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Testo in vigore dal: 11-2-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1,
lettera b), e 14;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del
Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'articolo 90;
Ravvisata l'esigenza di operare modifiche e correzioni al decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti,
la personalita' giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e piu'
razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli
affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 242 del 1999» e' sostituito dal seguente: «1. Il CONI e' la
Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive
associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico
internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il
potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli
atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre
manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito
dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed
il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive,
istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376,
l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che
alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive,
nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i
normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i
disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le
opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello
sport.».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: «4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione
del presidente e della giunta nazionale.».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppressa
la lettera e), e il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Gli organi del CONI
restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso
del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente
ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1,
lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. E'
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha
avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie.
2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del
Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e'
sostituito dai seguenti: «1. Il consiglio nazionale e' composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano
subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo
di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita'
sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di
livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di
livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal
CONI. 1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui
alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.».
5. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui
numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al
comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi
di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive
associate, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una
federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo
statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.».
6. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e'
sostituito dai seguenti: «1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle
deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione
dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale,
armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive nazionali. 1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il
presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.».
7. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «delle discipline sportive associate, degli
enti di promozione sportiva e delle associazioni e societa' sportive»;
b) alla lettera d), dopo le parole: «federazione sportiva nazionale» sono
aggiunte le seguenti: «o della disciplina sportiva associata».
8. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 le lettere
e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «e) stabilisce i criteri e le
modalita' per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali,
sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva
riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di esercizio dei controlli da parte
delle federazioni sportive nazionali sulle societa' sportive di cui all'articolo
12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare
svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle societa' di cui alla
citata legge n. 91 del 1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in
caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione
sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle
federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di
gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento
sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata
impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attivita' dell'ente, il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale
relative alle variazioni di bilancio;».
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 la lettera
c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.».
10. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente: «1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma
1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono
eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate,
in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una
federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.».
11. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono soppressi i
commi 2, 5 e 6 e il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle deliberazioni
concernenti le attivita' della pratica sportiva dei disabili partecipa, con
diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.».
12. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la
lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) definisce annualmente i criteri e i
parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui
all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera e' trasmessa
al Ministero vigilante per l'approvazione;».
13. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, le lettere
d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «d) delibera lo schema di bilancio
preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio
nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del
Consiglio nazionale; e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle
federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti
di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle
competizioni, alla preparazione olimpica e all'attivita' sportiva di alto
livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del
presente comma; f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle
federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di
gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento
sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata
impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati
ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio
e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».
14. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera h) e'
aggiunta, in fine, la seguente: «h-bis) individua, con delibera sottoposta
all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i criteri
generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie
attinenti lo svolgimento dell'attivita' sportiva, di rivolgersi agli organi di
giustizia federale;
2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i
principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della
terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti, della ragionevole durata,
della motivazione e della impugnabilita' delle decisioni;
3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di
competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate.».
15. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 242 del 1999 i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti: «2. Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica. 3-bis. La carica di presidente e' incompatibile con
altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle
discipline sportive associate.
3-ter. Il presidente e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni
sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni
in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione
sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della
Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o
della Stella d'oro al merito sportivo.».
16. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso.
17. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso.
18. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato,
ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
ed e' composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e
gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o
tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il decreto di nomina del
collegio dei revisori dei conti prevede altresi' la nomina di due componenti
supplenti.».
19. All'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 242 del
1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la funzionalita'
dell'ente», e al comma 3, dopo le parole: «federazioni sportive nazionali»
sono aggiunte le seguenti: «delle discipline sportive associate e degli enti di
promozione sportiva riconosciuti.».
20. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo
le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le
discipline sportive associate» e dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis)
sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics
Italia.».
21. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 2 e'
aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi
del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti
attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2
del presente decreto legislativo e dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981,
n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attivita'
culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli
atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.».
22. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso.
23. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' sostituito dal
seguente: «Art. 15 (Federazioni sportive nazionali e discipline sportive
associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
associate svolgono l'attivita' sportiva in armonia con le deliberazioni e gli
indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in
considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attivita'
individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano societa' ed associazioni
sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare
attivita', anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno
natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non
perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto
nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative
disposizioni di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive
associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e
sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di
parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata
o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI,
dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e associazioni per deliberare
sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei
bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno
sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato
per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono
riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle nuove
federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e' concesso a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate
restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro
appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive nazionali
e alle discipline sportive associate beni di sua proprieta'.».
24. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' sostituito dal
seguente: «Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari
sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione
all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in
armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri
degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere
riconfermati.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non e'
immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal
successivo comma 4. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa
diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Per l'elezione successiva a due o piu' mandati consecutivi, il Presidente
uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore
al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti
prevedono le modalita' per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente
uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura
non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e
tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che siano stati
tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina
sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle
singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme
di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi',
la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla
federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni
associative interne alla propria organizzazione.».
25. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato
dal comma 24 del presente decreto, e' aggiunto il seguente: «Art. 16-bis (Enti
di promozione sportiva). - 1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a
presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsioneed il conto
consuntivo, nonche' una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei
contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione
relativa agli esercizi successivi.
2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli
accertamenti svolti, riscontri irregolarita' relative all'utilizzazione dei
finanziamenti per attivita' o spese non attinenti alle finalita' degli enti
adotta i provvedimenti necessari e puo' proporre al Consiglio nazionale la
sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi piu' gravi, la revoca del
riconoscimento sportivo.».
26. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e' soppresso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione, cosi' recitano: «Art. 76. -
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica
e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi
alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' stata
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214.
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «Norme in materia di rapporti tra
societa' e sportivi professionisti» e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86.
- La legge 31 gennaio 1992, n. 138, recante: «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42.
- Gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' dispongono: «Art.
11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu'
decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di
Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla
assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano,
anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo
nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere
il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi
operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui
all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere
emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della
presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da
emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il
Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui
all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della
separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione,
sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del
lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni
del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa;
estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le
altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN
per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere
la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche
tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo
sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per
gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di
ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione
collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere
elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per
ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la
Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e
il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni
dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN
abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti
dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure
necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in
via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte
a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione
della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici,
prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti
pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di
codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di
controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo
degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4,
sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed
equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che
nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e
decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la
struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i
diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato";
la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici
per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi
a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
«Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione
dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mnodificazioni,
dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari,
trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o
funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero
liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il
Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato
degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico
nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita'
di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di
diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di
cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di
utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
c) omnogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza,
anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e
riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale,
con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso
obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in
analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle
strutture impiantistiche.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250. - Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante: «Riordino
del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
luglio 1999, n. 176.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
novembre 1999, n. 268.
- L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici», cosi' dispone: «Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi
gia' emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della
Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e
motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare
temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri.
- L'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante: «Interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, cosi' dispone:
«Art. 8 (Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale
italiano/ (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti
si avvale della societa' prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione "CONI Servizi
S.p.a.".
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al
capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il
presidente della societa' e gli altri componenti del consiglio di
amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e'
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del
medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali
previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale.
Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa', sentito il collegio
sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del
valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non
superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da
conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo
degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti
dalle vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi S.p.a. sono
disciplinati da un contratto di servizio annuale.
9. La CONI Servizi S.p.a. puo' stipulare convenzioni anche con le regioni, le
province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi S.p.a. si svolge con
le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI
Servizi S.p.a. puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI e', dall'8 luglio 2002,
alle dipendenze della CONI Servizi S.p.a., la quale succede in tutti i rapporti
attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella
titolarita' dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita' attuative del
trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi S.p.a., anche ai fini
della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della
presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso
l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianita' maturate
fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della societa' e di
conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le
disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta
data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si
provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
- L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», cosi' dispone: «Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'importo fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche";
b) all'art. 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento
a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, stabilita dall'art. 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento
dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni
sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche,
nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori
giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta
alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una
specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in
ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400";
b) all'art. 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le
parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1,
lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono
soppresse.
11. All'art. 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunte infine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
dilettantistiche".
12. Presso l'istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia
per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui
relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o
all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative
aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con
personalita' giuridica.
13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento
disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita'
del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'istituto per il
credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei
limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera
entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale
acquisito dal fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'art.
6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione
sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli
articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad
eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro. 18. Con uno o piu'
regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e
dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono
individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita'
didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita'
sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in
altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli
statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di
promozione sportiva cui la societa' o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini
sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del CONI
o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi
irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite
convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa' di
capitali.
21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure
di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione
sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e'
trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le
associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione
nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di
lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono
essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'art.
81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 24. L'uso
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e'
aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente
legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale
a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione
di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,
compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita'
sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto
scolastico o in comuni confinanti.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 242 del
1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 2 (Statuto). - 1. Il
CONI e' la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento
sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati
dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura
l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la
preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e
per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura
inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell'art. 3, della legge 14
dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione
dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti
nelle attivita' sportive, nonche' la promozione della massima diffusione della
pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato
italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI,
inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di
discriminazione e di violenza nello sport.
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale,
su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla
sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata dallo statuto dell'ente.
4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e
quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475. 4-bis. Lo statuto
disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376
(Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro
il doping): «Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e
per la tutela della salute nelle attivita' sportive). - 1. E' istituita presso
il Ministero della sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di seguito
denominata «Commissione», che svolge le seguenti attivita':
a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione
delle stesse, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 3;
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO e di altri organismi
ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli
anti-doping ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le quali il
controllo sanitario e' effettuato dai laboratori di cui all'art. 4, comma 1,
tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivita' sportive
stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4, anche avvalendosi di medici
specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela
della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui
farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping
nelle attivita' sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con
le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi
internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il
doping;
f) puo' promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle
attivita' sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte
le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le
amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le
federazioni sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di promozione
sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attivita' dei medici
specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, sono stabilite le modalita' di organizzazione e di
funzionamento della Commissione.
3. La Commissione e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanita', uno dei quali con funzioni di
presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3
sono indicati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; i componenti di
cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale
degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, e
restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attivita'
della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro
il limite massimo di lire 2 miliardi annue.». - Il decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: «Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 242 del
1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 3 (Organi). - 1. Sono
organi del CONI:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) (soppressa); f) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono
le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli
organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'art.
6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due
mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandanti
precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa
dalle dimissioni volontarie. 2-bis. Il compenso spettante agli organi e'
determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
vigenti direttive in materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 242 del
1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 4 (Consiglio
nazionale). - 1. Il consiglio nazionale e' composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate, a condizione che non abbiano
subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo
di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita'
sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di
livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di
livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal
CONI.
1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle
lettere d), e), g) ed h) del comma 1.
2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1,
individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza
dei votanti nel Consiglio.
3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non
inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono
eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle
Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in
attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una Federazione
nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce
l'equa rappresentanza di atlete e atleti.
4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno
due atleti, anche non in attivita', che hanno preso parte ai giochi olimpici
purche', alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi piu' di
otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato. 5. Lo
statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti
senza diritto di voto.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 242 del
1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 5 (Compiti del
consiglio nazionale).
- 1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi
emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e
coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle
federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. 1-bis. Il
Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale
di cui all'art. 6. 2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonche' i
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo
del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva e delle associazioni e societa' sportive;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi,
delle federazioni sportive nazionali, delle societa' ed associazioni sportive,
degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre
discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei
requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della
rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale
riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e
nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva
associata, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica da
quella professionistica; e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio
dei controlli sulle federazioni nazionali, sulle discipline sportive associate
sugli enti di promozione sportiva riconosciute;
e-bis) stabilisce i criteri le modalita' dei controlli da parte delle
federazioni sulle societa' sportive di cui all'art. 12 della legge 23 marzo
1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati
sportivi il controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981
puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata
inadeguatezza dei controlli da parte della Federazione sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle
Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di
gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento
sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata
impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano
garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attivita' dell'ente, il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale
relative alle variazioni di bilancio;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto. 12.
Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 23 marzo 1981, n. 91: «Art.
12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). - 1. Al solo
scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le societa'
di cui all'art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio
finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle
federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi da
questo approvati.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come
modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 6 (Giunta nazionale). - 1. La
giunta nazionale e' composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline
sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI. 1-bis. Tra i
componenti di cui alla lettera c), del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli
atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno
dei seguenti requisiti:
a) presidenti di Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate,
in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una
Federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.
2. (Soppresso).
3. Alle deliberazioni concernenti le attivita' della pratica sportiva dei
disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano
paraolimpico.
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il
segretario generale. 5. (Soppresso). 6. (Soppresso).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 242 del
1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 7 (Compiti della giunta
nazionale). - 1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale
dell'attivita' amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi
ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi
impartiti. 2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve
attenersi il contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178; la delibera e' trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;
b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e
sulla consistenza degli organici;
c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e
degli uffici dell'ente;
d) delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da
sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di
bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi dell'art. 5,
comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive
nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione
sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla
preparazione olimpica e all'attivita' sportiva di alto livello ed all'utilizzo
dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
f) propone al consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni
sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi
irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da
parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di
funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli
adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento
delle competizioni sportive nazionali;
g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;
h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia
sportiva, secondo i seguenti principi:
1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie
attinenti lo svolgimento dell'attivita' sportiva, di rivolgersi agli organi di
giustizia federale;
2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i
principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della
terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti, della ragionevole durata,
della motivazione e della impugnabilita' delle decisioni;
3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di
competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 242 del
1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 8 (Presidente del
CONI). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche
nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti
previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste
dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica.
3-bis. La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in
seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.
3-ter. Il Presidente e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle Federazioni
sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni
in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente di una federazione
sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della
giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o
della Stella d'oro al merito sportivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 242 del
1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 11 (Collegio dei
revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni
quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e'
composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e
gli altri designati dall'ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o
tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il decreto di nomina del
Collegio dei revisori dei conti prevede altresi' la nomina di due componenti
supplenti.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla
nomina del nuovo collegio.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 242 del
1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 12 (Segretario
generale). - 1. Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra
soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi
generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e
degli uffici per la funzionalita' dell'ente;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale
ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
3. La carica di segretario generale e' incompatibile con quella di componente
del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle
federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e degli enti
di promozione sportiva riconosciuti.».
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del citato decreto legislativo n. 242 del
1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 12-bis (Promozione
dello sport dei disabili). - 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni
organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate affinche':
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali
strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei
disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso
trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati
alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di
accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni;
c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special
Olympics Italia.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 242 del
1999, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 13 (Vigilanza). - 1. Il
Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' disporre lo scioglimento della
giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente
inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi
irregolarita' amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per
gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento
dell'ente, ovvero per impossibilita' di funzionamento degli organi dell'ente.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' nominato un commissario straordinario fino alla
ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di
quattro mesi.
2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti, indirizzo e
controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla
normativa vigente e in particolare dall'art. 2 del presente decreto legislativo
e dell'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il
Ministero per i beni e le attivita' culturali non formuli motivati rilievi entro
venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'art. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 31 gennaio 1992, n. 138: «Art.
1. - 1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al
Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) deliberare
le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il
regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilita', anche
in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, e degli
articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative.
3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle
concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al
Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il Ministro,
nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati
rilievi per vizi di legittimita'.
4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di
amministrazione e contabilita', nonche' quelle con le quali il Consiglio
nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o
dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per
l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, che vi provvede di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con
motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione
degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine
e' sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimita', devono essere
espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate.
7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'art.
29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di
regolamento.
8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non espressamente
soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.
9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali
nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali sono disciplinati secondo
le norme del diritto privato, con le modalita' e i controlli stabiliti dal
regolamento di amministrazione e contabilita' e da apposite deliberazioni.
10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche'
le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge
n. 88 del 1989.
11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque
connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti
speciali a termine a cio' finalizzati. Con la contrattazione sindacale sono
stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che
partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi
incentivanti la produttivita', nel limite massimo dello 0,10 per cento delle
entrate complessive del bilancio di previsione del CONI al netto delle eventuali
partite di giro. Il pagamento dei compensi e' disposto previa verifica e
valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro
del turismo e dello spettacolo.
12. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di
perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e
del personale possono essere svolte da apposite strutture del CONI o, sulla base
di specifiche convenzioni, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, reca: «Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59)».
Art. 2
Disposizioni transitorie e
finali
1. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle
disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o piu'
commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle
elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il
30 giugno 2005.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma
dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal
presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2.
4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche
statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto.
5. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia,
dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono
le attivita' di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista
dai rispettivi ordinamenti.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e
25, il computo dei mandati si effettua a decorrere da quello che ha inizio a
seguito di elezioni al comma 2 del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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