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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 8
febbraio 2007, n. 8, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la
repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni
calcistiche" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante "Interventi nel settore
del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive" come modificata, da
ultimo, dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed in particolare gli
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2003, n. 88;
Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di
esecuzione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme di sicurezza
per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", ed in
particolare l'art. 6-bis, comma 4; l'art. 7, comma 3 lettera b);
l'art. 8-bis; gli articoli 19 e 19-bis; nonchè gli articoli 19-ter e
19-quater;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli
impianti sportivi, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c), e
comma 5, nonchè l'art. 5, commi 2 e 3;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 4 dicembre
2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la
cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire
e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di
calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno
Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea del 29 dicembre 2006;
Considerato che le norme sopra richiamate:
a) affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di
accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento
d'uso dell'impianto esclusivamente alla società sportiva organizzatrice
dell'evento, a mezzo di personale specificamente addetto, appositamente
selezionato e formato;
b) non consentono al personale addetto ai predetti servizi di portare
armi o altri oggetti atti ad offendere, nè di esercitare pubbliche
funzioni, riservate agli organi di polizia dello Stato;
c) prevedono, nondimeno, che debbano disciplinarsi le modalità di
collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con le Forze
dell'ordine;
Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2-ter del citato
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il quale prevede l'emanazione di un
decreto del Ministro dell'interno volto a stabilire i requisiti, le
modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei
servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di
instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del
regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonchè le modalità di
collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Emana
il seguente decreto:
Art.
1
Campo di
applicazione
1. Sono soggetti alle
disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi,
con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite
ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.
Art.
2
Obblighi
delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e
requisiti del personale
1. Le società
organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'art. 1 sono
responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso,
all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del
regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, di seguito
denominati "steward", assicurandone la direzione ed il controllo da
parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli
impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato
ed integrato, di seguito denominato "delegato per la sicurezza".
2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle società
organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza
privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del
responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato "G.O.S.",
nominato ai sensi dell'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno
del 18 marzo 1996, concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio di impianti sportivi", come successivamente modificato ed
integrato, nonchè degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal
questore con propria ordinanza", i quali assicurano gli interventi che
richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti
alle Forze di polizia.
Art.
3
Selezione
e formazione del personale
1. La società sportiva
responsabile dei servizi di cui all'art. 2 accerta che il personale
impiegato nelle attività di steward sia in possesso dei requisiti
personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all'allegato A
del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed
ai test attitudinali ivi previsti.
2. La stessa società trasmette l'elenco nominativo dei candidati che si
intendono avviare alla formazione per l'espletamento dell'attività di
steward al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo,
corredato dalla documentazione necessaria per l'accertamento della
sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, paragrafo
1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del
personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla
società sportiva.
3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate è avviato,
a cura delle società sportive di cui all'art. 2, alla frequenza di corsi
di formazione e di addestramento finalizzati all'acquisizione delle
capacità professionali di cui all'allegato A del presente decreto. I
requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto
personale sono stabiliti nell'allegato B del presente decreto.
4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una
dettagliata relazione a cura dell'organismo formativo, recante la durata
dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei
frequentatori, l'elenco delle persone che hanno superato il corso è
trasmesso alla società sportiva interessata all'impiego ed al questore.
5. L'organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture
formative, anche delle stesse società calcistiche, la cui
qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui
all'allegato B al presente decreto, è attestata dall'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive.
Art.
4
Motivi di
decadenza dall'incarico
1. L'elenco delle persone
formate a norma dell'art. 3 è tenuto costantemente aggiornato dalla
questura della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, anche al fine
di verificare periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni
stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l'impiego
presso gli impianti sportivi.
2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il
divieto di impiego negli stadi nei seguenti casi:
1) perdita di almeno uno dei requisiti;
2) violazione o omissione delle disposizioni impartite dall'autorità di
pubblica sicurezza o dall'amministrazione, ente o società affidataria;
3) tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di
pubblico servizio;
4) ogni altro abuso del titolo.
3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto è disposto
per il corrispondente periodo di inabilità.
Art.
5
Disposizioni generali sul servizio degli steward
1. Nell'espletamento dei
compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica
l'impiego degli steward sulla base dell'organigramma di cui all'allegato
C al presente decreto, secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3
giorni prima della gara. Predispone, altresì, l'elenco del personale
impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero
progressivo, specificando l'area o settore di impiego e le mansioni
assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante la
copertura assicurativa. L'elenco, con la documentazione predetta, è
trasmesso al questore.
2. Il conferimento dei compiti di "coordinatore" e di "responsabile di
funzione" è subordinato al preventivo assenso del questore.
3. Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano
una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato D del presente
decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente,
in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta
"steward" ed un numero progressivo associato al nominativo
dell'operatore. E' consentito applicare sulla tasca per supporto radio
della casacca uno o più asterischi, in colore contrastante, che
individuano i compiti di "capo unita", di "coordinatore" e di
"responsabile di funzione".
Art.
6
Modalità
di svolgimento del servizio
1. Le attività degli
steward all'interno dell'impianto sportivo sono svolte con le modalità
di seguito indicate:
a) Attività di bonifica
Prima dell'apertura al pubblico, gli steward provvedono, con le modalità
approvate dal G.O.S., all'ispezione preventiva dell'intero impianto
sportivo finalizzata a:
1) verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili;
2) garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti,
nonchè di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente
utilizzato mettendo così a rischio l'incolumità delle cose o delle
persone;
3) adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od
intralcio all'accessibilità delle vie di fuga;
4) verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle
uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in
materia continuativa l'impianto, al termine delle operazioni di
bonifica.
b) Attività di prefiltraggio
In prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area
riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono
a:
1) presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;
2) verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli
spettatori;
3) accertare la conformità dell'intestazione del titolo di accesso allo
stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di
un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di
difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista
del suddetto titolo di identità;
4) verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti previste
dall'art. 11-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, l'accompagnamento
da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori
di anni quattordici;
5) controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" dell'impianto
finalizzato a:
evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti,
proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica
incolumità;
verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e
qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se
illecite o comunque non consentiti;
6) accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso
attrezzato all'area di massima sicurezza da cui il titolare del
biglietto deve accedere allo stadio.
c) Attività di filtraggio
In prossimità dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i
varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima
sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:
1) controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" finalizzato ad
evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o
comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario
controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e
procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per
un'aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti;
2) regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli
spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto
deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente
abili, verso gli appositi varchi.
In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori
diversamente abili, gli steward assicurano:
1) il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza
dell'impianto;
2) l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;
3) l'instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il
posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.
d) Attività di instradamento all'interno dell'impianto sportivo
In prossimità dell'accesso agli spalti, gli steward provvedono ad
instradare il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui
assegnato.
e) Altre attività all'interno dell'impianto sportivo
Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all'interno
dell'impianto sportivo, gli steward assicurano:
1. il controllo del rispetto del "Regolamento d'uso" dell'impianto,
attraverso:
1.1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza
dell'impianto sportivo di cui all'art. 8-bis, comma 1, del decreto del
Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato
ed integrato, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto
medesimo attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei separatori;
1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree
interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della
corrispondenza dell'identità del possessore del biglietto e quella di
colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e
rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica
incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative
all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle
Forze dell'ordine;
1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone
interdette al pubblico;
1.4. custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in
consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto
sportivo;
1.5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;
1.6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi
di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente
sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
1.7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei
locali riservati a persone diverse dagli spettatori;
1.8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori
della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;
1.9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità
ed alle emergenze, nonchè i servizi connessi;
1.10. ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di
pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio
di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di
polizia;
1.11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal "Piano
finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto
dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a
garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza".
f) Assistenza alle persone diversamente abili
Nello svolgimento delle attività indicate nei paragrafi che precedono,
gli steward assicurano altresì l'assistenza alle persone diversamente
abili.
g) Attività in caso di violazione del regolamento d'uso
In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza
all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso,
gli steward:
1) richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto,
negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare
l'impianto;
2) in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o
allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa
vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola
sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore
all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identità del
trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso
e di un valido documento d'identità;
3) curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici
ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
4) segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso
l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori
degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di
controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identità.
h) Documentazione delle attività
L'attività svolta dagli steward ai sensi della lettera e), paragrafo 1,
sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e quella svolta ai sensi della lettera g) è
documentata su apposita modulistica da predisporre a cura del
responsabile o del delegato alla sicurezza e trasmessa al responsabile
del G.O.S. per l'attività di competenza.
2. Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di cui,
rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, sono svolte sotto la
diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che
richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti
alle Forze di polizia.
3. La vigilanza dei parcheggi è assicurata mediante personale in
possesso della prescritta autorizzazione.
Art.
7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione calcistica
2007-2008 con le modalità ed i tempi definiti dall'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni,
l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula
osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2007 |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel
settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della
correttezza di svolgimento nelle manifestazioni sportive», e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante: «Disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24
aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante: «Misure urgenti
per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a
competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2007, n. 41;
Visto il decreto 8 agosto 2007 per l'organizzazione e il serviziodegli
steward negli impianti sportivi;
Considerato che da una prima esperienza applicativa e' emersa l'esigenza
di introdurre alcuni correttivi alle modalita' di gestione ed impiego
degli steward, secondo principi di maggiore flessibilita';
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto pertanto di modificare l'art. 2 del decreto 8 agosto 2007,
anche accogliendo le condizioni contenute nel parere espresso, in data
27 gennaio 2010, dalle Commissioni I e VII della Camera dei Deputati;
Considerato che tali modifiche debbono lasciare inalterati e immutati i
vincoli di responsabilita' delle societa' organizzatrici delle
competizioni sportive relativamente al possesso dei requisiti da parte
degli steward;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 2
del decreto ministeriale 8 agosto 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «attraverso propri addetti, di seguito
denominati "steward"» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso propri
assistenti di stadio, di seguito denominati "steward"»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ferma restando la responsabilita' piena ed esclusiva delle societa'
organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti indicati
nell'allegato A del presente decreto, e salvo quanto previsto dai commi
2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma 1 sono assicurati dalle
societa' direttamente ovvero mediante contratto di appalto o di
somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza
privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Per lo svolgimento dei predetti servizi le societa' organizzatrici, gli
istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di
somministrazione e le altre societa' appaltatrici dei servizi possono
ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro
intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di
lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre societa'
appaltatrici dei servizi, di cui al comma 1, le
societa'
organizzatrici devono acquisire il previo nulla osta del questore
relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 2-ter.
2-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre societa' appaltatrici
dei servizi di cui al comma 2, devono segnalare al questore il
nominativo del referente responsabile della
individuazione
del personale destinato a svolgere i servizi di cui al comma 1,
personale che deve essere in possesso dei requisiti previstidal presente
decreto. Il referente e' autorizzato dal questore previa verifica del
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Allegato A, n. 1.1.3.
L'elenco dei referenti, delle agenzie di somministrazione e delle altre
societa' appaltatrici autorizzati e' tenuto costantemente aggiornato
dalla questura, anche al fine di verificarne periodicamente, e comunque
prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei
requisiti richiesti. In caso di perdita dei predetti requisiti, ovvero
in caso di condotte in contrasto con le finalita' del presente decreto,
il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, revoca
l'autorizzazione al referente, ovvero, nei casi piu' gravi, dispone il
divieto per le medesime agenzie e societa' di fornire i servizi di cui
al richiamato comma 1 del presente articolo.».
Art. 2
Disposizione finale
1. Il presente
decreto si applica a decorrere dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 24 febbraio 2010
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 2, foglio n. 127
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