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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 novembre 2005
Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili.

(Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6/3/2006)

  
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, la quale all'art. 7, comma 5, dispone che le risorse destinate alla messa in sicurezza delle aree sciabili siano ripartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto di natura non regolamentare; Considerata l'urgenza di provvedere al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse finanziarie autorizzate dalla richiamata legge n. 363/2003;
Visto che il riparto da effettuare deve essere articolato secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste;
Ritenuto che debba essere raggiunto l'obiettivo di legge di «realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste»;
Attesa l'esigenza che nel piano di riparto vengano assegnate a tutte le regioni e le province autonome quote comunque utili per le finalita' della legge medesima;
Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni e dalle province autonome con le quali sono stati forniti, su richiesta della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati relativi al numero degli impianti a fune e alla lunghezza delle piste e con cui sono stati condivisi i criteri gia' adottati per il precedente riparto con la pubblicazione del decreto 12 ottobre 2004 ad eccezione della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento;
Considerato che la banca-dati prevista nel decreto 12 ottobre 2004 non e' stata ancora attivata poiche' le regioni non hanno avuto il tempo necessario per approntare i dati da trasmettere al Ministero;
Riconfermata l'opportunita' di creare una banca-dati mirata al monitoraggio sull'utilizzazione delle risorse della richiamata legge n. 363/2003; Considerato che la banca-dati, cosi' come previsto nel decreto 12 ottobre 2004, doveva servire anche per ottimizzare i criteri di riparto delle annualita' successive, ma che non essendo ancora disponibili tali elementi, si ritiene di non prendere in considerazione le proposte modificative avanzate dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento;
Sentita la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 24 novembre 2005 ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge;

Decreta:

Art. 1

Le somme stanziate all'art. 7, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, per l'annualita' 2004, pari a 5.000.000,00 di euro, sono ripartite, con vincolo di destinazione, secondo i criteri citati in premessa e le proquote indicate nella tabella di seguito riportata:

=====================================================================
Valle d'Aosta                    |Euro 338.594,86
=====================================================================
Lombardia                        |Euro 486.764,64
Piemonte                         |Euro 687.137,67
Veneto                           |Euro 527.695,52
Friuli V. G.                     |Euro 162.319,21
Liguria                          |Euro  77.373,99
Emilia-Rom.                      |Euro 201.766,75
Toscana                          |Euro 127.500,67
Umbria                           |Euro  80.116,36
Marche                           |Euro 119.611,66
Lazio                            |Euro  93.978,28
Abruzzo                          |Euro 274.469,82
Molise                           |Euro  93.448,91
Campania                         |Euro  84.287,22
Basilicata                       |Euro  87.279,26
Calabria                         |Euro  88.058,04
Sicilia                          |Euro  88.425,33
Sardegna                         |Euro  75.845,90
Prov. aut. TN                    |Euro 499.300,41
Prov. aut. BZ                    |Euro 806.025,50

Art. 2

Le regioni a statuto ordinario provvedono alla necessaria erogazione degli importi trasferiti ai soggetti destinatari delle risorse.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla necessaria erogazione degli importi trasferiti secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 3

Le regioni a statuto ordinario, ai fini della realizzazione della banca-dati citata in premessa, comunicano entro il 30 giugno 2006 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'avvenuta utilizzazione delle risorse ripartite per l'annualita' 2003 con il precedente decreto del 12 ottobre 2004 unitamente agli obiettivi che con le stesse e' stato possibile raggiungere. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono nel rispetto delle specifiche autonomie.

Roma, 28 novembre 2005

Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 30

      

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