni dedicate delle società
o dei concessionari devono essere dotate di sistemi di
autenticazione informatica. Il sistema informatico
assicura altresì il tracciamento delle richieste di
verifica effettuate attraverso le medesime postazioni e
la conservazione per un anno delle interrogazioni al
medesimo sistema.
5. Le società possono provvedere alla corresponsione
delle agevolazioni, ovvero alla cessione dei titoli di
accesso, solo dopo che la questura, anche attraverso il
sistema informatico, ha comunicato l'assenza dei
requisiti ostativi. Le società comunicano altresì alla
questura, anche con le stesse modalità di cui al comma
2, i dati identificativi relativi all'agevolazione
corrisposta e al titolo di accesso emesso, attraverso un
codice alfanumerico.
6. Il sistema informatico è altresì finalizzato a
rettificare la verifica già effettuata, in caso di
successivo riscontro positivo della sussistenza dei
requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalla
società, derivante dall'aggiornamento delle informazioni
sui medesimi requisiti ostativi, attraverso la
comunicazione anche telematica alla società interessata,
che dovrà provvedere ad adottare i conseguenti
provvedimenti, anche di annullamento del titolo di
accesso eventualmente già rilasciato, nonchè di revoca
di eventuali agevolazioni in corso di validità.
7. Ai fini dell'utilizzazione del sistema di
collegamento telematico, le società dovranno predisporre
un sistema secondo il protocollo di interfaccia di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, finalizzato a:
a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di
nascita dei soggetti destinatari delle agevolazioni o
della cessione del titolo di accesso;
b) segnalare alla questura eventuali variazioni di
programma relative alle manifestazioni sportive già
programmate;
c) prevedere la possibilità di interfaccia per
l'esclusiva interrogazione online, protetta e riservata,
anche attraverso i sistemi di emissione, distribuzione,
cessione e vendita dei titoli di accesso di cui si
avvalgono le Società organizzatrici di competizioni
riguardanti il gioco del calcio, direttamente o
attraverso concessionarie del servizio.
8. Nell'allegato A1, che costituisce parte integrante
del presente decreto, sono indicate le modalità tecniche
per i collegamenti tra i sistemi informatici dedicati
delle società sportive e quelli delle questure, nonchè
per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo.
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. I dati
personali resi disponibili ai fini dell'attuazione del
presente decreto sono solo quelli riguardanti la
corresponsione di agevolazioni e la cessione dei titoli
di accesso e possono essere utilizzati dai soggetti
interessati esclusivamente per perseguire le finalità
previste dal medesimo decreto.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono resi
disponibili anche per via telematica ai fini della
verifica dei requisiti ostativi e sono conservati con le
modalità di cui al comma 3.
3. Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica
sicurezza o giudiziaria, i dati personali trattati dal
sistema informatico in applicazione del presente decreto
sono conservati per il tempo strettamente necessario al
completamento della procedura per la verifica della
sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi
comunicati dalle società interessate. Anche ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative nei
confronti delle società che non osservano i divieti
previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge, il
sistema informatico conserva altresì i dati
identificativi di cui all'art. 3, comma 4, ultimo
periodo, fino a sette giorni dalla data dell'evento o,
in caso di abbonamenti, fino alla data dell'ultimo
evento cui si riferiscono, ovvero, in caso di
agevolazioni, fino alla eventuale data di scadenza del
periodo di validità o al termine del campionato cui si
riferiscono.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica
2009/2010, anche per la corresponsione delle
agevolazioni di cui all'art. 8 del decreto-legge.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro
un anno dalla data del presente decreto, l'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive formula
osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle
disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2009
Il Ministro: Maroni