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MINISTERO
DELLA SALUTE (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14/7/2005) |
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Vista la legge 24 dicembre
2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica di
sport invernali da discesa e da fondo», con particolare riguardo al suo
art. 8, comma 1, che istituisce l'obbligo per i soggetti di eta'
inferiore ai 14 anni di indossare un casco protettivo nell'esercizio
della pratica dello sci alpino e dello snowboard; Decreta: Art. 1 1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard rispondono alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998. Art. 2 1. Al fine di assicurare
un appropriato livello di protezione degli utilizzatori, i caschi
protettivi da indossarsi nell'esercizio della pratica dello sci alpino e
dello snowboard da parte dei soggetti minori di 14 anni sono realizzati
conformemente alla ultima versione della norma armonizzata di
riferimento. Art. 3 1. I caschi protettivi
sono contrassegnati dal marchio CE. Art. 4 1. In caso di inadempienza del fabbricante ai fini di cui all'art. 3, comma 2, valgono le prescrizioni dell'art. 7, commi 6 e 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Art. 5 1. Il Ministro della salute riconosce l'opportunita' di promuovere, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, programmi di ricerca e studio finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei caschi per la protezione dell'estremita' cefalica dei soggetti di eta' inferiore a 14 anni, al fine di contribuire all'adeguamento della normativa internazionale al progresso tecnico in materia di sicurezza dei caschi di cui all'art. 1. Roma, 2 marzo 2006 Il Ministro della salute Registrato alla Corte dei
conti il 7 giugno 2006 |
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