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MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 2 agosto 2005
Modifiche al decreto 4 aprile 2001, recante: «Integrazione al decreto
ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria
dell'attivita' sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo
1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi
professionisti».
(Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 24/8/2005)
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 26 ottobre
1971, n. 1099 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge
29 febbraio 1980, n. 33 ed, in particolare, l'art. 5;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91 ed, in particolare, l'art. 7;
Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: «Norme per la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica»;
Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: «Norme per la tutela
sanitaria degli sportivi professionisti»;
Visto il proprio decreto in data 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001, concernente: «Integrazione del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela
sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica e del decreto ministeriale
13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi
professionisti» ed, in particolare, l'art. 4 che prevede che «Il
Ministero della sanita' effettuera' una vigilanza sul rischio sanitario
delle atlete per un periodo di tre anni. A tal fine la Federazione
pugilistica italiana fornira' gli elementi conoscitivi atti a valutare la
reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali
conseguenze sulla salute delle atlete»;
Viste le note del 4 maggio 2004 con le quali la Federazione pugilistica
italiana ha trasmesso la «Relazione sanitaria sull'attivita' pugilistica
femminile in Italia nel triennio 2001-2004» ed ha, quindi, richiesto di
apportare modifiche al citato decreto 4 aprile 2001 per adeguare la
normativa sanitaria nazionale ai regolamenti internazionali sia
dilettantistici che professionistici;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 16 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1
Non puo' essere
riconosciuta l'idoneita' alla pratica del pugilato alle atlete portatrici
di protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza. Prima di iniziare
la pratica agonistica ogni atleta deve essere informata sui rischi per la
salute ai quali va incontro.
Le atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle
competizioni: corsetto toracico protettivo; adeguata protezione pelvica;
casco protettivo solo per le atlee dilettanti.
Art. 2
Per le atlete gli
accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del decreto ministeriale
18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva
agonistica» e dall'allegato F del decreto ministeriale 13 marzo 1995 «Norme
sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti» sono integrati
come segue:
1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli
accertamenti gia' previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti
decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi:
accertamento del sesso all'inizio dell'attivita' agonistica secondo le
norme del Comitato olimpico internazionale (CIO); visita senologica con
ecografia mammaria (con successivi controlli a cadenza annuale);
ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale); esame
mammografico, su indicazione clinica;
2) prima di ogni competizione l'atleta deve essere sottoposta a visita
effettuata da un medico specialista in medicina dello sport e finalizzata
all'evento agonistico. Al momento della visita l'atleta deve
sottoscrivere la dichiarazione pre gara in cui e' precisata l'assenza di:
emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale; disturbi genito-urinari;
atti chirurgici recenti e/o traumi. L'atleta deve, inoltre, presentare il
referto di un test di gravidanza non anteriore ai quattordici giorni
antecedenti l'incontro.
Art. 3
Il Ministero della salute
effettuera' una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un
periodo di tre anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana
fornira' gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia
delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla
salute delle atlete.
Art. 4
Il presente decreto
sostituisce integralmente il decreto 4 aprile 2001 citato in premessa.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2005
Il Ministro: Storace
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